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Convegno CFI – Roma – 18 giugno 2008 »
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- Data : 4 Giugno 2008
- Categorie : 231/2001, CGT, Codice Penale, Commenti, Convegni, Convenzione, Convenzione di Budapest, Convenzione sul cybercrime, Diritto, Micozzi, criminalità informatica
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Roma 20 giugno 2008 – Convegno CGT
4 06 2008Programma
MATTINA (ore 08.45 – 13.00)
Saluto introduttivo del Presidente del Circolo e dell’Organizzatore
Le responsabilità penali connesse al mancato rispetto del D.Lgs n.231/2001 e del D.Lgs. n.196/2003 – Relatore: (Avv. Francesco Paolo Micozzi – Foro di Cagliari)
Le responsabilità civili connesse al mancato rispetto del D.Lgs n.231/2001 e del D.Lgs. n.196/2003 – Relatore: (Avv. Ernesto Belisario – Foro di Potenza)
Coffe Break
La necessità di una visione complessiva per la soluzione dei problemi connessi al mancato rispetto del D.Lgs n.231/2001 e del D.Lgs. n.196/2003: come tramutare un obbligo in una risorsa. – Relatore: (Avv. Luca-M. de Grazia – Foro di Roma)
Case Study: l’esperienza di un gruppo multinazionale – Relatore: * * *
PAUSA PRANZO
POMERIGGIO (ore 14.30 – 18.30)
Le possibili soluzioni tecniche informatiche per gestire la complessità del problema: dalla autenticazione degli utenti ai sistemi di “controlled digital investigation” Relatore: Prof. Dario Forte
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Le cosiddette “digital investigations” sono uno strumento utile (e potente) per il raggiungimento e mantenimento della compliance. Tuttavia bisogna conoscerla in maniera approfondita al fine di valorizzarne le potenzialità e limitarne usi impropri. Lo speech illustra i paradigmi tecnologici e scientifici vigenti e li incrocia con le tematiche di tutela di aziende e lavoratori.
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Le problematiche legate all’applicazione delle normative agli studi professionali associati – Relatore: (Avv. Andrea Lisi – Foro di Lecce – ScInt)
Coffe Break
Le particolarità relative all’applicazione delle normative agli enti pubblici economici – Relatore: (Avv. Marcello Bergonzi Perrone – Foro di Milano)
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Stante l’inversione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 15 del cod. privacy, la genericità e “onnicomprensività” del concetto di dato personale e della sua tutela legislativa, la semplice redazione di un buon Documento Programmatico della Sicurezza è condizione necessaria, ma non sufficiente a creare un adeguato scudo per limitare od escludere una responsabilità amministrativa per le imprese, anche ai sensi del Dlgs. 231/2001. Solo la presenza di un adeguato modello di organizzazione e controllo, voluto e realizzato direttamente dai soggetti che svolgono funzione apicale nell’azienda, e che si affianchi alla documentazione pretesa dal Cod. privacy, può se non eliminare in radice, drasticamente limitare l’esposizione ai rischi delle sanzioni pecuniarie e interdittive che potrebbero derivare alla azienda in dipendenza di reati commessi dai propri collaboratori e/o dipendenti.
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Case Study: l’esperienza del Gruppo della Cassa di Risparmio di S. Miniato – Relatore: Dott. Roberto Bonci
Breve relazione di sintesi – tavola rotonda