Convegno CFI – Roma – 18 giugno 2008
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Roma 20 giugno 2008 – Convegno CGT
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Cassazione penale, sentenza n. 25104, 8 maggio 2008
27 06 2008La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25104 dell’8 maggio 2008 (depositata il 19 giugno dello stesso anno) torna ad occuparsi della detenzione a “scopo imprenditoriale” di programmi “pirati” (senza, cioè, la necessaria licenza). Nel caso di specie, un libero professionista patteggiava (444 ss. c.p.p.) la pena complessiva di 9.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 171-bis LDA (L. 633/1941) per aver duplicato alcuni programmi per elaboratore.
Il professionista, quindi, proponeva ricorso in Cassazione asserendo che il medesimo sarebbe dovuto andare assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto la condotta da lui posta in essere – descritta nel capo d’imputazione – avrebbe eventualmente potuto configurare l’illecito amministrativo di cui all’art. 171 quater, comma 1 LDA.
Premesso l’inciso secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato accoglie la qualificazione giuridica del fatto in imputazione per il quale chiede l’applicazione della pena e, perciò non può più mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie, la Corte passa ad esaminare il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto in esame sotto la norma di cui all’art. 171-bis, ovvero 171 quater.
Vediamo, innanzitutto, di analizzare le norme richiamate.
La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall’art. 171 bis – che vi sia un “fine di lucro”, essendo sufficiente la presenza di un “fine di profitto”.
Il fatto che poi i programmi siano stati duplicati, utilizzati (e, pertanto, detenuti) nello studio professionale in questione porta ad escludere che possa applicarsi l’art. 174-ter, primo comma, LDA. E ciò anche in considerazione della clausola di esclusione riprodotta in quest’ultimo articolo (nella parte in cui si dice “ purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies”).
Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).
Ma l’uso personale esclude in ogni caso lo scopo di profitto? Oppure deve interpretarsi la norma dell’art. 171-bis nel senso che vi è profitto in ogni caso in cui si consegua un qualsivoglia vantaggio? Si pensi, ad esempio, al vantaggio del risparmio ottenuto dal non aver acquistato il prodotto originale.
Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).
A voler, infatti, seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il mero risparmio dovuto al mancato acquisto dell’opera originale rappresenta il conseguimento di profitto (Cass. Pen., Sez. III, sent. 41310/06; Cass. Pen., Sez. III, sent. 25184/07), si dovrebbe concludere nel senso che non si potrà mai configurare l’illecito amministrativo (che non richiede che il soggetto agente consegua un qualche profitto) ma sempre – e comunque – l’illecito penale di cui all’art. 171-bis.
In sostanza qualunque abusiva duplicazione – anche quella per uso personale – rappresenterebbe una fonte di “profitto”, o vantaggio anche di natura non patrimoniale.
La questione merita un ulteriore approfondimento.
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