Legge 24 luglio 2008, n. 125

25 07 2008

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 la legge 125/2008 di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Entra in vigore il 26 luglio 2008.

LEGGI





Legge di conversione del D.L. 92/2008 e la L. 48/2008

23 07 2008

E’ interessante notare come la legge di conversione del “pacchetto sicurezza” abbia introdotto anche i correttivi alla legge 48/2008 (relativa alla Convenzione di Budapest in materia di crimini informatici) oltre che alle norme del codice di procedura penale (artt. 51 e 328 ) che sono state influenzate dalla legge di ratifica della Convenzione di Budapest.

Già nel primo commento alla legge di ratifica della Convenzione di Budapest apprestato dal Circolo dei Giuristi Telematici era stata evidenziata la necessità di un intervento in tal senso.

*** Il passo che segue è tratto dal Dossier n. 33/Luglio 2008 del Servizio Studi del Senato. Per il testo integrale si veda http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/dossier/32019_dossier.htm

«In particolare, la lettera 0a) estende ai procedimenti per i delitti di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p., la possibilità che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente, come già previsto dallo stesso art. 51, ai commi 3-ter (per i gravi delitti di criminalità organizzata di cui al comma 3-bis) e 3-quater (per i reati di terrorismo).
Per motivi di coerenza sistematica si integra la formulazione del comma 3-ter dell’art. 51, accorpando in tale comma tutti i casi in cui le funzioni di pubblico ministero in dibattimento possono essere attribuite a procuratori dei circondari (e sopprimendo conseguentemente il secondo periodo del comma 3-quater). La citata legge 48/2008 ha modificato, per quanto riguarda i delitti di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, solo le competenze dell’ufficio del pubblico ministero, e non quelle del giudice per le indagini preliminari. Sì è dunque
verificata una discrasia alla luce della quale mentre le funzioni requirenti sono concentrate nel capoluogo del distretto, le funzioni giudicanti sono ancora distribuite tra i vari tribunali del distretto, con conseguenti diseconomie nella gestione dei procedimenti.
Per ovviare a tale situazione la lettera 0b) modifica il comma 1-bis dell’art. 328 c.p.p.. Tale comma attualmente attribuisce le funzioni di giudice per le indagini preliminari ad un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente quando si tratta di procedimenti per i gravi delitti per i quali l’art. 51 comma 3-bis c.p.p. (associazione a delinquere finalizzata alla tratta o alla riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, associazione mafiosa e reati connessi, sequestro di persona a scopo di
estorsione, riduzione in schiavitù o servitù, tratta di persone, ecc.) stabilisce che le funzioni di pubblico ministero siano a loro volta concentrate presso la procura distrettuale.
La lettera 0b), aggiungendo il comma 1-quater all’art. 328 c.p. attribuisce, in parallelo a quanto già avviene per il pubblico ministero, al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale distrettuale la competenza anche con riferimento ai procedimenti per i citati reati di cui all’art. 51, comma 3-quinquies, c.p.p..

Per motivi di coerenza sistematica, la lettera 0b) concentra nel comma 1-bis dell’art. 328 tutte le deroghe alla competenza territoriale del GIP, nel quale viene inserito anche il riferimento ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-quater, c.p.p. (terrorismo), attualmente contenuto nell’art. 328, comma 1-ter, c.p.p. (del quale, conseguentemente, si prevede l’abrogazione)

Ed ancora (sempre dallo stesso Dossier 33/2008 del Servizio Studi del Senato, nel commento all’art. 12-bis della Legge di conversione del DL 92/2008):

«Il nuovo comma 1-bis dell’art. 11 della legge 48/2008 limita l’applicazione del citato comma 3-quinquies dell’art. 51 c.p.p. ai procedimenti che risultino iscritti nel registro delle notizie di reato (di cui all’art. 335 c.p.p.) in data successiva a quella di entrata in vigore della legge 48/2008 (ossia a decorrere dal 5 aprile 2008). »





Ratifica alla Convenzione di Budapest: Legge 18 marzo 2008, n. 48

5 04 2008

Il 5 aprile 2008 entra in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Nello stesso giorno della pubblicazione del commento del CGT alla legge di ratifica viene pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale la legge 48/2008.

——————

CLICCA QUI PER SCARICARE IL COMMENTO DEL CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI ALLA LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI BUDAPEST

——————

Dalla Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 4-4-2008 – Suppl. Ordinario n.79

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione

MARINI

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema, Ministro degli affari esteri Scotti, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2807):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D’Alema) dal Ministro della giustizia (Mastella), dal Ministro delle comunicazioni (Gentiloni), e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Nicolais) il 19 giugno 2007.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente il 24 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e IX. Esaminato dalla III commissione il 25 settembre 2007; 3 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula il 19 febbraio 2008 e approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2012): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 22 febbraio 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Esaminato dalla 3ª Commissione il 27 febbraio 2008. Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 2008.

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

Leggi il seguito di questo post »