Cassazione penale, sentenza n. 25104, 8 maggio 2008

27 06 2008

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25104 dell’8 maggio 2008 (depositata il 19 giugno dello stesso anno) torna ad occuparsi della detenzione a “scopo imprenditoriale” di programmi “pirati” (senza, cioè, la necessaria licenza). Nel caso di specie, un libero professionista patteggiava (444 ss. c.p.p.) la pena complessiva di 9.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 171-bis LDA (L. 633/1941) per aver duplicato alcuni programmi per elaboratore.
Il professionista, quindi, proponeva ricorso in Cassazione asserendo che il medesimo sarebbe dovuto andare assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto la condotta da lui posta in essere – descritta nel capo d’imputazione – avrebbe eventualmente potuto configurare l’illecito amministrativo di cui all’art. 171 quater, comma 1 LDA.

Premesso l’inciso secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato accoglie la qualificazione giuridica del fatto in imputazione per il quale chiede l’applicazione della pena e, perciò non può più mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie, la Corte passa ad esaminare il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto in esame sotto la norma di cui all’art. 171-bis, ovvero 171 quater.

Vediamo, innanzitutto, di analizzare le norme richiamate.

Art. 171 bis LDA:

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 ter, primo comma, LDA
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall’art. 171 bis – che vi sia un “fine di lucro”, essendo sufficiente la presenza di un “fine di profitto”.

Il fatto che poi i programmi siano stati duplicati, utilizzati (e, pertanto, detenuti) nello studio professionale in questione porta ad escludere che possa applicarsi l’art. 174-ter, primo comma, LDA. E ciò anche in considerazione della clausola di esclusione riprodotta in quest’ultimo articolo (nella parte in cui si dice “ purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies”).

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

Ma l’uso personale esclude in ogni caso lo scopo di profitto? Oppure deve interpretarsi la norma dell’art. 171-bis nel senso che vi è profitto in ogni caso in cui si consegua un qualsivoglia vantaggio? Si pensi, ad esempio, al vantaggio del risparmio ottenuto dal non aver acquistato il prodotto originale.

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

A voler, infatti, seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il mero risparmio dovuto al mancato acquisto dell’opera originale rappresenta il conseguimento di profitto (Cass. Pen., Sez. III, sent. 41310/06; Cass. Pen., Sez. III, sent. 25184/07), si dovrebbe concludere nel senso che non si potrà mai configurare l’illecito amministrativo (che non richiede che il soggetto agente consegua un qualche profitto) ma sempre – e comunque – l’illecito penale di cui all’art. 171-bis.
In sostanza qualunque abusiva duplicazione – anche quella per uso personale – rappresenterebbe una fonte di “profitto”, o vantaggio anche di natura non patrimoniale.

La questione merita un ulteriore approfondimento.





Convegno CFI - Roma - 18 giugno 2008

4 06 2008

CONVEGNO SULLA COMPUTER FORENSICS 18 – Giugno - 2008

CFI





Pubblicazione degli articoli su Computer Forensics

29 04 2008

Grazie alla gentile concessione del Responsabile di redazione del mensile Linux Pro, ecco i due articoli apparsi sui nn. 61 e 62. Per leggere gli articoli in formato PDF è sufficiente cliccare sulle immagini di seguito riportate.

LXP 61

LXP 62

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Ratifica alla Convenzione di Budapest: Legge 18 marzo 2008, n. 48

5 04 2008

Il 5 aprile 2008 entra in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Nello stesso giorno della pubblicazione del commento del CGT alla legge di ratifica viene pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale la legge 48/2008.

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CLICCA QUI PER SCARICARE IL COMMENTO DEL CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI ALLA LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI BUDAPEST

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Dalla Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 4-4-2008 - Suppl. Ordinario n.79

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione

MARINI

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema, Ministro degli affari esteri Scotti, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2807):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D’Alema) dal Ministro della giustizia (Mastella), dal Ministro delle comunicazioni (Gentiloni), e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Nicolais) il 19 giugno 2007.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente il 24 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e IX. Esaminato dalla III commissione il 25 settembre 2007; 3 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula il 19 febbraio 2008 e approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2012): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 22 febbraio 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Esaminato dalla 3ª Commissione il 27 febbraio 2008. Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 2008.

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

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Approvata anche in Senato la Ratifica della Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica

28 02 2008

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla criminalita` informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE
E AL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001, N. 231

Art. 3.

(Modifiche al titolo VII del libro secondo del codice penale)

1. All’articolo 491-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «privato» sono inserite le seguenti: «avente efficacia probatoria»;

b) il secondo periodo è soppresso.

2. Dopo l’articolo 495 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 495-bis. – (Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione fino ad un anno».

Art. 4.

(Modifica al titolo XII del libro secondo del codice penale)

1. L’articolo 615-quinquies del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 615-quinquies. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico). – Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329».

Art. 5.

(Modifiche al titolo XIII del libro secondo del codice penale)

1. L’articolo 635-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 635-bis. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d’ufficio».

2. Dopo l’articolo 635-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
«Art. 635-ter. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità). – Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata».

3. Dopo l’articolo 640-quater del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 640-quinquies. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica). – Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro».

Art. 6.

(Modifiche all’articolo 420 del codice penale)

1. All’articolo 420 del codice penale, il secondo e il terzo comma sono abrogati.

Art. 7.

(Introduzione dell’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l’articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 24-bis. – (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). – 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)».

Capo III

MODIFICHE AL CODICE
DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
30 GIUGNO 2003, N. 196

Art. 8.

(Modifiche al titolo III del libro terzo del codice di procedura penale)

1. All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».

2. All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione».
3. All’articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici».

4. All’articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»;

b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli».

5. Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali».
6. All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,».

7. All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria».
8. All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria».

Art. 9.

(Modifiche al titolo IV del libro quinto del codice di procedura penale)

1. All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi».
2. All’articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento del contenuto»;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione».

3. All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità».

Art. 10.

(Modifiche all’articolo 132 del codice
in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

1. Dopo il comma 4-bis dell’articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili degli uffici centrali specialistici in materia informatica o telematica della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1 dell’articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, possono ordinare, anche in relazione alle eventuali richieste avanzate da autorità investigative straniere, ai fornitori e agli operatori di servizi informatici o telematici di conservare e proteggere, secondo le modalità indicate e per un periodo non superiore a novanta giorni, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle investigazioni preventive previste dal citato articolo 226 delle norme di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, ovvero per finalità di accertamento e repressione di specifici reati. Il provvedimento, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi, può prevedere particolari modalità di custodia dei dati e l’eventuale indisponibilità dei dati stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi informatici o telematici ovvero di terzi.

4-quater. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici cui è rivolto l’ordine previsto dal comma 4-ter deve ottemperarvi senza ritardo, fornendo immediatamente all’autorità richiedente l’assicurazione dell’adempimento. Il fornitore o l’operatore di servizi informatici o telematici è tenuto a mantenere il segreto relativamente all’ordine ricevuto e alle attività conseguentemente svolte per il periodo indicato dall’autorità. In caso di violazione dell’obbligo si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni dell’articolo 326 del codice penale.
4-quinquies. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4-ter sono comunicati per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dalla notifica al destinatario, al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia».

Art. 11.

(Competenza)

1. All’articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 640-ter e 640-quinquies del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), del presente articolo sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 12.

(Fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione
delle infrastrutture informatiche
di interesse nazionale)

1. Per le esigenze connesse al funzionamento del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, di cui all’articolo 14-bis della legge 3 agosto 1998, n. 269, e dell’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione per le esigenze relative alla protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale, di cui all’articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

(Norma di adeguamento)

1. L’autorità centrale ai sensi degli articoli 24, paragrafo 7, e 27, paragrafo 2, della Convenzione è il Ministro della giustizia.

2. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, individua il punto di contatto di cui all’articolo 35 della Convenzione.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlmess&leg=15&id=298813





Selective file dumper

21 02 2008

SFDumper è un nuovo software (bash script) per la computer forensics sviluppato da Nanni Bassetti e Denis Frati. Tra i prerequisiti di Sfdumper: Sleuth Kit, Foremost, sha256deep, grep, awk, sed e dd.

Lo scopo principale di SFDumper è quello di recuperare file da immagini forensi, o da device, in modo selettivo.

La pagina del progetto è su Sourceforge: http://sfdumper.sourceforge.net/ ; mentre le pagine personali degli sviluppatori Denis Frati e Nanni Bassetti sono, rispettivamente, http://www.denisfrati.it/?p=301 e http://www.nannibassetti.com/.

Ringrazio Nanni Bassetti per la gentile segnalazione.





Termine prescrizionale per reati di competenza del giudice di pace. Sent. C.cost. 2/2008

18 01 2008

Finalmente la Corte costituzionale si è pronunciata in merito al dubbio sull’applicabilità del termine prescrizionale ordinario ai reati di competenza del Giudice di Pace.

A mio modesto modo di vedere si tratta della soluzione più corretta tra quelle finora ipotizzate. Una soluzione già anticipata, ad esempio, anche da Tullio Padovani nel suo manuale di diritto penale. Insomma, non si può interpretare in modo “artistico” una norma come quella del 157 c.p. cercando di attualizzare il contenuto di una norma pensata in una prospettiva di de iure condendo. Quando il Legislatore ha ritenuto di dover applicare il termine prescrizionale triennale per i reati puniti con pene diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie ci si è affrettati, però, ad individuare nella 274/00 i casi che avrebbero consentito di applicare quel quinto comma del 157 c.p..

Oggi la Corte costituzionale ha finalmente stabilito che«il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’art. 157 cod. pen.

Riporto un passo centrale della sentenza che si può leggere integralmente nel sito della Corte costituzionale, subito riportata anche da Penale.it.

Dalla Sentenza n. 2/2008 - Corte costituzionale

«Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen. dispone che il termine di tre anni si applica ai reati per i quali «la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Nel diritto vigente le pene cosiddette «para-detentive» non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, secondo la testuale dizione della norma codicistica appena richiamata, ma costituiscono l’oggetto di un’opzione che il giudice può compiere in alternativa ad altre: alla irrogazione della pena pecuniaria, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, oppure all’applicazione congiunta della sanzione detentiva e pecuniaria, come per la detenzione illegale di stupefacenti di lieve entità da parte del tossicodipendente o del consumatore (comma 5-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», introdotto dall’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).
La considerazione che precede induce a ritenere che i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena «para-detentiva»), non costituiscono oggetto della norma di cui al quinto comma dell’art. 157 cod. pen. Né varrebbe obiettare che il comma 3 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede l’applicazione esclusiva ed obbligatoria delle pene «para-detentive» nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. Tale norma non contraddice pertanto la regola generale, ancora valida nell’ordinamento vigente, secondo cui i reati di competenza del giudice di pace si contrassegnano per essere sempre punibili con la pena pecuniaria (sia pur suscettibile, in dati casi e a certe condizioni, di cedere il passo ad una sanzione «para-detentiva»).

Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen., con la relativa previsione di un termine triennale per la prescrizione, si riferisce invece a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva





Quando rivelare la password costituisce autoincriminazione

17 01 2008

L’antico brocardo nemo tenetur se detegere riemerge con forza in un caso segnalato ieri dal washington post, secondo cui il Governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto un pronunciamento alla Corte Distrettuale del Vermont relativo ad un ordine di “rivelazione di password” nei confronti di un soggetto sospettato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo John Miller dell’FBI si dovrebbe trovare un sistema, nel rispetto della costituzione, che consenta ai tribunali di imporre un facere necessario per accedere al materiale probatorio.

La questione è nata nel momento in cui il sospettato si è appellato al principio secondo cui nessuno può essere costretto ad autoincriminarsi (il famoso quinto emendamento). E’ evidente, infatti, che qualora il sospettato avesse svelato la password (il programma utilizzato per la cifratura del file in cui, secondo le forze dell’ordine, sarebbe contenuto del materiale pedopornografico, è PGP) avrebbe fornito un fortissimo elemento all’accusa: qualcosa dal valore equiparabile ad una confessione.

Un esperto in computer forensics ha, al proposito, confermato che accedere a quel tipo di file senza la password è praticamente impossibile. Prosegue: “l’unico modo per accedere senza password a tale file è l’uso di un sistema automatizzato di brute forcing. E per questo procedimento potrebbero essere necessari anche alcuni anni…”.





Ruba questa connessione wi-fi

13 01 2008

Questo è il titolo dato ad un post di un articolo su Wired da Bruce Schneier, colui che l’Economist ha definito “security guru” e il creatore della newsletter di Crypto-Gram. Un articolo dai toni, sicuramente, provocatori.

Shneier ammette, nel suo articolo, che per lui condividere la propria connessione wireless domestica è, fondamentalmente, una questione di cortesia. Nessun problema per le limitazioni alla banda della sua connessione.

Ogni qualvolta qualcuno gli chiede in che modo protegga la propria connessione wi-fi egli risponde che la tiene, candidamente, aperta e senza alcun sistema di cifratura. Egli è consapevole del fatto che qualcuno potrebbe utilizzare la sua connessione per commettere ogni sorta di nefandezza, come ad esempio scaricare o condividere immagini pedopornografiche, ciò nonostante ritiene che tenere aperto o chiuso l’accesso al proprio Access Point wireless sia del tutto indifferente. Con un minimo di praticità, infatti, ogni wardriver smaliziato potrebbe comunque accedervi.

Bruce sa, inoltre, che alcuni rischi reali ci sono: c’è il rischio di poter vedere sequestrato il proprio computer e c’è il rischio che gli inquirenti non riescano a cogliere immediatamente la ipotesi che un AP possa essere utilizzato da soggetti differenti dal suo titolare. Pur prevedendo tutto ciò ritiene, comunque, che il massimo della sicurezza la si ottenga senza alcun controllo o limitazione in accesso. Ciò che conta, prosegue, è tenere i dati al sicuro all’interno del proprio computer, utilizzando, ad esempio, sistemi di cifratura dei dati.

La sicurezza informatica è sempre una questione di compromessi. Se la connessione wireless fosse protetta e qualcuno la “bucasse” per commettere reati informatici in rete - prosegue Schneier - sarebbe più difficile difendersi dall’accusa di essere i responsabili di quei reati. Con una connessione condivisa, invece, basterebbe dire all’accusa: “io non ne so niente… d’altronde la mia connessione è condivisa e potrebbe essere stato chiunque a commettere il reato di cui mi si accusa”.

Ebbene il ragionamento è, paradossalmente, condivisibile. Tuttavia potrebbe ingenerare false aspettative di impunità in chi dovesse seguire questi ragionamenti in termini pratici. Schneier, sostanzialmente, affronta l’argomento dal punto di vista della sicurezza dei dati contenuti nel sistema informatico del soggetto che condivide la connessione wireless ma (mi pare) sottovaluta i problemi legati alla responsabilità che da tale condotta potrebbe derivare.

A parte l’eventuale violazione contrattuale che il fornitore di connettività potrebbe lamentare si impongono alcune considerazioni tecniche di natura penalistica.

E’ corretto dire che chi lasci l’accesso al proprio AP liberamente disponibile non corra alcun “rischio” nel caso in cui vengano commessi reati attraverso la connettività messa a disposizione?

Il primo rischio che corre chi condivide la propria connettività internet è, come notato da Schneier, quello di vedersi sequestrare il computer (sia esso un sequestro probatorio o preventivo). Su tale macchina saranno eseguite le indagini di computer forensics, dalle quali potranno emergere, a suo (Tizio) carico, “chiari” indici di responsabilità per il crimine commesso (ad esempio se le indagini sono volte a ricercare il responsabile di una condivisione di materiale pedopornografico e, sul computer del “condivisore di accessibilità ad internet” dovessero scoprirsi programmi di peer to peer con file pedopornografici posti nella cartella condivisa). Se, invece, le analisi di computer forensics non dovessero evidenziare alcun elemento di responsabilità “diretta”, allora (probabilmente) i rischi andranno ad attenuarsi.

Il discorso si complica notevolmente.

Esempio: Caio si collega all’AP di Tizio. Questo AP non è protetto ma da’ libero accesso a chiunque. Caio diffonde immagini pedopornografiche (art. 600 ter, terzo comma, c.p.). Le indagini di network forensics evidenziano che dall’indirizzo IP dell’AP di Tizio sono state diffuse immagini pedopornografiche. Il PC di Tizio viene sequestrato e Tizio - con notevole probabilità - sarà indagato per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. In fase di indagini o nel processo si scopre (ipotesi ottimistica) che Tizio non ha diffuso il materiale pedopornografico, perché, ad esempio, nel suo computer non viene rinvenuta traccia di quella diffusione.

Ebbene, a questo punto, potrebbe emergere una responsabilità di Tizio per non aver impedito la commissione del reato da parte di Caio.

Primo problema: Tizio aveva l’obbligo giuridico di impedire la commissione del reato?

Secondo problema: il reato non impedito può equipararsi ad un evento di cui all’art. 40 cpv. c.p.? Anche se il reato non-impedito non è un reato di evento ma è un reato di mera condotta?

Terzo problema: è ammissibile un concorso unilaterale (di Tizio) animato da dolo eventuale?

[...]

Segue…





LXP gennaio 2008 - Seconda parte dell’articolo su Computer Forensics

11 01 2008

LXP n. 62 - Gennaio 2008 Come da oggetto è uscito in edicola il numero di gennaio di Linux Pro nel quale si trova la seconda parte del mio articolo su computer forensics. In questo numero ho passato in veloce rassegna alcuni tool di software libero per indagini forensi.





Articolo su computer forensics

17 12 2007

Copertina del numero di NataleNel numero di Natale 2007 di LinuxPro è stato pubblicato il mio primo articolo sulla computer forensics: “A caccia di prove con Linux”.





Google “inquisito”?

26 11 2006

Si ripropone l’annosa questione della responsabilità del motore di ricerca per i contenuti indicizzati. Il caso del ragazzo down torinese (giusto per intenderci), picchiato dai suoi compagni di classe, ha sollevato un duplice polverone. Il primo, comprensibile, per lo scherno e la violenza riservata ad una persona evidentemente indifesa; l’altro, meno comprensibile, sull’esigenza di legiferare e disciplinare qualcosa che, per sua natura, è difficilmente disciplinabile  se non a costo di stravolgerne l’essenza. Non è come un cavallo da imbrigliare.

Non mi piace che, sull’onda del sensazionalismo, vengano cavalcati temi troppo selvaggi per essere domati in modo tradizionale. I giornali di questi giorni hanno dato enfasi alla notizia “google inquisito!” senza però coglierne tutti gli aspetti e, talvolta, prendendo fischi per fiaschi. Rimando ad un primo articolo di Daniele Minotti.

Sono sicuro che l’evolversi della vicenda sulla reale “responsabilità” di Google non mancherà di sfornare ancora tanto di cui parlare.





Caro amico ti faxo

3 11 2006

E’ capitato a qualcuno, da qualche parte in Italia, di ricevere dei fax con l’intestazione modificata “ad arte” per far sembrare che il fax provenisse da un diverso mittente. L’operazione in sé non è appannaggio di qualche mente dalle conoscenze tecniche sopraffini. A rendere possibile il tutto è sufficiente, invero, una seppur minima conoscenza del manuale d’uso del fax. Da quel che mi risulta, infatti, anche i fax utilizzano, nella fase iniziale della comunicazione un sistema di handshake. Solitamente il fax chiamante invia un segnale a 1100 Hz (che corrisponde al “fischio” con il quale il fax chiamante dice: “eccomi, sono un fax, sono pronto a inviare il documento”). Dopo circa 2 secondi il fax chiamato invia un altro segnale a 2100 Hz. Una volta che si sono messi d’accordo sul fatto che sia il mittente che il destinatario sono in grado di parlare la stessa lingua inizia la fase di handshake vera e propria. Il fax chiamante invia il proprio TSID (Transmitting Subscriber Identification) che contiene, tra l’altro, l’intestazione inserita dal titolare del fax chiamante nelle impostazioni di default. Tali impostazioni possono essere modificate volta per volta e sono nella piena disponibilità del possessore della macchina. Concluso l’invio del documento il fax destinatario del messaggio conclude la conversazione inviando il suo CSID (Called Subscriber Identification) che contiene, oltre alle proprie “intestazioni”, anche la conferma della corretta ricezione del messaggio.

Le intestazioni in questione, di norma, contengono sia il numero di telefono al quale è collegato il fax che l’intestatario della linea telefonica. Queste informazioni, che vengono inserite in testa alla pagina del documento inviato, sono, ripeto, nella piena disponibilità del possessore della macchina fax.

Cosa potrebbe accadere se taluno, modificando le intestazioni, inviasse dei fax al numero X come se provenissero dal numero Y e non dal proprio (Z)?Apparentemente niente. Tuttavia il codice penale, all’art. 660, prevede il reato (contravvenzione) di Molestia o disturbo alle persone che punisce “chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo”.L’uso del fax, in ossequio al principio di tassatività della norma penale, costituisce un uso del “mezzo del telefono”. Tale circostanza, anzi, è stata avallata dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza del 12 luglio 2002, n. 26608.

Inviare dei semplici fax “in bianco” ma che riportano l’intestazione di un soggetto diverso dal mittente costituiscono un’attività astrattamente qualificabile come calunnia ai danni del soggetto “imitato”. La norma di cui all’art. 368 recita: “Chiunque [...] incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, e’ punito con la reclusione da due a sei anni“.

Il comportamento in esame è assolutamente idoneo a simulare a carico del soggetto emulato le tracce del reato di cui all’art. 660 c.p., pertanto, poiché è sufficiente, ai fini del perfezionamento del delitto di calunnia, che sorga la possibilità che un procedimento penale venga instaurato nei confronti dell’”emulato”, e poichè non è necessario che il reato presupposto sia un delitto, il soggetto agente è passibile di sanzione penale ai sensi dell’art. 368 c.p..

Ecco, quindi, che una condotta apparentemente innocua può riservare brutte sorprese.