ConfSL 2008

10 07 2008

Nel numero in edicola di Linux Pro, nelle pagine “newsdesk” vi è un mio reportage dalla Conferenza Italiana sul Software Libero (ConfSL per gli amici) alla quale ho partecipato in qualità di relatore insieme al collega ed amico Giovanni Battista Gallus, con un talk dal titolo “Brevettabilità del software: un pericolo sempre attuale. Prospettive europee di riforma ed efficacia della GPL v3″. QUI i dettagli.

Nell’articolo riporto, inoltre, un’intervista a Renzo Davoli e Flavia Marzano, due tra le persone più attive in Italia per la diffusione della “filosofia” del software libero.

La prossima edizione di ConfSL si terrà a Bologna dove, speriamo, molte persone possano incontrarsi e scambiarsi pensieri e esperienze sul mondo del free software.





Cassazione penale, sentenza n. 25104, 8 maggio 2008

27 06 2008

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25104 dell’8 maggio 2008 (depositata il 19 giugno dello stesso anno) torna ad occuparsi della detenzione a “scopo imprenditoriale” di programmi “pirati” (senza, cioè, la necessaria licenza). Nel caso di specie, un libero professionista patteggiava (444 ss. c.p.p.) la pena complessiva di 9.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 171-bis LDA (L. 633/1941) per aver duplicato alcuni programmi per elaboratore.
Il professionista, quindi, proponeva ricorso in Cassazione asserendo che il medesimo sarebbe dovuto andare assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto la condotta da lui posta in essere – descritta nel capo d’imputazione – avrebbe eventualmente potuto configurare l’illecito amministrativo di cui all’art. 171 quater, comma 1 LDA.

Premesso l’inciso secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato accoglie la qualificazione giuridica del fatto in imputazione per il quale chiede l’applicazione della pena e, perciò non può più mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie, la Corte passa ad esaminare il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto in esame sotto la norma di cui all’art. 171-bis, ovvero 171 quater.

Vediamo, innanzitutto, di analizzare le norme richiamate.

Art. 171 bis LDA:

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 ter, primo comma, LDA
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall’art. 171 bis – che vi sia un “fine di lucro”, essendo sufficiente la presenza di un “fine di profitto”.

Il fatto che poi i programmi siano stati duplicati, utilizzati (e, pertanto, detenuti) nello studio professionale in questione porta ad escludere che possa applicarsi l’art. 174-ter, primo comma, LDA. E ciò anche in considerazione della clausola di esclusione riprodotta in quest’ultimo articolo (nella parte in cui si dice “ purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies”).

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

Ma l’uso personale esclude in ogni caso lo scopo di profitto? Oppure deve interpretarsi la norma dell’art. 171-bis nel senso che vi è profitto in ogni caso in cui si consegua un qualsivoglia vantaggio? Si pensi, ad esempio, al vantaggio del risparmio ottenuto dal non aver acquistato il prodotto originale.

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

A voler, infatti, seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il mero risparmio dovuto al mancato acquisto dell’opera originale rappresenta il conseguimento di profitto (Cass. Pen., Sez. III, sent. 41310/06; Cass. Pen., Sez. III, sent. 25184/07), si dovrebbe concludere nel senso che non si potrà mai configurare l’illecito amministrativo (che non richiede che il soggetto agente consegua un qualche profitto) ma sempre – e comunque – l’illecito penale di cui all’art. 171-bis.
In sostanza qualunque abusiva duplicazione – anche quella per uso personale – rappresenterebbe una fonte di “profitto”, o vantaggio anche di natura non patrimoniale.

La questione merita un ulteriore approfondimento.





Roma 20 giugno 2008 - Convegno CGT

4 06 2008




Ratifica alla Convenzione di Budapest: Legge 18 marzo 2008, n. 48

5 04 2008

Il 5 aprile 2008 entra in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Nello stesso giorno della pubblicazione del commento del CGT alla legge di ratifica viene pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale la legge 48/2008.

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CLICCA QUI PER SCARICARE IL COMMENTO DEL CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI ALLA LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI BUDAPEST

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Dalla Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 4-4-2008 - Suppl. Ordinario n.79

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione

MARINI

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema, Ministro degli affari esteri Scotti, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2807):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D’Alema) dal Ministro della giustizia (Mastella), dal Ministro delle comunicazioni (Gentiloni), e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Nicolais) il 19 giugno 2007.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente il 24 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e IX. Esaminato dalla III commissione il 25 settembre 2007; 3 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula il 19 febbraio 2008 e approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2012): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 22 febbraio 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Esaminato dalla 3ª Commissione il 27 febbraio 2008. Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 2008.

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

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La rete della ASL8? L’abbiamo bucata!

29 02 2008

Dati sensibili? «Con l’aiuto di esperto d’informatica, i Riformatori sono penetrati, tramite un punto d’accesso wireless a Cagliari, nella rete dell’Asl, riuscendo ad accedere a dati su dimissioni e ricoveri delle case di cura con nomi e cognomi dei pazienti, schede personali con le patologie, esenzioni ticket per patologie degli abitanti di un comune del Sulcis, comunicazioni interne dei medici.» (da http://www.informatica-oggi.it/archives/0002104.html) La ASL 8 risponde con una segnalazione alla magistratura… «L’Asl ipotizza che l’accesso denunciato dai Riformatori abbia riguardato “un pc inserito in una rete locale, nel quale peraltro erano presenti file riguardanti dati sensibili di pazienti: l’azione del tutto volontaria e niente affatto casuale e’ molto grave”. Percio’ l’Azienda ha segnalato l’episodio all’autorita’ giudiziaria.» (da http://www.informatica-oggi.it/archives/0002105.html)





Legge n. 2/2008 - Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

28 01 2008

(in vigore dal 9 febbraio 200 8)

«Art. 70 - L. 633/1941. -

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta»

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Termine prescrizionale per reati di competenza del giudice di pace. Sent. C.cost. 2/2008

18 01 2008

Finalmente la Corte costituzionale si è pronunciata in merito al dubbio sull’applicabilità del termine prescrizionale ordinario ai reati di competenza del Giudice di Pace.

A mio modesto modo di vedere si tratta della soluzione più corretta tra quelle finora ipotizzate. Una soluzione già anticipata, ad esempio, anche da Tullio Padovani nel suo manuale di diritto penale. Insomma, non si può interpretare in modo “artistico” una norma come quella del 157 c.p. cercando di attualizzare il contenuto di una norma pensata in una prospettiva di de iure condendo. Quando il Legislatore ha ritenuto di dover applicare il termine prescrizionale triennale per i reati puniti con pene diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie ci si è affrettati, però, ad individuare nella 274/00 i casi che avrebbero consentito di applicare quel quinto comma del 157 c.p..

Oggi la Corte costituzionale ha finalmente stabilito che«il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’art. 157 cod. pen.

Riporto un passo centrale della sentenza che si può leggere integralmente nel sito della Corte costituzionale, subito riportata anche da Penale.it.

Dalla Sentenza n. 2/2008 - Corte costituzionale

«Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen. dispone che il termine di tre anni si applica ai reati per i quali «la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Nel diritto vigente le pene cosiddette «para-detentive» non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, secondo la testuale dizione della norma codicistica appena richiamata, ma costituiscono l’oggetto di un’opzione che il giudice può compiere in alternativa ad altre: alla irrogazione della pena pecuniaria, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, oppure all’applicazione congiunta della sanzione detentiva e pecuniaria, come per la detenzione illegale di stupefacenti di lieve entità da parte del tossicodipendente o del consumatore (comma 5-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», introdotto dall’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).
La considerazione che precede induce a ritenere che i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena «para-detentiva»), non costituiscono oggetto della norma di cui al quinto comma dell’art. 157 cod. pen. Né varrebbe obiettare che il comma 3 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede l’applicazione esclusiva ed obbligatoria delle pene «para-detentive» nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. Tale norma non contraddice pertanto la regola generale, ancora valida nell’ordinamento vigente, secondo cui i reati di competenza del giudice di pace si contrassegnano per essere sempre punibili con la pena pecuniaria (sia pur suscettibile, in dati casi e a certe condizioni, di cedere il passo ad una sanzione «para-detentiva»).

Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen., con la relativa previsione di un termine triennale per la prescrizione, si riferisce invece a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva





Quando rivelare la password costituisce autoincriminazione

17 01 2008

L’antico brocardo nemo tenetur se detegere riemerge con forza in un caso segnalato ieri dal washington post, secondo cui il Governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto un pronunciamento alla Corte Distrettuale del Vermont relativo ad un ordine di “rivelazione di password” nei confronti di un soggetto sospettato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo John Miller dell’FBI si dovrebbe trovare un sistema, nel rispetto della costituzione, che consenta ai tribunali di imporre un facere necessario per accedere al materiale probatorio.

La questione è nata nel momento in cui il sospettato si è appellato al principio secondo cui nessuno può essere costretto ad autoincriminarsi (il famoso quinto emendamento). E’ evidente, infatti, che qualora il sospettato avesse svelato la password (il programma utilizzato per la cifratura del file in cui, secondo le forze dell’ordine, sarebbe contenuto del materiale pedopornografico, è PGP) avrebbe fornito un fortissimo elemento all’accusa: qualcosa dal valore equiparabile ad una confessione.

Un esperto in computer forensics ha, al proposito, confermato che accedere a quel tipo di file senza la password è praticamente impossibile. Prosegue: “l’unico modo per accedere senza password a tale file è l’uso di un sistema automatizzato di brute forcing. E per questo procedimento potrebbero essere necessari anche alcuni anni…”.





Ruba questa connessione wi-fi

13 01 2008

Questo è il titolo dato ad un post di un articolo su Wired da Bruce Schneier, colui che l’Economist ha definito “security guru” e il creatore della newsletter di Crypto-Gram. Un articolo dai toni, sicuramente, provocatori.

Shneier ammette, nel suo articolo, che per lui condividere la propria connessione wireless domestica è, fondamentalmente, una questione di cortesia. Nessun problema per le limitazioni alla banda della sua connessione.

Ogni qualvolta qualcuno gli chiede in che modo protegga la propria connessione wi-fi egli risponde che la tiene, candidamente, aperta e senza alcun sistema di cifratura. Egli è consapevole del fatto che qualcuno potrebbe utilizzare la sua connessione per commettere ogni sorta di nefandezza, come ad esempio scaricare o condividere immagini pedopornografiche, ciò nonostante ritiene che tenere aperto o chiuso l’accesso al proprio Access Point wireless sia del tutto indifferente. Con un minimo di praticità, infatti, ogni wardriver smaliziato potrebbe comunque accedervi.

Bruce sa, inoltre, che alcuni rischi reali ci sono: c’è il rischio di poter vedere sequestrato il proprio computer e c’è il rischio che gli inquirenti non riescano a cogliere immediatamente la ipotesi che un AP possa essere utilizzato da soggetti differenti dal suo titolare. Pur prevedendo tutto ciò ritiene, comunque, che il massimo della sicurezza la si ottenga senza alcun controllo o limitazione in accesso. Ciò che conta, prosegue, è tenere i dati al sicuro all’interno del proprio computer, utilizzando, ad esempio, sistemi di cifratura dei dati.

La sicurezza informatica è sempre una questione di compromessi. Se la connessione wireless fosse protetta e qualcuno la “bucasse” per commettere reati informatici in rete - prosegue Schneier - sarebbe più difficile difendersi dall’accusa di essere i responsabili di quei reati. Con una connessione condivisa, invece, basterebbe dire all’accusa: “io non ne so niente… d’altronde la mia connessione è condivisa e potrebbe essere stato chiunque a commettere il reato di cui mi si accusa”.

Ebbene il ragionamento è, paradossalmente, condivisibile. Tuttavia potrebbe ingenerare false aspettative di impunità in chi dovesse seguire questi ragionamenti in termini pratici. Schneier, sostanzialmente, affronta l’argomento dal punto di vista della sicurezza dei dati contenuti nel sistema informatico del soggetto che condivide la connessione wireless ma (mi pare) sottovaluta i problemi legati alla responsabilità che da tale condotta potrebbe derivare.

A parte l’eventuale violazione contrattuale che il fornitore di connettività potrebbe lamentare si impongono alcune considerazioni tecniche di natura penalistica.

E’ corretto dire che chi lasci l’accesso al proprio AP liberamente disponibile non corra alcun “rischio” nel caso in cui vengano commessi reati attraverso la connettività messa a disposizione?

Il primo rischio che corre chi condivide la propria connettività internet è, come notato da Schneier, quello di vedersi sequestrare il computer (sia esso un sequestro probatorio o preventivo). Su tale macchina saranno eseguite le indagini di computer forensics, dalle quali potranno emergere, a suo (Tizio) carico, “chiari” indici di responsabilità per il crimine commesso (ad esempio se le indagini sono volte a ricercare il responsabile di una condivisione di materiale pedopornografico e, sul computer del “condivisore di accessibilità ad internet” dovessero scoprirsi programmi di peer to peer con file pedopornografici posti nella cartella condivisa). Se, invece, le analisi di computer forensics non dovessero evidenziare alcun elemento di responsabilità “diretta”, allora (probabilmente) i rischi andranno ad attenuarsi.

Il discorso si complica notevolmente.

Esempio: Caio si collega all’AP di Tizio. Questo AP non è protetto ma da’ libero accesso a chiunque. Caio diffonde immagini pedopornografiche (art. 600 ter, terzo comma, c.p.). Le indagini di network forensics evidenziano che dall’indirizzo IP dell’AP di Tizio sono state diffuse immagini pedopornografiche. Il PC di Tizio viene sequestrato e Tizio - con notevole probabilità - sarà indagato per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. In fase di indagini o nel processo si scopre (ipotesi ottimistica) che Tizio non ha diffuso il materiale pedopornografico, perché, ad esempio, nel suo computer non viene rinvenuta traccia di quella diffusione.

Ebbene, a questo punto, potrebbe emergere una responsabilità di Tizio per non aver impedito la commissione del reato da parte di Caio.

Primo problema: Tizio aveva l’obbligo giuridico di impedire la commissione del reato?

Secondo problema: il reato non impedito può equipararsi ad un evento di cui all’art. 40 cpv. c.p.? Anche se il reato non-impedito non è un reato di evento ma è un reato di mera condotta?

Terzo problema: è ammissibile un concorso unilaterale (di Tizio) animato da dolo eventuale?

[...]

Segue…





BusyBox Vs. Monsoon Multimedia. Ultimo atto?

24 09 2007

Il processo BusyBox/Monsoon Multimedia, con tutta probabilità non vedrà la luce. Questo perché la Monsoon Multimedia si è impegnata a rispettare i termini della licenza GPLv2 di BusyBox. La proposta di transazione è stata annunciata da Graham Radstone della Monsoon Multimedia.

Al fine di adeguarsi pienamente ai termini della GNU/GPLv2, pertanto, la Monsoon renderà disponibile, entro le prossime settimane, dal sito www.myhava.com il codice sorgente di BusyBox da loro modificato.
Ancora una volta la GPL dimostra la sua forza già prima di essere sottoposta al vaglio giurisprudenziale.

Linkografia: http://lwn.net/Articles/251141/





BusyBox cita in giudizio la Monsoon Multimedia per violazione di GNU/GPLv2

22 09 2007

BusyBox logoIl Software Freedom Law Center, il 20 settembre scorso ha annunciato che è stata intrapresa, per la prima volta negli USA, una causa per violazione della licenza GNU/GPL. Gli attori sono i titolari del copyright su BusyBox, mentre convenuta è la Monsoon Multimedia.

Sul sito internet aziendale, la Monsoon Multimedia ha pubblicamente ammesso che i suoi prodotti ed il firmware contengono BusyBox. Tuttavia non ha fornito ai propri clienti il relativo codice sorgente, così come richiede la GPL. Questa l’accusa.

La causa tra Erik Andersen e Rob Landley (programmatori di BusyBox) e la Monsoon Multimedia Inc., al ruolo 07-CV-8205, (il cui atto di citazione è disponibile sul sito del SFLC) sarà decisa dal giudice John E. Sprizzo del distretto di New York.





Traduzione non ufficiale della GNU/GPLv3

22 07 2007

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This is an unofficial translation of the GNU General Public License into italian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that.
However, we hope that this translation will help italian speakers understand the GNU GPL better.
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Questa è una traduzione non ufficiale della GNU General Public License in italiano. Non è stata pubblicata dalla Free Software Foundation, e non può essere utilizzata come licenza per i programmi per elaboratore che usano la GNU GPL - solo la licenza in lingua originale Inglese può essere utilizzata a tale scopo. Tuttavia, speriamo che questa traduzione possa aiutare le persone di lingua italiana a comprendere meglio la GNU GPL.
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Nota dell’autore. All’interno del testo della GPLv3 sono riportate tra parentesi quadre delle considerazioni non contenute nel testo originale della GPL e sono evidenziate dall’acronimo “NDR”. E’ possibile segnalare eventuali imperfezioni nella traduzione, ed anzi sarò grato a chi vorrà
farlo.

Ringrazio Enzo Nicosia (a.k.a. KatolaZ) per aver messo a disposizione la versione italiana dalla quale ho preso spunto, http://katolaz.homeunix.net/gplv3/

Cagliari, luglio 2007
Francesco P. Micozzi
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GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Versione 3, 29 Giugno 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questa licenza, ma non è consentito apportare alcuna modifica.

Preambolo

La GNU General Public License è una licenza libera per il software e può essere utilizzata anche per altri tipi di opere.

La maggior parte delle licenze per i programmi per elaboratore ed altre opere sono pensati appositamente per impedirti di condividerli e modificarli. Al contrario, la GNU General Public License intende garantire il tuo diritto di condividere e modificare tutte le successive
versioni di un programma per elaboratore, e di assicurare che esso rimanga libero per tutti gli utenti. Noi, Free Software Foundation, utilizziamo la GNU General Public License per la maggior parte del nostro software; essa si applica anche ad ogni altra opera cui gli autori decidano applicarla. Anche tu puoi applicarla ai tuoi programmi.

Quando parliamo di free software, ci stiamo riferendo al concetto di libertà e non al prezzo. Le nostre Licenze General Public sono pensate per fare in modo che tu abbia la libertà di distribuire copie di software libero (ed anche di ricevere in cambio qualcosa, se tu vuoi), che tu riceva il codice sorgente o, comunque, che tu possa ottenerlo, che tu possa modificare il software o parti di esso ottenendo così nuovi programmi, e che tu sappia che fare queste cose ti è consentito.

Per preservare i tuoi diritti dobbiamo impedire che altri possano negarti di esercitarli o possano obbligarti a rinunciarvi. Per questo tu hai determinate responsabilità nel caso in cui decida di distribuire copie del software, o nel caso in cui lo modifichi: la responsabilità di rispettare la libertà degli altri.

Ad esempio, se distribuisci copie di un programma, in modo gratuito o dietro corrispettivo, tu devi conferire ai destinatari le stesse libertà che hai ricevuto. Devi assicurarti che anch’essi ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E devi, inoltre, renderli edotti dei termini di questa licenza, in modo che sappiano quali sono i loro diritti.

Gli sviluppatori che usano la GNU GPL proteggono i tuoi diritti in due fasi: (1) affermando il proprio diritto d’autore sul software, e (2) offrendoti, con questa Licenza, la possibilità di copiare, distribuire e/o modificare la loro opera.

Per la tutela degli sviluppatori e degli autori, la GPL afferma chiaramente che non esista garanzia per questo software libero. Nell’interesse di utenti ed autori, la GPL prevede che ogni modifica apportata all’opera originaria, sia, in essa, chiaramente indicata, in modo che eventuali difetti del programma non siano attribuiti erroneamente agli autori delle precedenti versioni.

Alcuni dispositivi vengono progettati per impedire agli utenti finali di installare od eseguire versioni di software differenti rispetto a quelle in essi contenute originariamente, benché il produttore conservi tale facoltà. Questo è, fondamentalmente, incompatibile con lo scopo di
protezione della libertà degli utenti di modificare il software. Il modello sistematico di un abuso siffatto si verifica per quella categoria di prodotti per uso individuale, e ciò rende questo abuso maggiormente insopportabile. Per questo motivo, abbiamo plasmato questa versione della GPL in modo da impedire a questi prodotti di porre in essere questo tipo di abusi. Se problemi dello stesso tipo dovessero verificarsi anche in altri campi, staremo pronti ad estendere questa clausola anche a quei campi con le versioni future della GPL, nei limiti richiesti dalla tutela della libertà degli utenti.

Inoltre qualsiasi programma è costantemente messo in pericolo dai brevetti. Gli Stati non dovrebbero permettere ai brevetti di limitare lo sviluppo e l’uso del software per computer destinati al grande pubblico, ma con riferimento ai Paesi in cui ciò sia consentito, vogliamo evitare il pericolo che i brevetti applicati al software libero lo rendano, di fatto, proprietario. Per evitare questo, la GPL fa in modo che i brevetti non possano essere utilizzati per rendere il programma non-libero.

Seguono i precisi termini e condizioni per copiare, distribuire e modificare l’oggetto della presente licenza.

TERMINI E CONDIZIONI

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Google “inquisito”?

26 11 2006

Si ripropone l’annosa questione della responsabilità del motore di ricerca per i contenuti indicizzati. Il caso del ragazzo down torinese (giusto per intenderci), picchiato dai suoi compagni di classe, ha sollevato un duplice polverone. Il primo, comprensibile, per lo scherno e la violenza riservata ad una persona evidentemente indifesa; l’altro, meno comprensibile, sull’esigenza di legiferare e disciplinare qualcosa che, per sua natura, è difficilmente disciplinabile  se non a costo di stravolgerne l’essenza. Non è come un cavallo da imbrigliare.

Non mi piace che, sull’onda del sensazionalismo, vengano cavalcati temi troppo selvaggi per essere domati in modo tradizionale. I giornali di questi giorni hanno dato enfasi alla notizia “google inquisito!” senza però coglierne tutti gli aspetti e, talvolta, prendendo fischi per fiaschi. Rimando ad un primo articolo di Daniele Minotti.

Sono sicuro che l’evolversi della vicenda sulla reale “responsabilità” di Google non mancherà di sfornare ancora tanto di cui parlare.