Occasioni d’incontro. Febbraio 2009

7 02 2009

Altre due importanti occasioni d’incontro:

A presto!

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Rilasciata la versione 1.3 della GNU Free Documentation License (FDL)

4 11 2008
BOSTON, Massachusetts, USA — Lunedì 3 Novembre 2008 — La Free Software Foundation (FSF) ha annunciato la nascita della versione 1.3 della FDL. Questa versione consente ai wiki di rilicenziare i loro contenuti coperti da FDL sotto la licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) 3.0.

Questa concessione è stata introdotta su richiesta della Fondazione Wikimedia, che supervisiona il progetto Wikipedia. Gli stessi termini di licenza possono essere utilizzati per ogni wiki pubblico che utilizza materiali disponibili sotto la nuova licenza. La Fondazione Wikimedia adesso potrà avviare un processo di discussione e di voto al fine di determinare se adoperare o meno la licenza CC-BY-SA 3.0 per Wikipedia.

La versione 1.3 della GNU FDL, inoltre, adotterà alcune clausole introdotte nella versione 3 della GNU General Public License. Il testo completo di questa nuova versione della FDL è disponibile all’indirizzi http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html. Il testo della licenza CC-BY-SA 3.0 invece è disponibile qui: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

La Free Software Foundation è disponibile ad accogliere commenti e considerazioni che potranno influire sulla major revision della licenza FDL.





DDL Regione Sardegna per innovazione e sviluppo della società dell’informazione

16 10 2008

Approvato con Delibera 54/8 del 14 ottobre 2008 il disegno di legge concernente “Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in Sardegna”. Di seguito il testo del DDL.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della società
dell’informazione e della conoscenza in Sardegna”.
Sommario
TITOLO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Finalità generali
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Obiettivi specifici
Art. 4 – Definizioni
TITOLO II – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Capo I Politiche a favore della collettività
Art. 5 – Diritto all’uso delle tecnologie telematiche
Art. 6 – Superamento del divario digitale
Art. 7 – Partecipazione democratica
Art. 8 – Interventi formativi
Capo II – Software libero e informatizzazione dell’amministrazione regionale
Art. 9 – Software libero
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Art. 11 – Archivi e documenti
Art. 12 – Sito istituzionale della Regione
Art. 13 – Riuso
TITOLO III –ATTUAZIONE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Art. 14 – Compiti della Regione
Art. 15 – Piano per l’innovazione digitale e procedure di approvazione
Art. 16 – Contenuto del Piano per l’innovazione digitale
Art. 17 – Coordinamento con l’Unione Europea, lo Stato e le Regioni.

Art. 18 – Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie e software libero
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 – Norme di coordinamento
Art. 20 – Norma finanziaria
Art. 21 – Clausola valutativa.

Leggi il seguito di questo post »





Occasioni d’incontro

9 10 2008

Segnalo alcuni eventi per il mese di ottobre.

In ordine cronologico abbiamo:

  • 17-19 ottobre 2008 San Giuliano Terme (Pisa)

    Occasione perduta? La società dell’informazione e della conoscenza in un Paese anormale

    Partecipano, tra gli altri: Sergio Bellucci, Leonardo Bertini, Andrea Bonaccorsi, Mariella Berra, Antonello Busetto, Gabriella Cattaneo, Carlo Formenti, Agostino Fragai, David Gay, Umberto Guidoni, Carlo Infante, Linda Lanzillotta, Ennio Lucarelli, Beatrice Magnolfi, Paola Manacorda, Francesco Marcheschi, Joy Marino, Flavia Marzano, Angelo Raffaele Meo, Luciano Modica, Roberto Masiero, Giuliano Murgia, Alessandro Musumeci, Francesco Nachira, David Orban, Gianfranco Prini, Floretta Rolleri, Mirella Schaerf, Carlo Mochi Sismondi, Giovanna Sissa, Walter Tocci, Vincenzo Maria Vita, Paolo Zocchi,…
    Io partecipo in qualità di rappresentante dell’associazione Circolo dei Giuristi Telematici.


  • 22-24 ottobre 2008 - Cagliari

    Internet Governance Forum Italia and Dialogue Forum on Internet Rights 2

    Sin dalla prima edizione del World Summit on Information Society (WSIS), svoltosi a Ginevra nel dicembre del 2003, l’Italia ha giocato un ruolo chiave nel dibattito internazionale sulla governance di Internet. Uno dei risultati più significativi del WSIS è stato la costituzione dell’Internet Governance Forum (IGF), la cui prima edizione si tenne ad Atene nel 2006. La prossima edizione si terrà a Hyderabad, India, dal 3 al 6 dicembre 2008. All’IGF sono invitate a partecipare tutte le istituzioni, organizzazioni e gli esperti sui temi della governance di Internet. L’organizzazione dell’Internet Governance Forum nazionale (IGF Italia), che si terrà il 22 e 23 ottobre a Cagliari, risponde all’invito del Parlamento Europeo di istituire IGF nazionali. Il processo per la costituzione dell’ IGF Italia è stato avviato nel maggio scorso con una riunione ospitata dal CNR e promossa da ISOC Italia. L’evento, organizzato in collaborazione con la sezione italiana della Internet Society (ISOC Italia), ha la finalità di riunire i rappresentanti della comunità nazionale della Rete per discutere e definire una posizione il più possibile comune sui temi del prossimo IGF internazionale (accesso, libertà di espressione, diversità culturale, sicurezza, risorse critiche e problemi emergenti). Il programma della riunione include dodici sessioni di lavoro dedicate ai temi di maggior attualità e rilevanza. Un ampio spazio sarà riservato all’interazione con il pubblico partecipante. Allo scopo di raccogliere contributi utili ai lavori è stata aperta una consultazione online sul sito (www.isoc.it). Sullo stesso sito sono inoltre disponibili le informazioni specifiche sull’evento e i documenti di approfondimento.
    Consulta il programma [file.pdf]

    Qui partecipo insieme a Giovanni Battista Gallus il 22 ottobre, dalle ore 17,00 nel workshop S5 “Il controllo dei Contenuti”. Partecipano allo stesso workshop anche Arturo di Corinto, Professore dell’Università degli Studi Sapienza di Roma e Marco Pancini, European Policy Counsel di Google.


  • 25 ottobre 2008 - Cagliari

    Linux Day del GULCh

    Il GULCh, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari organizza il Linux Day che si terrà il 25 ottobre presso il Dipartimento di Ing. Elettrica ed Elettronica (Via Is Maglia – Cagliari).
    Qui dovrei tenere un talk dal titolo “Il software libero nel diritto. Le novità dall’ultimo Linux Day ad oggi”.





ThePirateBay, voci, vocine e vocioni

7 10 2008

C’è un curioso problema di interpolazione di testi su internet, un po’ come accadeva nel medioevo agli amanuensi: il rimbalzare del testo da un blog ad un altro, da un sito ad un altro crea curiosi effetti distorsivi oltre che del testo anche dello stesso contenuto.
E il caso ThePirateBay non fa certo eccezione. Da alcune parti si può sentire il levarsi di un vociare sconfortato: “si, va bene, http://www.thepiratebay.org è stato dissequestrato, ma ci sono comunque gli indizi del reato… non si è assolto TPB”. Da altre parti – ed era prevedibile – si esaltano le capacità taumaturgiche del provvedimento.

TPB ha catalizzato l’attenzione di molte persone spinte da i più disparati interessi, ed è normale che in giro si leggano le più “disparate” (o disperate) opinioni, giuridiche o pseudogiuridiche che siano. Purtroppo non sono tutte intrise di quello spessore che le potrebbe rendere interessanti.
E’ uso comune dettato dal buon senso che l’avvocato difensore non commenti i provvedimenti giudiziali dei propri processi. In questo caso non farò un’eccezione. Non commento l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo del 24 settembre scorso: lascio il compito a colleghi esperti e giuristi blasonati e a chi ha qualche interesse a commentare il testo dell’ordinanza.

Ad ogni modo il risultato che insieme al collega ed amico Giovanni Battista Gallus, ed al consulente di parte Matteo G. P. “LK” Flora volevamo ottenere era il “dissequestro” di TPB. Ed il provvedimento è arrivato. Non c’è un dissequestro più o meno forte.
Ora si pensa ad affrontare al meglio l’eventuale processo, anche con un occhio al provvedimento del Tribunale del riesame.

Ma penso che TPB non abbia ancora finito di far parlare di sé.





Linux Pro n.70 – Anonimato

3 09 2008

Come da oggetto, son qui per segnalare che nel numero di settembre di Linux Pro c’è un mio articolo su privacy ed anonimato in rete.





Convertito in legge il D.L. 92/2008 – il cd. “pacchetto sicurezza”

23 07 2008

Con 161 voti favorevoli, 120 contrari e otto astensioni il Senato ha convertito in legge il decreto-legge in materia di sicurezza pubblica (ddl 692-B).

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 235 è sostituito dal seguente:
«Art. 235. – (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo »;

b) l’articolo 312 è sostituito dal seguente:
«Art. 312. – (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). – Il giudice ordina l’espulsione dello straniero ovvero l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l’espulsione e l’allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all’articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all’articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

Il trasgressore dell’ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;

b-bis) all’articolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: “da cinque a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a dodici anni”;

2) al secondo comma, le parole: “da sette a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da nove a quattordici anni”;

3) al quarto comma, le parole: “da sette” sono sostituite dalle seguenti: “da nove” e le parole: “da dieci” sono sostituite dalle seguenti: “da dodici”;

4) all’ottavo comma, dopo le parole: “comunque localmente denominate,” sono inserite le seguenti: “anche straniere,”;

5) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”;

b-ter) l’articolo 495 è sostituito dal seguente:

“Art. 495. – (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

La reclusione non è inferiore a due anni:

1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome”;

b-quater) dopo l’articolo 495-bis, è inserito il seguente:

“Art. 495-ter. – (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria”;

b-quinquies) l’articolo 496 è sostituito dal seguente:

“Art. 496. – (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”;

b-sexies) all’articolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:

“5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio»;

c) all’articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette»;

2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

c-bis) all’articolo 157, sesto comma, le parole: “589, secondo e terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “589, secondo, terzo e quarto comma»;

d) al terzo comma dell’articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;
e) dopo l’articolo 590 è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorre la circostanza di cui all’articolo 589, terzo comma, ultimo periodo, ovvero quella di cui all’articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. L’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale.».

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all’articolo 51:

1) al comma 3-ter, dopo le parole: “Nei casi previsti dal comma 3-bis” sono inserite le seguenti: “e dai commi 3-quater e 3-quinquies”;

2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;

0b) all’articolo 328:

1) al comma 1-bis, le parole: “comma 3-bis” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis e 3-quater”;

2) il comma 1-ter è abrogato;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;

a) all’articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell’organo accertatore, alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L’autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l’osservanza delle formalità di cui all’articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all’autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell’autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

b) al comma 1 dell’articolo 371-bis, dopo le parole: «nell’articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

«b-bis) all’articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

“m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale»;

c) il comma 4 dell’articolo 449 è sostituito dal seguente:

«4. Il pubblico ministero, quando l’arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l’imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall’arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;
d) al comma 5 dell’articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell’interrogatorio ha reso confessione. Al medesimo comma 5 dell’articolo 449, al secondo periodo, la parola: “quindicesimo” è sostituita dalla seguente: “trentesimo»;

e) al comma 1 dell’articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1 dell’articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalle seguenti: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;
g) all’articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all’articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall’esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all’articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

h) all’articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di cui all’articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l’ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i) all’articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

l) all’articolo 602, il comma 2 è abrogato;
m) all’articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall’articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».

Art. 2-bis.

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

1. L’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal seguente:
“Art. 132-bis. – (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonchè ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria”.

Art. 2-ter.

(Misure per assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali è prevista la trattazione prioritaria)

1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell’articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall’articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell’individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l’accertamento dei fatti, nonchè dell’interesse della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non può essere disposto se l’imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull’organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonchè sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’articolo 86 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita può trasferire l’azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all’articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l’ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all’azione trasferita. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l’imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall’articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. All’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all’articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

Articolo 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

01. Alla tabella allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso “Art. 187”, le parole: “commi 7 e 8” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 8”;

1. All’articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»;

b) al comma 2, lettera c), le parole: «l’arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, secondo comma, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera . La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
“2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223″;
c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione“;

f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

2. Al comma 1 dell’articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «è punito con l’ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l’arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da tre mesi ad un anno»;

b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell’articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

2-bis). All’articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,“ sono sostituite dalle seguenti: “e si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 1,“;

3. All’articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

4. All’articolo 222, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

Articolo 5.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

01. All’articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà“.

1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.»;

1-bis. All’articolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “sette”.

1-ter. All’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: “con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato” sono sostituite dalle seguenti: “con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato”».

Articolo 6.

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

1. L’articolo 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. – (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) – 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno è disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull’ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indíce un’apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento.

5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell’ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l’acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall’articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l’esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l’esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell’esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.
12. Il Ministro dell’interno può adottare atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

Art. 6-bis.

(Modifica all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)

1. Il secondo comma dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
“Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma”».

Articolo 7.

(Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell’ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato

Art. 7-bis.

(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell’articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell’interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

3. Nell’esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all’Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l’incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell’Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell’articolo 349 del codice di procedura penale.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l’impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un’indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell’articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’ambito del programma”Fondi di riserva e speciali” della missione”Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e a 16 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l’anno 2008 e a 8 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l’anno 2008 e a 7,2 milioni di euro per l’anno 2009, l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno)

1. All’articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da:”schedario dei veicoli rubati operante” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:”schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall’articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni”;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente”.

1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l’accesso allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANCI.

Art. 8-bis.

(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell’interno)

1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell’articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all’inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall’articolo 11, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.

Articolo 9.

(Centri di identificazione ed espulsione)

1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

Articolo 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:”nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”;

b) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Art. 2. – 1. Nei confronti delle persone indicate all’articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all’interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1″;

c) all’articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole:”Il procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti:”, il direttore della Direzione investigativa antimafia”;

2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa”;

d) all’articolo 2-ter:

1) al secondo comma, dopo le parole:”A richiesta del procuratore della Repubblica,” sono inserite le seguenti:”del direttore della Direzione investigativa antimafia,”;

2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente:”Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”;

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole:”del procuratore della Repubblica,” sono inserite le seguenti:”del direttore della Direzione investigativa antimafia,”;

4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l’assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell’assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento.

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione”;

e) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole:”su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti:”, del direttore della Direzione investigativa antimafia”;

f) all’articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole:”il procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti:”presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia”;

g) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole:”su richiesta del procuratore della Repubblica” sono inserite le seguenti:”, del direttore della Direzione investigativa antimafia”».

Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

“2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309″».

Articolo 11.

(Modifiche alla 22 maggio 1975, n. 152)

Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 18, quarto comma, le parole:”, anche in deroga all’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,” sono soppresse;

b) all’articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:”Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente”».

Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

1. All’articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3-bis. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575”.

Art. 11-ter.

(Abrogazione)

1. L’articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

1. All’articolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuitigli dall’articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

Articolo 12.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

«Art. 110-ter. – (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.

2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48)

1. All’articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell’articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

Art. 12-ter.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti”;

b) all’articolo 93, il comma 2 è abrogato;

c) all’articolo 96, comma 1, le parole:”, ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,” sono soppresse;

d) all’articolo 96, comma 2, dopo le parole:”tenuto conto” sono inserite le seguenti:”delle risultanze del casellario giudiziale,”.

Art. 12-quater.

(Modifica all’articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

1. All’articolo 25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

“2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore”».





ConfSL 2008

10 07 2008

Nel numero in edicola di Linux Pro, nelle pagine “newsdesk” vi è un mio reportage dalla Conferenza Italiana sul Software Libero (ConfSL per gli amici) alla quale ho partecipato in qualità di relatore insieme al collega ed amico Giovanni Battista Gallus, con un talk dal titolo “Brevettabilità del software: un pericolo sempre attuale. Prospettive europee di riforma ed efficacia della GPL v3″. QUI i dettagli.

Nell’articolo riporto, inoltre, un’intervista a Renzo Davoli e Flavia Marzano, due tra le persone più attive in Italia per la diffusione della “filosofia” del software libero.

La prossima edizione di ConfSL si terrà a Bologna dove, speriamo, molte persone possano incontrarsi e scambiarsi pensieri e esperienze sul mondo del free software.





Cassazione penale, sentenza n. 25104, 8 maggio 2008

27 06 2008

La III Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25104 dell’8 maggio 2008 (depositata il 19 giugno dello stesso anno) torna ad occuparsi della detenzione a “scopo imprenditoriale” di programmi “pirati” (senza, cioè, la necessaria licenza). Nel caso di specie, un libero professionista patteggiava (444 ss. c.p.p.) la pena complessiva di 9.400,00 euro di multa per il reato di cui all’art. 171-bis LDA (L. 633/1941) per aver duplicato alcuni programmi per elaboratore.
Il professionista, quindi, proponeva ricorso in Cassazione asserendo che il medesimo sarebbe dovuto andare assolto ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in quanto la condotta da lui posta in essere – descritta nel capo d’imputazione – avrebbe eventualmente potuto configurare l’illecito amministrativo di cui all’art. 171 quater, comma 1 LDA.

Premesso l’inciso secondo il quale, in caso di richiesta di applicazione pena ex art. 444 c.p.p., l’imputato accoglie la qualificazione giuridica del fatto in imputazione per il quale chiede l’applicazione della pena e, perciò non può più mettere in discussione i profili oggettivi e soggettivi della fattispecie, la Corte passa ad esaminare il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto in esame sotto la norma di cui all’art. 171-bis, ovvero 171 quater.

Vediamo, innanzitutto, di analizzare le norme richiamate.

Art. 171 bis LDA:

1 . Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2 . Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174 ter, primo comma, LDA
Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

La Suprema Corte ribadisce che, a seguito alle modifiche introdotte alla L. 633/1941 dalla L. 248/2000, non è più richiesto – dall’art. 171 bis – che vi sia un “fine di lucro”, essendo sufficiente la presenza di un “fine di profitto”.

Il fatto che poi i programmi siano stati duplicati, utilizzati (e, pertanto, detenuti) nello studio professionale in questione porta ad escludere che possa applicarsi l’art. 174-ter, primo comma, LDA. E ciò anche in considerazione della clausola di esclusione riprodotta in quest’ultimo articolo (nella parte in cui si dice “ purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171- quater, 171-quinquies, 171-septies e 171-octies”).

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

Ma l’uso personale esclude in ogni caso lo scopo di profitto? Oppure deve interpretarsi la norma dell’art. 171-bis nel senso che vi è profitto in ogni caso in cui si consegua un qualsivoglia vantaggio? Si pensi, ad esempio, al vantaggio del risparmio ottenuto dal non aver acquistato il prodotto originale.

Secondo una precedente sentenza delle Sezioni Unite la fattispecie di cui all’art. 174-ter è configurabile unicamente nel caso in cui “l’acquisto o la ricezione siano destinati a uso esclusivamente personale” (Cass. SSUU, sent. n. 47164 del 20 dicembre 2005).

A voler, infatti, seguire l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche il mero risparmio dovuto al mancato acquisto dell’opera originale rappresenta il conseguimento di profitto (Cass. Pen., Sez. III, sent. 41310/06; Cass. Pen., Sez. III, sent. 25184/07), si dovrebbe concludere nel senso che non si potrà mai configurare l’illecito amministrativo (che non richiede che il soggetto agente consegua un qualche profitto) ma sempre – e comunque – l’illecito penale di cui all’art. 171-bis.
In sostanza qualunque abusiva duplicazione – anche quella per uso personale – rappresenterebbe una fonte di “profitto”, o vantaggio anche di natura non patrimoniale.

La questione merita un ulteriore approfondimento.





Roma 20 giugno 2008 – Convegno CGT

4 06 2008

Programma

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Ratifica alla Convenzione di Budapest: Legge 18 marzo 2008, n. 48

5 04 2008

Il 5 aprile 2008 entra in vigore la Legge 18 marzo 2008, n. 48.
Nello stesso giorno della pubblicazione del commento del CGT alla legge di ratifica viene pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale la legge 48/2008.

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CLICCA QUI PER SCARICARE IL COMMENTO DEL CIRCOLO DEI GIURISTI TELEMATICI ALLA LEGGE DI RATIFICA DELLA CONVENZIONE DI BUDAPEST

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Dalla Gazzetta Ufficiale, n. 80 del 4-4-2008 – Suppl. Ordinario n.79

LEGGE 18 marzo 2008, n. 48
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Il Presidente del Senato della Repubblica nell’esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 86 della Costituzione

MARINI

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D’Alema, Ministro degli affari esteri Scotti, Ministro della giustizia Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Scotti

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2807):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D’Alema) dal Ministro della giustizia (Mastella), dal Ministro delle comunicazioni (Gentiloni), e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (Nicolais) il 19 giugno 2007.

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente il 24 luglio 2007 con pareri delle commissioni I, V, VI, VII e IX. Esaminato dalla III commissione il 25 settembre 2007; 3 ottobre 2007 e 19 febbraio 2008. Esaminato in aula il 19 febbraio 2008 e approvato il 20 febbraio 2008.

Senato della Repubblica (atto n. 2012): Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 22 febbraio 2008 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Esaminato dalla 3ª Commissione il 27 febbraio 2008. Esaminato in aula e approvato il 27 febbraio 2008.

Capo I

RATIFICA ED ESECUZIONE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, di seguito denominata «Convenzione».

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 36 della Convenzione stessa.

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La rete della ASL8? L’abbiamo bucata!

29 02 2008

Dati sensibili? «Con l’aiuto di esperto d’informatica, i Riformatori sono penetrati, tramite un punto d’accesso wireless a Cagliari, nella rete dell’Asl, riuscendo ad accedere a dati su dimissioni e ricoveri delle case di cura con nomi e cognomi dei pazienti, schede personali con le patologie, esenzioni ticket per patologie degli abitanti di un comune del Sulcis, comunicazioni interne dei medici.» (da http://www.informatica-oggi.it/archives/0002104.html) La ASL 8 risponde con una segnalazione alla magistratura… «L’Asl ipotizza che l’accesso denunciato dai Riformatori abbia riguardato “un pc inserito in una rete locale, nel quale peraltro erano presenti file riguardanti dati sensibili di pazienti: l’azione del tutto volontaria e niente affatto casuale e’ molto grave”. Percio’ l’Azienda ha segnalato l’episodio all’autorita’ giudiziaria.» (da http://www.informatica-oggi.it/archives/0002105.html)





Legge n. 2/2008 – Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

28 01 2008

(in vigore dal 9 febbraio 2008)

«Art. 70 – L. 633/1941. –

1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purche’ non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalita’ illustrative e per fini non commerciali.

1-bis. E’ consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita’ culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’universita’ e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

2. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non puo’ superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa la modalita’ per la determinazione dell’equo compenso.

3. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta»

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Termine prescrizionale per reati di competenza del giudice di pace. Sent. C.cost. 2/2008

18 01 2008

Finalmente la Corte costituzionale si è pronunciata in merito al dubbio sull’applicabilità del termine prescrizionale ordinario ai reati di competenza del Giudice di Pace.

A mio modesto modo di vedere si tratta della soluzione più corretta tra quelle finora ipotizzate. Una soluzione già anticipata, ad esempio, anche da Tullio Padovani nel suo manuale di diritto penale. Insomma, non si può interpretare in modo “artistico” una norma come quella del 157 c.p. cercando di attualizzare il contenuto di una norma pensata in una prospettiva di de iure condendo. Quando il Legislatore ha ritenuto di dover applicare il termine prescrizionale triennale per i reati puniti con pene diverse da quelle detentive e da quelle pecuniarie ci si è affrettati, però, ad individuare nella 274/00 i casi che avrebbero consentito di applicare quel quinto comma del 157 c.p..

Oggi la Corte costituzionale ha finalmente stabilito che«il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’art. 157 cod. pen.

Riporto un passo centrale della sentenza che si può leggere integralmente nel sito della Corte costituzionale, subito riportata anche da Penale.it.

Dalla Sentenza n. 2/2008 – Corte costituzionale

«Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen. dispone che il termine di tre anni si applica ai reati per i quali «la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria». Nel diritto vigente le pene cosiddette «para-detentive» non sono previste dalla legge come sanzioni applicabili in via esclusiva per determinati reati, secondo la testuale dizione della norma codicistica appena richiamata, ma costituiscono l’oggetto di un’opzione che il giudice può compiere in alternativa ad altre: alla irrogazione della pena pecuniaria, secondo le prescrizioni contenute nel comma 2 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000, oppure all’applicazione congiunta della sanzione detentiva e pecuniaria, come per la detenzione illegale di stupefacenti di lieve entità da parte del tossicodipendente o del consumatore (comma 5-bis dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», introdotto dall’art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309», convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2006, n. 49).
La considerazione che precede induce a ritenere che i reati di competenza del giudice di pace, per i quali la previsione edittale concerne invariabilmente la pena pecuniaria (in alternativa alla quale può essere discrezionalmente irrogata, in alcuni casi soltanto, una pena «para-detentiva»), non costituiscono oggetto della norma di cui al quinto comma dell’art. 157 cod. pen. Né varrebbe obiettare che il comma 3 dell’art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 prevede l’applicazione esclusiva ed obbligatoria delle pene «para-detentive» nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, giacché non si tratta di previsione legislativa corrispondente ad una o più fattispecie di reato, bensì di una disposizione particolare, legata ad una specifica condizione soggettiva e indipendente dal titolo del reato in contestazione. Tale norma non contraddice pertanto la regola generale, ancora valida nell’ordinamento vigente, secondo cui i reati di competenza del giudice di pace si contrassegnano per essere sempre punibili con la pena pecuniaria (sia pur suscettibile, in dati casi e a certe condizioni, di cedere il passo ad una sanzione «para-detentiva»).

Il quinto comma dell’art. 157 cod. pen., con la relativa previsione di un termine triennale per la prescrizione, si riferisce invece a reati che non siano puniti con una pena detentiva o pecuniaria, e quindi, in definitiva, a reati per i quali le pene «para-detentive» siano previste dalla legge in via diretta ed esclusiva





Quando rivelare la password costituisce autoincriminazione

17 01 2008

L’antico brocardo nemo tenetur se detegere riemerge con forza in un caso segnalato ieri dal washington post, secondo cui il Governo degli Stati Uniti avrebbe chiesto un pronunciamento alla Corte Distrettuale del Vermont relativo ad un ordine di “rivelazione di password” nei confronti di un soggetto sospettato di detenzione di materiale pedopornografico.

Secondo John Miller dell’FBI si dovrebbe trovare un sistema, nel rispetto della costituzione, che consenta ai tribunali di imporre un facere necessario per accedere al materiale probatorio.

La questione è nata nel momento in cui il sospettato si è appellato al principio secondo cui nessuno può essere costretto ad autoincriminarsi (il famoso quinto emendamento). E’ evidente, infatti, che qualora il sospettato avesse svelato la password (il programma utilizzato per la cifratura del file in cui, secondo le forze dell’ordine, sarebbe contenuto del materiale pedopornografico, è PGP) avrebbe fornito un fortissimo elemento all’accusa: qualcosa dal valore equiparabile ad una confessione.

Un esperto in computer forensics ha, al proposito, confermato che accedere a quel tipo di file senza la password è praticamente impossibile. Prosegue: “l’unico modo per accedere senza password a tale file è l’uso di un sistema automatizzato di brute forcing. E per questo procedimento potrebbero essere necessari anche alcuni anni…”.





Ruba questa connessione wi-fi

13 01 2008

Questo è il titolo dato ad un post di un articolo su Wired da Bruce Schneier, colui che l’Economist ha definito “security guru” e il creatore della newsletter di Crypto-Gram. Un articolo dai toni, sicuramente, provocatori.

Shneier ammette, nel suo articolo, che per lui condividere la propria connessione wireless domestica è, fondamentalmente, una questione di cortesia. Nessun problema per le limitazioni alla banda della sua connessione.

Ogni qualvolta qualcuno gli chiede in che modo protegga la propria connessione wi-fi egli risponde che la tiene, candidamente, aperta e senza alcun sistema di cifratura. Egli è consapevole del fatto che qualcuno potrebbe utilizzare la sua connessione per commettere ogni sorta di nefandezza, come ad esempio scaricare o condividere immagini pedopornografiche, ciò nonostante ritiene che tenere aperto o chiuso l’accesso al proprio Access Point wireless sia del tutto indifferente. Con un minimo di praticità, infatti, ogni wardriver smaliziato potrebbe comunque accedervi.

Bruce sa, inoltre, che alcuni rischi reali ci sono: c’è il rischio di poter vedere sequestrato il proprio computer e c’è il rischio che gli inquirenti non riescano a cogliere immediatamente la ipotesi che un AP possa essere utilizzato da soggetti differenti dal suo titolare. Pur prevedendo tutto ciò ritiene, comunque, che il massimo della sicurezza la si ottenga senza alcun controllo o limitazione in accesso. Ciò che conta, prosegue, è tenere i dati al sicuro all’interno del proprio computer, utilizzando, ad esempio, sistemi di cifratura dei dati.

La sicurezza informatica è sempre una questione di compromessi. Se la connessione wireless fosse protetta e qualcuno la “bucasse” per commettere reati informatici in rete – prosegue Schneier – sarebbe più difficile difendersi dall’accusa di essere i responsabili di quei reati. Con una connessione condivisa, invece, basterebbe dire all’accusa: “io non ne so niente… d’altronde la mia connessione è condivisa e potrebbe essere stato chiunque a commettere il reato di cui mi si accusa”.

Ebbene il ragionamento è, paradossalmente, condivisibile. Tuttavia potrebbe ingenerare false aspettative di impunità in chi dovesse seguire questi ragionamenti in termini pratici. Schneier, sostanzialmente, affronta l’argomento dal punto di vista della sicurezza dei dati contenuti nel sistema informatico del soggetto che condivide la connessione wireless ma (mi pare) sottovaluta i problemi legati alla responsabilità che da tale condotta potrebbe derivare.

A parte l’eventuale violazione contrattuale che il fornitore di connettività potrebbe lamentare si impongono alcune considerazioni tecniche di natura penalistica.

E’ corretto dire che chi lasci l’accesso al proprio AP liberamente disponibile non corra alcun “rischio” nel caso in cui vengano commessi reati attraverso la connettività messa a disposizione?

Il primo rischio che corre chi condivide la propria connettività internet è, come notato da Schneier, quello di vedersi sequestrare il computer (sia esso un sequestro probatorio o preventivo). Su tale macchina saranno eseguite le indagini di computer forensics, dalle quali potranno emergere, a suo (Tizio) carico, “chiari” indici di responsabilità per il crimine commesso (ad esempio se le indagini sono volte a ricercare il responsabile di una condivisione di materiale pedopornografico e, sul computer del “condivisore di accessibilità ad internet” dovessero scoprirsi programmi di peer to peer con file pedopornografici posti nella cartella condivisa). Se, invece, le analisi di computer forensics non dovessero evidenziare alcun elemento di responsabilità “diretta”, allora (probabilmente) i rischi andranno ad attenuarsi.

Il discorso si complica notevolmente.

Esempio: Caio si collega all’AP di Tizio. Questo AP non è protetto ma da’ libero accesso a chiunque. Caio diffonde immagini pedopornografiche (art. 600 ter, terzo comma, c.p.). Le indagini di network forensics evidenziano che dall’indirizzo IP dell’AP di Tizio sono state diffuse immagini pedopornografiche. Il PC di Tizio viene sequestrato e Tizio – con notevole probabilità – sarà indagato per il reato di diffusione di materiale pedopornografico. In fase di indagini o nel processo si scopre (ipotesi ottimistica) che Tizio non ha diffuso il materiale pedopornografico, perché, ad esempio, nel suo computer non viene rinvenuta traccia di quella diffusione.

Ebbene, a questo punto, potrebbe emergere una responsabilità di Tizio per non aver impedito la commissione del reato da parte di Caio.

Primo problema: Tizio aveva l’obbligo giuridico di impedire la commissione del reato?

Secondo problema: il reato non impedito può equipararsi ad un evento di cui all’art. 40 cpv. c.p.? Anche se il reato non-impedito non è un reato di evento ma è un reato di mera condotta?

Terzo problema: è ammissibile un concorso unilaterale (di Tizio) animato da dolo eventuale?

[…]

Segue…





BusyBox Vs. Monsoon Multimedia. Ultimo atto?

24 09 2007

Il processo BusyBox/Monsoon Multimedia, con tutta probabilità non vedrà la luce. Questo perché la Monsoon Multimedia si è impegnata a rispettare i termini della licenza GPLv2 di BusyBox. La proposta di transazione è stata annunciata da Graham Radstone della Monsoon Multimedia.

Al fine di adeguarsi pienamente ai termini della GNU/GPLv2, pertanto, la Monsoon renderà disponibile, entro le prossime settimane, dal sito http://www.myhava.com il codice sorgente di BusyBox da loro modificato.
Ancora una volta la GPL dimostra la sua forza già prima di essere sottoposta al vaglio giurisprudenziale.

Linkografia: http://lwn.net/Articles/251141/





BusyBox cita in giudizio la Monsoon Multimedia per violazione di GNU/GPLv2

22 09 2007

BusyBox logoIl Software Freedom Law Center, il 20 settembre scorso ha annunciato che è stata intrapresa, per la prima volta negli USA, una causa per violazione della licenza GNU/GPL. Gli attori sono i titolari del copyright su BusyBox, mentre convenuta è la Monsoon Multimedia.

Sul sito internet aziendale, la Monsoon Multimedia ha pubblicamente ammesso che i suoi prodotti ed il firmware contengono BusyBox. Tuttavia non ha fornito ai propri clienti il relativo codice sorgente, così come richiede la GPL. Questa l’accusa.

La causa tra Erik Andersen e Rob Landley (programmatori di BusyBox) e la Monsoon Multimedia Inc., al ruolo 07-CV-8205, (il cui atto di citazione è disponibile sul sito del SFLC) sarà decisa dal giudice John E. Sprizzo del distretto di New York.





Traduzione non ufficiale della GNU/GPLv3

22 07 2007

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This is an unofficial translation of the GNU General Public License into italian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that.
However, we hope that this translation will help italian speakers understand the GNU GPL better.
—————-
Questa è una traduzione non ufficiale della GNU General Public License in italiano. Non è stata pubblicata dalla Free Software Foundation, e non può essere utilizzata come licenza per i programmi per elaboratore che usano la GNU GPL – solo la licenza in lingua originale Inglese può essere utilizzata a tale scopo. Tuttavia, speriamo che questa traduzione possa aiutare le persone di lingua italiana a comprendere meglio la GNU GPL.
—————
Nota dell’autore. All’interno del testo della GPLv3 sono riportate tra parentesi quadre delle considerazioni non contenute nel testo originale della GPL e sono evidenziate dall’acronimo “NDR”. E’ possibile segnalare eventuali imperfezioni nella traduzione, ed anzi sarò grato a chi vorrà
farlo.

Ringrazio Enzo Nicosia (a.k.a. KatolaZ) per aver messo a disposizione la versione italiana dalla quale ho preso spunto, http://katolaz.homeunix.net/gplv3/

Cagliari, luglio 2007
Francesco P. Micozzi
—————

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Versione 3, 29 Giugno 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/&gt;

Chiunque può copiare e distribuire copie letterali di questa licenza, ma non è consentito apportare alcuna modifica.

Preambolo

La GNU General Public License è una licenza libera per il software e può essere utilizzata anche per altri tipi di opere.

La maggior parte delle licenze per i programmi per elaboratore ed altre opere sono pensati appositamente per impedirti di condividerli e modificarli. Al contrario, la GNU General Public License intende garantire il tuo diritto di condividere e modificare tutte le successive
versioni di un programma per elaboratore, e di assicurare che esso rimanga libero per tutti gli utenti. Noi, Free Software Foundation, utilizziamo la GNU General Public License per la maggior parte del nostro software; essa si applica anche ad ogni altra opera cui gli autori decidano applicarla. Anche tu puoi applicarla ai tuoi programmi.

Quando parliamo di free software, ci stiamo riferendo al concetto di libertà e non al prezzo. Le nostre Licenze General Public sono pensate per fare in modo che tu abbia la libertà di distribuire copie di software libero (ed anche di ricevere in cambio qualcosa, se tu vuoi), che tu riceva il codice sorgente o, comunque, che tu possa ottenerlo, che tu possa modificare il software o parti di esso ottenendo così nuovi programmi, e che tu sappia che fare queste cose ti è consentito.

Per preservare i tuoi diritti dobbiamo impedire che altri possano negarti di esercitarli o possano obbligarti a rinunciarvi. Per questo tu hai determinate responsabilità nel caso in cui decida di distribuire copie del software, o nel caso in cui lo modifichi: la responsabilità di rispettare la libertà degli altri.

Ad esempio, se distribuisci copie di un programma, in modo gratuito o dietro corrispettivo, tu devi conferire ai destinatari le stesse libertà che hai ricevuto. Devi assicurarti che anch’essi ricevano o possano ottenere il codice sorgente. E devi, inoltre, renderli edotti dei termini di questa licenza, in modo che sappiano quali sono i loro diritti.

Gli sviluppatori che usano la GNU GPL proteggono i tuoi diritti in due fasi: (1) affermando il proprio diritto d’autore sul software, e (2) offrendoti, con questa Licenza, la possibilità di copiare, distribuire e/o modificare la loro opera.

Per la tutela degli sviluppatori e degli autori, la GPL afferma chiaramente che non esista garanzia per questo software libero. Nell’interesse di utenti ed autori, la GPL prevede che ogni modifica apportata all’opera originaria, sia, in essa, chiaramente indicata, in modo che eventuali difetti del programma non siano attribuiti erroneamente agli autori delle precedenti versioni.

Alcuni dispositivi vengono progettati per impedire agli utenti finali di installare od eseguire versioni di software differenti rispetto a quelle in essi contenute originariamente, benché il produttore conservi tale facoltà. Questo è, fondamentalmente, incompatibile con lo scopo di
protezione della libertà degli utenti di modificare il software. Il modello sistematico di un abuso siffatto si verifica per quella categoria di prodotti per uso individuale, e ciò rende questo abuso maggiormente insopportabile. Per questo motivo, abbiamo plasmato questa versione della GPL in modo da impedire a questi prodotti di porre in essere questo tipo di abusi. Se problemi dello stesso tipo dovessero verificarsi anche in altri campi, staremo pronti ad estendere questa clausola anche a quei campi con le versioni future della GPL, nei limiti richiesti dalla tutela della libertà degli utenti.

Inoltre qualsiasi programma è costantemente messo in pericolo dai brevetti. Gli Stati non dovrebbero permettere ai brevetti di limitare lo sviluppo e l’uso del software per computer destinati al grande pubblico, ma con riferimento ai Paesi in cui ciò sia consentito, vogliamo evitare il pericolo che i brevetti applicati al software libero lo rendano, di fatto, proprietario. Per evitare questo, la GPL fa in modo che i brevetti non possano essere utilizzati per rendere il programma non-libero.

Seguono i precisi termini e condizioni per copiare, distribuire e modificare l’oggetto della presente licenza.

TERMINI E CONDIZIONI

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Google “inquisito”?

26 11 2006

Si ripropone l’annosa questione della responsabilità del motore di ricerca per i contenuti indicizzati. Il caso del ragazzo down torinese (giusto per intenderci), picchiato dai suoi compagni di classe, ha sollevato un duplice polverone. Il primo, comprensibile, per lo scherno e la violenza riservata ad una persona evidentemente indifesa; l’altro, meno comprensibile, sull’esigenza di legiferare e disciplinare qualcosa che, per sua natura, è difficilmente disciplinabile  se non a costo di stravolgerne l’essenza. Non è come un cavallo da imbrigliare.

Non mi piace che, sull’onda del sensazionalismo, vengano cavalcati temi troppo selvaggi per essere domati in modo tradizionale. I giornali di questi giorni hanno dato enfasi alla notizia “google inquisito!” senza però coglierne tutti gli aspetti e, talvolta, prendendo fischi per fiaschi. Rimando ad un primo articolo di Daniele Minotti.

Sono sicuro che l’evolversi della vicenda sulla reale “responsabilità” di Google non mancherà di sfornare ancora tanto di cui parlare.