ConfSL 2008

10 07 2008

Nel numero in edicola di Linux Pro, nelle pagine “newsdesk” vi è un mio reportage dalla Conferenza Italiana sul Software Libero (ConfSL per gli amici) alla quale ho partecipato in qualità di relatore insieme al collega ed amico Giovanni Battista Gallus, con un talk dal titolo “Brevettabilità del software: un pericolo sempre attuale. Prospettive europee di riforma ed efficacia della GPL v3″. QUI i dettagli.

Nell’articolo riporto, inoltre, un’intervista a Renzo Davoli e Flavia Marzano, due tra le persone più attive in Italia per la diffusione della “filosofia” del software libero.

La prossima edizione di ConfSL si terrà a Bologna dove, speriamo, molte persone possano incontrarsi e scambiarsi pensieri e esperienze sul mondo del free software.





Cassazione penale, sentenza n. 25104, 8 maggio 2008

27 06 2008

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25104 dell’8 maggio 2008 (depositata il 19 giugno dello stesso anno) torna ad occuparsi della detenzione a “scopo imprenditoriale” di programmi “pirati” (senza, cioè, la necessaria licenza). Nel caso di specie, un libero professionista patteggiava (444 ss. c.p.p.) la pena complessiva di 9.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 171-bis LDA (L. 633/1941) per aver duplicato alcuni programmi per elaboratore.
Il professionista, quindi, proponeva ricorso in Cassazione asserendo che il medesimo sarebbe dovuto andare assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto la condotta da lui posta in essere – descritta nel capo d’imputazione – avrebbe eventualmente potuto configurare l’illecito amministrativo di cui all’art. 171 quater, comma 1 LDA.

Premesso l’inciso secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato accoglie la qualificazione giuridica del fatto in imputazione per il quale chiede l’applicazione della pena e, perciò non può più mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie, la Corte passa ad esaminare il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto in esame sotto la norma di cui all’art. 171-bis, ovvero 171 quater.

Vediamo, innanzitutto, di analizzare le norme richiamate.

Art. 171 bis LDA:

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 ter, primo comma, LDA
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall’art. 171 bis – che vi sia un “fine di lucro”, essendo sufficiente la presenza di un “fine di profitto”.

Il fatto che poi i programmi siano stati duplicati, utilizzati (e, pertanto, detenuti) nello studio professionale in questione porta ad escludere che possa applicarsi l’art. 174-ter, primo comma, LDA. E ciò anche in considerazione della clausola di esclusione riprodotta in quest’ultimo articolo (nella parte in cui si dice “ purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies”).

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

Ma l’uso personale esclude in ogni caso lo scopo di profitto? Oppure deve interpretarsi la norma dell’art. 171-bis nel senso che vi è profitto in ogni caso in cui si consegua un qualsivoglia vantaggio? Si pensi, ad esempio, al vantaggio del risparmio ottenuto dal non aver acquistato il prodotto originale.

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

A voler, infatti, seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il mero risparmio dovuto al mancato acquisto dell’opera originale rappresenta il conseguimento di profitto (Cass. Pen., Sez. III, sent. 41310/06; Cass. Pen., Sez. III, sent. 25184/07), si dovrebbe concludere nel senso che non si potrà mai configurare l’illecito amministrativo (che non richiede che il soggetto agente consegua un qualche profitto) ma sempre – e comunque – l’illecito penale di cui all’art. 171-bis.
In sostanza qualunque abusiva duplicazione – anche quella per uso personale – rappresenterebbe una fonte di “profitto”, o vantaggio anche di natura non patrimoniale.

La questione merita un ulteriore approfondimento.





Roma 20 giugno 2008 - Convegno CGT

4 06 2008




E-Privacy 2008: una manifestazione di successo

13 05 2008

Archiviata, anche quest’anno, la due-giorni fiorentina dedicata alle implicazioni delle nuove tecnologie sulla privacy.

Un breve resoconto.

Insieme all’amico Giovanni Battista “GB” Gallus (mio correlatore nel venerdì mattina) abbiamo affrontato il lungo viaggio Cagliari-Firenze (e ritorno… ovviamente). Appena arrivato nel favoloso scenario di Palazzo Vecchio, all’interno della cornice artistica offerta da Firenze, ho ritrovato molti amici conosciuti grazie al Circolo dei Giuristi Telematici. Parlo di Ernesto Belisario, Emanuele Cavanna, Stefano Aterno, Giuseppe Nicosia, Guido Scorza, Raffaele Zallone (spero di non dimenticare nessuno). Purtroppo l’intervento di Daniele Minotti non si è tenuto per cause sopravvenute che gli hanno impedito di partecipare.

Si inizia. Tanti interventi interessanti. Da mattina a sera. Solo un piccolo break per il pranzo e poi di nuovo nella Sala degli Incontri di Palazzo Vecchio.

La sera tutti a cena in compagnia dello zoccolo duro degli organizzatori.

Marco Calamari è riuscito, anche quest’anno, ad organizzare una manifestazione che ha del memorabile. Un evento interessante ed importante. Interessante per la caratura dei relatori (ovviamente non mi riferisco anche a me) ed importante perché invita le persone più sensibili ed attente a non abbassare la guardia di fronte ai pericoli che quotidianamente emergono e vengono “apprestati” a danno della privacy del comune cittadino. Il messaggio di base è: evitiamo di pensare e diventare come l’”uomo di vetro”. E’ sbagliato dire che chi non ha nulla da nascondere non ha nulla da temere. La privacy è - e deve restare - un valore che non può essere piegato alla filosofia del totalitarismo.

Il sabato: un’altra giornata memorabile. Eventi interessantissimi dall’inizio alla fine. E dico davvero. Sino alla fine!

Oltre a quelli degli amici Ernesto, Beppe e Guido ricordo con particolare interesse gli interventi di Mayem e di Andrea Rossetti.

C’è stata la classica premiazione dei Big Brother Award dei quali ha fatto incetta il personaggio DarthVader/Mayhem (al quale ho dovuto dare anche il cenno perché facesse il suo ingresso in scena al momento “giusto”).

L’intervento di Mayhem (al secolo Alessio Pennasilico) è stato divertente ed interessante come sempre. Una via di mezzo tra un reportage dall’Italian Embassy del CCC07 ed un’analisi sui pericoli delle comunicazioni VOIP.

Andrea Rossetti, invece, ha parlato in modo interessante della privacy nei suoi aspetti primordiali, e sulle ragioni per le quali l’uomo sente l’esigenza di tutelare la sua riservatezza.

Tutti i riferimenti del progetto Winston Smith:

Un ringraziamento particolare va ad Ernesto Belisario, un vero signore, un piacevole compagno di stanza ed un caro amico. Quando mi sono addormentato - verso le 2 di mattina del sabato - lui era al computer a rivedere le slide del suo intervento per il giorno - rectius il pomeriggio seguente - e quando mi sono svegliato lui era ancora al computer. Ho pensato che probabilmente Morfeo quella notte non aveva sfiorato i suoi occhi con i papaveri!





La rete della ASL8? L’abbiamo bucata!

29 02 2008

Dati sensibili? «Con l’aiuto di esperto d’informatica, i Riformatori sono penetrati, tramite un punto d’accesso wireless a Cagliari, nella rete dell’Asl, riuscendo ad accedere a dati su dimissioni e ricoveri delle case di cura con nomi e cognomi dei pazienti, schede personali con le patologie, esenzioni ticket per patologie degli abitanti di un comune del Sulcis, comunicazioni interne dei medici.» (da http://www.informatica-oggi.it/archives/0002104.html) La ASL 8 risponde con una segnalazione alla magistratura… «L’Asl ipotizza che l’accesso denunciato dai Riformatori abbia riguardato “un pc inserito in una rete locale, nel quale peraltro erano presenti file riguardanti dati sensibili di pazienti: l’azione del tutto volontaria e niente affatto casuale e’ molto grave”. Percio’ l’Azienda ha segnalato l’episodio all’autorita’ giudiziaria.» (da http://www.informatica-oggi.it/archives/0002105.html)





Approvata anche in Senato la Ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica

28 02 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalita` informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE
E AL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 3.

(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)

1. All’articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo l’articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 495-bis. – (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».

Art. 4.

(Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale)

1. L’articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Art. 5.

(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

1. L’articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio».

2. Dopo l’articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). – Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

3. Dopo l’articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 420 del codice penale)

1. All’articolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 7.

(Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 8.

(Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

1. All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».

2. All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».
3. All’articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici».

4. All’articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».

5. Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».
6. All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».

7. All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria».
8. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».

Art. 9.

(Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

1. All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi».
2. All’articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento del contenuto»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».

3. All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità».

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 132 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».

Art. 11.

(Competenza)

1. All’articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 12.

(Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione
delle infrastrutture informatiche
di interesse nazionale)

1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all’articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

(Norma di adeguamento)

1. L’autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione è il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all’articolo 35 della Convenzione.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=15&id=298813





Quegli strani puntini gialli…

25 02 2008

Forse non tutti sanno che…

EFF imagesi possono ottenere preziose informazioni di computer forensics anche da pagine stampate con stampanti laser. Ne parlava tre anni fa il sempre ottimo Schneier. In sostanza molti modelli di stampanti laser inseriscono artatamente delle informazioni nelle pagine stampate. Attraverso la lettura di tali informazioni semi-nascoste è possibile risalire all’identità del titolare della stampante. Le stampanti DocuColor della Xerox, ad esempio,inseriscono una serie di minuscoli punti gialli in ciascuna pagina stampata. La particolare disposizione di questi punti gialli, a mo’ di impronta digitale (”laser”) lasciata su ciascun foglio consente di immagazzinare oltre 14 7-bit byte di informazioni.

Non c’è modo di vedere queste sequenze di punti gialli ad occhio nudo: è necessario utilizzare un microscopio o una lente d’ingrandimento e illuminare la pagina con una luce blu.

La EFF (Electronic Frontier Foundation) ha pubblicato una lista delle stampanti che mostrano questa simpatica peculiarità.

Alcuni giorni fa un articolo su The Register parla dell’iniziativa di indagine conoscitiva attivata da Franco Frattini, Commissario responsabile per il portafoglio Giustizia, libertà e sicurezza dell’Unione Europea, su iniziativa di alcuni europarlamentari (altrimenti detti MEPs). Questa tecnologia di inserimento di informazioni attraverso le stampe laser è potenzialmente lesiva dei diritti umani (in particolare il diritto alla privacy) in quanto non viene fornita alcuna informazione sull’uso che verrà fatto di tale sistema di “tracciamento” delle attività individuali.





Qual è la normativa vigente sul P2P?

25 01 2008

Mi ricollego ad un post apparso oggi sul blog di Daniele Minotti per dare solo un piccolo cenno ad una email che ho ricevuto alcuni giorni fa.

Nel corpo della mail mi si chiede: “Qual e’ l’attuale normativa vigente sul p2p, e quali sono i termini per cui una persona che scarichi materiale da internet diviene perseguibile?“.

La mia risposta:

«L’utilizzo di un software per il filesharing (o peer to peer o p2p che dir si voglia) non è di per sé illecito. Ciò che può rendere illecito l’utilizzo di quel software dipende essenzialmente dai contenuti condivisi o scaricati per mezzo di esso.

Occorre, allora, intendersi sul significato da attribuire alla “attuale normativa sul p2p”… perché una tale normativa, in effetti, non esiste. O meglio non riguarda il p2p in sé e per sé.»

Al proposito anche PI





Termine prescrizionale per reati di competenza del giudice di pace. Sent. C.cost. 2/2008

18 01 2008

Finalmente la Corte costituzionale si è pronunciata in merito al dubbio sull’applicabilità del termine prescrizionale ordinario ai reati di competenza del Giudice di Pace.

A mio modesto modo di vedere si tratta della soluzione più corretta tra quelle finora ipotizzate. Una soluzione già anticipata, ad esempio, anche da Tullio Padovani nel suo manuale di diritto penale. Insomma, non si può interpretare in modo “artistico” una norma come quella del 157 c.p. cercando di attualizzare il contenuto di una norma pensata in una prospettiva di de iure condendo. Quando il Legislatore ha ritenuto di dover applicare il termine prescrizionale triennale per i reati puniti con pene diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie ci si è affrettati, però, ad individuare nella 274/00 i casi che avrebbero consentito di applicare quel quinto comma del 157 c.p..

Oggi la Corte costituzionale ha finalmente stabilito che«il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’art. 157 cod. pen.

Riporto un passo centrale della sentenza che si può leggere integralmente nel sito della Corte costituzionale, subito riportata anche da Penale.it.

Dalla Sentenza n. 2/2008 - Corte costituzionale

«Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen. dispone che il termine di tre anni si applica ai reati per i quali «la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Nel diritto vigente le pene cosiddette «para-detentive» non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, secondo la testuale dizione della norma codicistica appena richiamata, ma costituiscono l’oggetto di un’opzione che il giudice può compiere in alternativa ad altre: alla irrogazione della pena pecuniaria, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, oppure all’applicazione congiunta della sanzione detentiva e pecuniaria, come per la detenzione illegale di stupefacenti di lieve entità da parte del tossicodipendente o del consumatore (comma 5-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», introdotto dall’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).
La considerazione che precede induce a ritenere che i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena «para-detentiva»), non costituiscono oggetto della norma di cui al quinto comma dell’art. 157 cod. pen. Né varrebbe obiettare che il comma 3 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede l’applicazione esclusiva ed obbligatoria delle pene «para-detentive» nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. Tale norma non contraddice pertanto la regola generale, ancora valida nell’ordinamento vigente, secondo cui i reati di competenza del giudice di pace si contrassegnano per essere sempre punibili con la pena pecuniaria (sia pur suscettibile, in dati casi e a certe condizioni, di cedere il passo ad una sanzione «para-detentiva»).

Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen., con la relativa previsione di un termine triennale per la prescrizione, si riferisce invece a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva





Quando rivelare la password costituisce autoincriminazione

17 01 2008

L’antico brocardo nemo tenetur se detegere riemerge con forza in un caso segnalato ieri dal washington post, secondo cui il Governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto un pronunciamento alla Corte Distrettuale del Vermont relativo ad un ordine di “rivelazione di password” nei confronti di un soggetto sospettato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo John Miller dell’FBI si dovrebbe trovare un sistema, nel rispetto della costituzione, che consenta ai tribunali di imporre un facere necessario per accedere al materiale probatorio.

La questione è nata nel momento in cui il sospettato si è appellato al principio secondo cui nessuno può essere costretto ad autoincriminarsi (il famoso quinto emendamento). E’ evidente, infatti, che qualora il sospettato avesse svelato la password (il programma utilizzato per la cifratura del file in cui, secondo le forze dell’ordine, sarebbe contenuto del materiale pedopornografico, è PGP) avrebbe fornito un fortissimo elemento all’accusa: qualcosa dal valore equiparabile ad una confessione.

Un esperto in computer forensics ha, al proposito, confermato che accedere a quel tipo di file senza la password è praticamente impossibile. Prosegue: “l’unico modo per accedere senza password a tale file è l’uso di un sistema automatizzato di brute forcing. E per questo procedimento potrebbero essere necessari anche alcuni anni…”.





Ruba questa connessione wi-fi

13 01 2008

Questo è il titolo dato ad un post di un articolo su Wired da Bruce Schneier, colui che l’Economist ha definito “security guru” e il creatore della newsletter di Crypto-Gram. Un articolo dai toni, sicuramente, provocatori.

Shneier ammette, nel suo articolo, che per lui condividere la propria connessione wireless domestica è, fondamentalmente, una questione di cortesia. Nessun problema per le limitazioni alla banda della sua connessione.

Ogni qualvolta qualcuno gli chiede in che modo protegga la propria connessione wi-fi egli risponde che la tiene, candidamente, aperta e senza alcun sistema di cifratura. Egli è consapevole del fatto che qualcuno potrebbe utilizzare la sua connessione per commettere ogni sorta di nefandezza, come ad esempio scaricare o condividere immagini pedopornografiche, ciò nonostante ritiene che tenere aperto o chiuso l’accesso al proprio Access Point wireless sia del tutto indifferente. Con un minimo di praticità, infatti, ogni wardriver smaliziato potrebbe comunque accedervi.

Bruce sa, inoltre, che alcuni rischi reali ci sono: c’è il rischio di poter vedere sequestrato il proprio computer e c’è il rischio che gli inquirenti non riescano a cogliere immediatamente la ipotesi che un AP possa essere utilizzato da soggetti differenti dal suo titolare. Pur prevedendo tutto ciò ritiene, comunque, che il massimo della sicurezza la si ottenga senza alcun controllo o limitazione in accesso. Ciò che conta, prosegue, è tenere i dati al sicuro all’interno del proprio computer, utilizzando, ad esempio, sistemi di cifratura dei dati.

La sicurezza informatica è sempre una questione di compromessi. Se la connessione wireless fosse protetta e qualcuno la “bucasse” per commettere reati informatici in rete - prosegue Schneier - sarebbe più difficile difendersi dall’accusa di essere i responsabili di quei reati. Con una connessione condivisa, invece, basterebbe dire all’accusa: “io non ne so niente… d’altronde la mia connessione è condivisa e potrebbe essere stato chiunque a commettere il reato di cui mi si accusa”.

Ebbene il ragionamento è, paradossalmente, condivisibile. Tuttavia potrebbe ingenerare false aspettative di impunità in chi dovesse seguire questi ragionamenti in termini pratici. Schneier, sostanzialmente, affronta l’argomento dal punto di vista della sicurezza dei dati contenuti nel sistema informatico del soggetto che condivide la connessione wireless ma (mi pare) sottovaluta i problemi legati alla responsabilità che da tale condotta potrebbe derivare.

A parte l’eventuale violazione contrattuale che il fornitore di connettività potrebbe lamentare si impongono alcune considerazioni tecniche di natura penalistica.

E’ corretto dire che chi lasci l’accesso al proprio AP liberamente disponibile non corra alcun “rischio” nel caso in cui vengano commessi reati attraverso la connettività messa a disposizione?

Il primo rischio che corre chi condivide la propria connettività internet è, come notato da Schneier, quello di vedersi sequestrare il computer (sia esso un sequestro probatorio o preventivo). Su tale macchina saranno eseguite le indagini di computer forensics, dalle quali potranno emergere, a suo (Tizio) carico, “chiari” indici di responsabilità per il crimine commesso (ad esempio se le indagini sono volte a ricercare il responsabile di una condivisione di materiale pedopornografico e, sul computer del “condivisore di accessibilità ad internet” dovessero scoprirsi programmi di peer to peer con file pedopornografici posti nella cartella condivisa). Se, invece, le analisi di computer forensics non dovessero evidenziare alcun elemento di responsabilità “diretta”, allora (probabilmente) i rischi andranno ad attenuarsi.

Il discorso si complica notevolmente.

Esempio: Caio si collega all’AP di Tizio. Questo AP non è protetto ma da’ libero accesso a chiunque. Caio diffonde immagini pedopornografiche (art. 600 ter, terzo comma, c.p.). Le indagini di network forensics evidenziano che dall’indirizzo IP dell’AP di Tizio sono state diffuse immagini pedopornografiche. Il PC di Tizio viene sequestrato e Tizio - con notevole probabilità - sarà indagato per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. In fase di indagini o nel processo si scopre (ipotesi ottimistica) che Tizio non ha diffuso il materiale pedopornografico, perché, ad esempio, nel suo computer non viene rinvenuta traccia di quella diffusione.

Ebbene, a questo punto, potrebbe emergere una responsabilità di Tizio per non aver impedito la commissione del reato da parte di Caio.

Primo problema: Tizio aveva l’obbligo giuridico di impedire la commissione del reato?

Secondo problema: il reato non impedito può equipararsi ad un evento di cui all’art. 40 cpv. c.p.? Anche se il reato non-impedito non è un reato di evento ma è un reato di mera condotta?

Terzo problema: è ammissibile un concorso unilaterale (di Tizio) animato da dolo eventuale?

[...]

Segue…





Il team Samba riceve la Microsoft Protocol Documentation

11 01 2008

La PFIF (Protocol Freedom Information Foundation) - un’organizzazione no-profit creata dal Software Freedom Law Center - ha stipulato un accordo con la Microsoft per ricevere la documentazione dei protocolli necessaria per garantire una piena interoperabilità con i prodotti di Windows Microsoft wg server, e per condividerli con progetti di Software Libero quali, ad esempio, Samba.





LXP gennaio 2008 - Seconda parte dell’articolo su Computer Forensics

11 01 2008

LXP n. 62 - Gennaio 2008 Come da oggetto è uscito in edicola il numero di gennaio di Linux Pro nel quale si trova la seconda parte del mio articolo su computer forensics. In questo numero ho passato in veloce rassegna alcuni tool di software libero per indagini forensi.





Farsi un nome…

9 01 2008
«Se principe del Foro non è proprio pane per i tuoi denti, tuttavia un qualche nome te lo dovrai fare. Per il nome che ti devi fare, fa un po’ tu! Io mi limito a dirti quali sono i nomi che ti devi guardar bene dal farti!
Allora cominciamo la filastrocca. Non acquistar nome di avvocato dei poveri. Non acquistar nome di avvocato cane per la povera umanità che tosse. Non acquistar nome di smemorato di Collegno. Né di avvocato crescipena.
Né d’avvocato delle cause a vita. Né di avvocato bugiardini. Né di….
Be’, fra tanti e tanti nomi che non devi farti, ce n’ho anche uno che dovresti proprio aver a cuore di farti. Molto bello. Vuoi che te lo dica? Promettimi però che tenderai tutte le tue forze a farti un tal nome. Bada che ci vuoi costanza! E ci vuole anche coraggio, perché è un po’ giù di moda? È come una sfida ai tempi che corrono. Una sfida contro la pessima reputazione della classe avvocatesca.
Tu però non badar a mode, e non star dietro alle chiacchiere e a certo motteggiar che sa di tragico. Il nome che tu devi ambir di farti…. Lascia pur blaterare che sa d’anticume; che non è redditizio; che se tutti si arrangiano, è stupido chi non si arrangia…. Il nome che devi ambir di guadagnare, è questo: avvocato galantuomo. Vale quanto avvocato principe. Anzi, vale di più di qualsiasi altro titolo.»

Da Angelo Coarelli, Avvocatino impara, Cedam, 1952





Incontro su Opensource e Pubblica Amministrazione

17 12 2007

Mercoledì 19 dicembre 2007, alle 19,00 a Cagliari - Pirri, presso “La Vetreria“, si terrà un’assemblea dal titolo “Opensource, spunti per la democrazia digitale”. Interverranno: Giulio De Petra (Net Left Sardegna), Giovanni Battista Gallus, Sandro Usai (Ablativ), Mauro Murgioni (esperto ICT), Massimo Cireddu (Progetto Sardfox), Francesco Paolo Micozzi (Circolo dei Giuristi Telematici), Carla Floris (Assessore Provinciale del Lavoro). Con il coordinamento di Claudio Cugusi.

Locandina dell'evento

Parlare di software libero (free software) è una questione di libertà, non di prezzo.

Secondo lo spirito del movimento per il software libero, il cui padre è Richard M. Stallman e promosso, in prima battuta, dalla Free Software Foundation, un software, per poter essere definito libero, deve garantire le seguenti quattro libertà :

  • Libertà di eseguire il programma per qualsiasi scopo (chiamata “libertà 0″)
  • Libertà di studiare il programma e modificarlo (”libertà 1″)
  • Libertà di copiare il programma in modo da aiutare il prossimo (”libertà 2″)
  • Libertà di migliorare il programma e di distribuirne pubblicamente i miglioramenti, in modo tale che tutta la comunità ne tragga beneficio (”libertà 3″).

(http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.it.html)

L’utilizzo del software libero (o, più genericamente, dei programmi a sorgente aperto) all’interno della Pubblica Amministrazione non è certo più una novità. E’ infatti nota la supremazia di GNU/Linux sul lato server, oppure per utilizzi quali CMS e web server. La disponibilità di software consente di realizzare soluzioni ottimali anche per la gestione del protocollo informatico, e per svariate altre necessità della P.A. Sul lato client, invece, la supremazia di Microsoft è ancora schiacciante, in parte legata ad aggressive politiche di mercato, in parte alla presunta maggior difficoltà dei sistemi GNU/Linux.

D’altronde, anche per evitare curve di apprendimento troppo ripide, dal punto di vista dell’office automation può supporsi l’iniziale adozione di programmi liberi su piattaforma Microsoft (ad esempio la suite OpenOffice.org – http://it.openoffice.org - per Windows), per poi passare alla migrazione dell’intero sistema operativo. Le prospettive aperte dall’utilizzo del free software nella pubblica amministrazione sono quindi molteplici, e certo non si limitano al risparmio di spesa per l’acquisto della licenza (fatto che in tale ambito può anche assumere un risultato marginale). Ben più rilevanti sono i vantaggi legati alla disponibilità del codice sorgente, ed all’utilizzo di formati aperti, che garantiscono la massima compliance con il Codice dell’Amministrazione Digitale, e la più ampia interoperabilità, oltrechè una maggiore trasparenza nei confronti del cittadino (si pensi ai formati aperti per le carte d’identità digitali). Non solo: l’utilizzo di software libero consente anche a piccole software house di poter realizzare soluzioni competitive, senza grossi investimenti di capitale, ma puntando sulla creatività e sui servizi a valore aggiunto.

Partendo da questi presupposti, l’iniziativa si propone lo scopo di arrivare alla sottoscrizione di un protocollo di intenti, che coinvolga operatori economici del settore, università, scuola, Gruppi Linux e pubblici amministratori, al fine di un reciproco scambio di esperienze e di condivisione delle rispettive competenze, per incentivare l’adozione di soluzioni a codice aperto nella Pubblica Amministrazione locale sarda.

Si può anche auspicare la creazione di un tavolo permanente di confronto, a livello regionale, che sia aperto alle esperienze maturate all’interno dell’Università, della scuola e dei LUG (Linux User groups).

Questo approccio multistakeholder consentirà la massima flessibilità, al fine di proporre soluzioni efficienti, economiche, sicure, e soprattutto libere.





Articolo su computer forensics

17 12 2007

Copertina del numero di NataleNel numero di Natale 2007 di LinuxPro è stato pubblicato il mio primo articolo sulla computer forensics: “A caccia di prove con Linux”.





BusyBox contro Verizon Communications

10 12 2007

Gli autori di BusyBox ultimamente sono davvero agguerriti. Ora obiettivo della loro prossima causa è la Verizon Communications di Delaware.

Il convenuto di turno è accusato di non aver ridistribuito il codice sorgente di BusyBox inserito nel router wireless Actiontec MI424WR in formato firmware.

Per approfondimenti:

http://www.softwarefreedom.org/news/2007/dec/07/busybox/

http://lwn.net/Articles/261328/

L’atto di citazione:

http://www.softwarefreedom.org/news/2007/dec/07/busybox/verizon.pdf





Open source anche nei regolamenti comunali

2 12 2007

Inviato da: Avv. Giovanni Battista Gallus

Il Consiglio Comunale di Selargius, in Provincia di Cagliari, in sede di modifica del Regolamento del Consiglio Comunale, per la parte riguardante l’autonomia funzionale e organizzativa del Consigli e dei Gruppi, ha recentemente approvato alcune norme tendenti a incentivare l’utilizzo di programmi a codice sorgente aperto nella Pubblica Amministrazione. In particolare, nella parte ove si regola l’acquisizione di “strumentazioni informatiche e tecnologiche”, si è espressamente previsto che “si utilizzeranno preferenzialmente programmi basati su codice sorgente aperto, in ossequio al principio di neutralità tecnologica”. La norma, che è stata approvata dal Consiglio a larga maggioranza (nonostante fosse stata proposta da un Consigliere di opposizione) riecheggia la dizione dell’art. 4, lett. I, della L. R. Toscana 26 gennaio 2004, n. 1, “Promozione dell`amministrazione elettronica e della societa` dell`informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica regionale toscana”. Si tratta di un piccolo passo, in attesa della promulgazione di un analogo disposto normativo da parte della Regione Sardegna (la cui discussione dovrebbe essere imminente, come è stato anticipato in occasione del Convegno “”Software libero: un modello di sviluppo per il territorio”, tenutosi il 31/10/07), che consentirà comunque di valutare soluzioni FLOSS, per l’informatizzazione e le dotazioni del Consiglio e dei Gruppi consiliari.

Fonte: http://www.giuristitelematici.it/modules/bdnews/article.php?storyid=1200





BusyBox… due nuove cause in vista

21 11 2007

Sul sito di SFLC, pare che gli agguerriti sviluppatori di Busybox stiano affilando le armi (sono già disponibili gli atti introduttivi delle cause Processo “Erik Andersen e Rob Landley contro High Gain Antennas, LLC” eErik Andersen e Rob Landley contro Xterasys Corporation“) contro altre due presunte ipotesi di violazione della GPLv2. In entrambi i casi non è stato distribuito il codice sorgente insieme al codice oggetto.

Chissà se anche queste si concluderanno con una transazione… stiamo a vedere!





Comune di Cagliari e opensource

17 11 2007

Leggo oggi una notizia sul Giornale di Sardegna che mi appunto sul blog. L’articolo a pagina 27, a firma di Jacopo Norfo, descrive la querelle politica che sta sorgendo a proposito dell’acquisto da parte del Comune di Cagliari di un tot di computer per il prezzo unitario di € 466,00 + IVA ed un prezzo complessivo di circa 90 mila euro. Il problema è: gnu/linux… risparmio vero?

Da quel che mi pare di comprendere dalla lettura dell’articolo il Comune di Cagliari respinge al mittente (il consigliere Claudio Cugusi della Sinistra Europea) le accuse dei presunti sprechi del Comune per l’acquisto dei pc unitamente al sistema operativo di Redmond. Nell’articolo si legge che il Comune di Cagliari avrebbe risposto all’accusa di aver sprecato danaro pubblico dicendo: «Anche sostituendo Windows con Open Source, grazie alla convenzione, il prezzo di quei pc sarebbe rimasto invariato a 466,00 euro, ed era infatti possibile prevedere il cambio». La risposta mi sembra corretta. Se io acquisto un pc con un OS proprietario preinstallato e poi decido di sostituirlo con gnu/linux il prezzo iniziale non cambia. Ma cosa succede se io acquisto un pc senza un OS preinstallato o se chiedo il rimborso del prezzo per l’OS preinstallato che non intendo affatto utilizzare?

C’è da intendersi su cosa significhi “era possibile prevedere il cambio”. Se si intende che il Comune avrebbe potuto migrare dai sistemi operativi proprietari a quelli liberi in un momento successivo all’acquisto… mi sembra un ovvietà. Se invece si intende che già nell’accordo contrattuale sarebbe stato possibile evitare la preinstallazione di OS proprietari e installazione di OS liberi mi verrebbe da pensare che la rimozione dei OS proprietari e l’installazione di sw libero sarebbe avvenuta allo stesso prezzo della licenza proprietaria del sistema operativo proprietario preinstallato.

L’acquisto dei pc in una PA deve rispondere, ovviamente, ai principi che informano il buon andamento della pubblica amministrazione. Solitamente quando si acquista un pc con un sistema operativo preinstallato si ha l’impressione che quello stesso OS venga “regalato”. Ma non è così. Il riferimento corre alle pagine di Paolo Attivissimo: http://www.attivissimo.net/rimborso_windows/istruzioni.htm.

Mi pare vi sia un’incomprensione di fondo. Se i pc acquistati fossero stati forniti senza sistema operativo preinstallato, ad occhio e croce il prezzo sarebbe dovuto essere inferiore a 466€ (hardware+OS preinstallato).

Che poi possano esservi spese ulteriori per la formazione dei dipendenti è un altro paio di maniche. Ma che possa esservi un risparmio in termini economici dall’adozione di software libero, quantomeno ex post (con la richiesta di rimborso dei costi di licenza proprietaria) mi pare sia indubbio. E questa possibilità di rimborso è evidenziata anche dall’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e dei Consumatori) e confermata in una lettera inviata ad ADUC dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il 20 luglio 2006 (che non sono riuscito a trovare online ma richiamata QUI).

Oltretutto mi pare che non debbano trascurarsi gli altri aspetti legati al software libero: in primis la disponibilità del codice sorgente, aspetto che viene spesso in secondo piano rispetto a quello della gratuità. Il termine FreeSoftware viene reso, correttamente, in italiano come SoftwareLibero e non come SoftwareGratuito! A tal proposito si consiglia la lettura di GNU.org; wikipedia; osservatoriotecnologico; CNIPA osservatorio opensource 2007; FSFE.

Link utili: -ADUC cita la HP - -Modulo di richiesta di rimborso predisposto da ADUC- -softwarelibero.it-