Ogni tanto è giusto fare un po’ di autopromozione! Ecco quindi un suggerimento editoriale:
http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-158-2,7524158.asp1
I nuovi reati informatici.
a cura di Paolo Giovanni Demarchi
2009 – pp. XVI-164 – € 19,00 – ISBN 978-88-7524-158-2
Primo commento alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa, del 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica: il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche che estende la portata del reato informatico a tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.
- Un instant book, scritto con competenza da autorevoli giuristi, dotati di particolari esperienze specifiche, strumento utilissimo nella prima applicazione dei nuovi istituti.



Un presupposto sbagliato crea leggi inique!
23 03 2009Grazie a GliEletti.it per il video…
Non ci si aspetterebbe una simile dichiarazione da chi ha fatto anche una proposta di legge in materia “Internettiana”.
Per la Carlucci Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole. E questo è un errore grossolano. Anche perché l’esempio preso dalla Carlucci – quello della diffamazione online – non calza assolutamente.
Probabilmente avrà letto en passant dell’ultima sentenza della Cassazione su blog e stampa (Link alla sentenza), e casomai si è lasciata trarre in errore da qualche titolo enfatico tipo “i blog non possono essere accostati alla stampa” o simili.
Vediamo insieme, ad esempio, cosa dice l’art. 595 del codice penale.
Concentriamo l’attenzione sul terzo comma. Il “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” non si riferisce, ovviamente, alla reclame o agli spot… Altro mezzo di pubblicità è, ad esempio, proprio Internet!
Ecco allora che la “legge dello Stato” prevede già una sanzione penale (equiparata a quella prevista per la diffamazione a mezzo stampa) anche per le diffamazioni commesse a mezzo tv, a mezzo radio… ed anche a MEZZO INTERNET!! E non è certo una scoperta.
Lettura consigliata: Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 31392 del 1 luglio 2008.
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