(in vigore dal 9 febbraio 2008)
«Art. 70 – L. 633/1941. -
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali.
1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso.
3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta»
Come da oggetto è uscito in edicola il numero di gennaio di Linux Pro nel quale si trova la seconda parte del mio articolo su computer forensics. In questo numero ho passato in veloce rassegna alcuni tool di software libero per indagini forensi.

Qual è la normativa vigente sul P2P?
25 01 2008Mi ricollego ad un post apparso oggi sul blog di Daniele Minotti per dare solo un piccolo cenno ad una email che ho ricevuto alcuni giorni fa.
Nel corpo della mail mi si chiede: “Qual e’ l’attuale normativa vigente sul p2p, e quali sono i termini per cui una persona che scarichi materiale da internet diviene perseguibile?“.
La mia risposta:
«L’utilizzo di un software per il filesharing (o peer to peer o p2p che dir si voglia) non è di per sé illecito. Ciò che può rendere illecito l’utilizzo di quel software dipende essenzialmente dai contenuti condivisi o scaricati per mezzo di esso.
Occorre, allora, intendersi sul significato da attribuire alla “attuale normativa sul p2p”… perché una tale normativa, in effetti, non esiste. O meglio non riguarda il p2p in sé e per sé.»
Al proposito anche PI
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