Un presupposto sbagliato crea leggi inique!

23 03 2009

Grazie a GliEletti.it per il video…

Gabriella Carlucci: “Io l’unica cosa che trovo negativa, in questo momento, osservando soprattutto come viene utilizzato lo strumento di Internet, è che in Internet tutti possono dire le proprie idee… e questo è bellissimo, però tutti possono anche offendere, mettere a pubblico ludibrio, senza, in nessun modo essere toccati dalle leggi dello Stato. Faccio un esempio: in Italia la diffamazione a mezzo stampa o la diffamazione a mezzo televisivo viene punita, anche molto severamente. Tutto questo, invece, non esiste in Internet. Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole e io ritengo che questo non sia giusto”.

Non ci si aspetterebbe una simile dichiarazione da chi ha fatto anche una proposta di legge in materia “Internettiana”.

Per la Carlucci Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole. E questo è un errore grossolano. Anche perché l’esempio preso dalla Carlucci – quello della diffamazione online – non calza assolutamente.

Probabilmente avrà letto en passant dell’ultima sentenza della Cassazione su blog e stampa (Link alla sentenza), e casomai si è lasciata trarre in errore da qualche titolo enfatico tipo “i blog non possono essere accostati alla stampa” o simili.

Vediamo insieme, ad esempio, cosa dice l’art. 595 del codice penale.

Art. 595. (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ingiuria ndr], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Concentriamo l’attenzione sul terzo comma. Il “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” non si riferisce, ovviamente, alla reclame o agli spot… Altro mezzo di pubblicità è, ad esempio, proprio Internet!

Ecco allora che la “legge dello Stato” prevede già una sanzione penale (equiparata a quella prevista per la diffamazione a mezzo stampa) anche per le diffamazioni commesse a mezzo tv, a mezzo radio… ed anche a MEZZO INTERNET!! E non è certo una scoperta.

Lettura consigliata: Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 31392 del 1 luglio 2008.





A proposito di reati informatici…

13 03 2009

Ogni tanto è giusto fare un po’ di autopromozione! Ecco quindi un suggerimento editoriale:

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-158-2,7524158.asp1

I nuovi reati informatici

I nuovi reati informatici

I nuovi reati informatici.
a cura di Paolo Giovanni Demarchi
2009 – pp. XVI-164 – € 19,00 – ISBN 978-88-7524-158-2

Primo commento alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa, del 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica: il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche che estende la portata del reato informatico a tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.
– Un instant book, scritto con competenza da autorevoli giuristi, dotati di particolari esperienze specifiche, strumento utilissimo nella prima applicazione dei nuovi istituti.

Prefazione di Enrico Costa. – Premessa del curatoreXI. – Capitolo 1: Ratifica ed esecuzione. – Capitolo 2: Le modifiche al codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – Capitolo 3: Le modifiche al codice di procedura penale e al codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. – Capitolo 4: Disposizioni finali. – Appendice normativa.




Intervista su periodicoitaliano.info

13 03 2009

E’ uscita oggi una mia intervista sul sito http://periodicoitaliano.info
La riporto qui di seguito…

Francesco Paolo Micozzi,
avvocato del Foro di Cagliari, si occupa di diritto penale, diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Membro del consiglio direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici e del comitato esecutivo dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, é coautore, insieme ai colleghi M. Cuniberti e G.B. Gallus, del testo recentemente pubblicato per i tipi della Giappichelli dal titolo “I nuovi reati informatici”.

A lui rivolgiamo un’intervista allo scopo di ottenere un chiarimento tecnico-legale in merito alla nuova proposta di legge: la ddl Carlucci, che in questo periodo sta facendo tanto discutere dentro e fuori la rete.

Il problema della pedofilia è un fatto grave che va sicuramente affrontato, ma è giusto dare la colpa solo ad internet ed alla rete?

E’ difficile parlare di pedopornografia. E’ difficile perché è un argomento che offre molti spunti demagogici. Non c’è bisogno di dichiararsi apertamente contrari alla pedopornografia. Tutte le persone sane di mente sono contrarie alla pedopornografia o alla pedofilia in genere. Il problema è un altro. Il vero problema si crea quando si introduce la parola “pedopornografia” in un discorso che niente ha a che vedere con essa, ma viene unicamente utilizzato come “ariete”. In tal modo si convince l’interlocutore della bontà di introdurre “qualcos’altro”(qualunque cosa esso sia) purché sia contrario alla pedofilia!

Occorre prestare un minimo d’attenzione al testo del ddl “Carlucci” per comprendere, realmente, quale sia la sua intima essenza. Nel testo non si parla dei reati di pedofilia o pedopornografia, vi è unicamente il riferimento (art. 2, primo comma) ad un divieto di “effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in maniera anonima”. Ritengo che, ai fini interpretativi, sia un interessante punto di partenza ciò che lo stesso on. Carlucci dichiara sul suo blog. Sostiene l’onorevole: “Non possiamo continuare a permettere che orchi travestiti da agnellini, sfruttando l’anonimato assicurato dalla rete, utilizzino Internet per adescare giovani prede. Il caso del professionista di una cittadina vicino Napoli, arrestato ieri con l’accusa di aver adescato una minorenne offrendo false generalità e fingendosi suo coetaneo, lo dimostra drammaticamente.”.

Si parla di anonimato o di “sostituzione di persona”? E… l’indirizzo IP della persona che si è “finta minorenne” non è forse sufficiente a consentirne l’individuazione?

Occorre tenere ben distinti i concetti di “irrintracciabilità” e “anonimato”.

Evidentemente il concetto di anonimato descritto dall’on. Carlucci nel suo blog non è lo stesso concetto di “anonimato” al quale ho pensato leggendo la norma. Invero la norma, così come è posta, ha un ventaglio applicativo estremamente ampio. Tanto ampio da coprire anche condotte, di per sé stesse, del tutto lecite.

Cosa significa che non si può introdurre in rete un contenuto in forma anonima?
Che i navigatori saranno dotati di una carta d’indentità elettronica da esibire a ogni piè sospinto? Oppure sarà vietato utilizzare anonymizer, TOR o, in genere, la cifratura dei dati? E tale divieto di navigare in modo anonimo in rete da quale tipo di sanzione è sostenuto? Se navigo in modalità anonima sarò per ciò stesso punibile?
Ebbene personalmente non riesco a attribuire un senso, da un punto di vista “tecnico-informatico”, a questa disposizione.

Sarebbe necessario che il Legislatore, prima di approntare norme di scarsa utilità pratica e di impossibile realizzazione tecnica, si avvicinasse meglio all’ambiente che intende “regolamentare”. A tal punto saluto con favore l’iniziativa dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione tesa a fornire ai nostri politici il sostegno di alcuni tra i massimi esperti nazionali in ambito ICT, mediante una serie di seminari programmati (Rif. http://internetperparlamentari.org).

Quale è secondo lei lo scopo reale di questo DDL?

Si tratta evidentemente di un’ulteriore tentativo di introdurre un rafforzamento della tutela dei diritti di “proprietà intellettuale” nell’incuranza di diritti che meriterebbero maggior rispetto. E ciò è comprensibile anche a sol considerare le parole del “padre morale” della legge (come correttamente segnalato da Guido Scorza), ovvero da Davide Rossi, presidente di Univideo, il quale, nel recente incontro tenutosi a Roma (15 gennaio 2009) ha manifestato il suo pensiero: “personalmente penso che internet non serva all’umanità” (si veda http://www.youtube.com/watch?v=3HabNofBVNo).
Ebbene penso che si stia compiendo uno sbilanciamento nella scala degli interessi costituzionalmente rilevanti. Alcuni interessi stanno ricevendo una tutela maggiore di quella che, invece, spetterebbe loro.
Inoltre pare l’ennesimo provvedimento propagandistico volto a far breccia sull’opinione pubblica, piuttosto che soddisfare una effettiva esigenza normativa, peraltro già coperta da vigenti norme specifiche.
E’ bene che i politici si interroghino sulla reale necessità di questo “impianto” normativo.

Serve davvero una legge come quella proposta dall’Onorevole Carlucci per fermare un movimento come quello della pedofilia?

No. Le leggi per combattere la pedopornografia esistono già nel nostro codice penale. E sono ampiamente applicabili – ovviamente – anche nelle ipotesi in cui lo scambio o il download del materiale illecito avvenga tramite la rete internet.

E’ sconfortante per un giurista trovarsi ad aver a che fare con norme scritte male e non coordinate con le norme già esistenti nell’Ordinamento.
Mi domando, ad esempio, che senso abbia una norma (art. 2 comma IV del ddl) che “in relazione alle violazioni concernenti le norme a tutela del Diritto d’Autore” (si noti l’enfasi data dal maiuscolo, ndr.) preveda che si applichino “senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni”. Non ha alcun senso. E non modifica, di certo, la forza normativa della L. 633/41.

Cosa sfugge ai molti che invece non ritengono per nulla pericolosa questa nuova legge?

Oltre a tutte le implicazioni in termini di perdita di libertà della riservatezza dei milioni di onesti navigatori in rete, sfugge anche una frase che Cesare Beccaria, nel suo “Dei delitti e delle pene” attribuisce al Montesquieu: “Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica”

Quali sono secondo lei gli aspetti che dovrebbero essere considerati nella stesura di una legge simile?

Riterrei che una legge simile non debba mai nascere. In primis perché non aggiunge all’Ordinamento alcuno strumento per la repressione dei reati che già non esista, in secondo luogo perché introduce un divieto che ha come contraltare la possibilità che si concretizzi il “controllo dei contenuti”, e, non ultimo, forme di censura preventiva e fortemente lesive del diritto alla riservatezza dei consociati.
Mi piace richiamare un brillante testo del Prof. Stefano Rodotà – una vera colonna portante in materia – secondo il quale “la pedofilia non è sicuramente una questione da prendere sotto gamba, ma ciò che turba è che è diventata l’occasione o il pretesto per far nascere forme di censura e di controllo di comportamenti individuali, che non è detto che siano necessariamente pericolosi. E quindi certamente questa può essere una strada per restringere la libertà su Internet” (http://www.repubblica.it/online/internet/mediamente/rodota/rodota.html).

E’ giustificato a suo avviso il “rumore” nella rete che ha “paura” di una legge che possa diventare “censura assoluta”?

Assolutamente si. Sono perfettamente d’accordo con il Prof. Rodotà che ho appena citato.





Il ddl C.2195 “CARLUCCI” – Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l’istituzione di un apposito comitato presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

9 03 2009

PROPOSTA DI LEGGE PER “INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA’, DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Articolo 1

La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da – e per il tramite di – apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2

1. E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.

2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili – in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.

Articolo 3

1. Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonchè le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”. Il Comitato è composto 9 Membri così designati: 3 Membri indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (secondo procedure e modalità da definirsi a cura della stessa Autorità). 2 Magistrati ordinari, designati dal CSM 1 Magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 1 esperto di settore indicato dalla Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori). 2 esperti di settore indicati dalla Confindustria. A tale organismo potranno essere inviate segnalazioni in forma riservata o pubblica. E ad esso potranno essere sottoposti – per una valutazione tecnica e per la creazione di un repertorio casistico – gli atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele, relativi a tematiche di competenza. Il Comitato potrà inoltre essere fatto oggetto di interrogazioni e interpellanze preventive in relazione a dubbi interpretativi riguardanti leggi e regolamenti.

2. Il Comitato resta in carica 3 anni. Il Presidente sarà indicato dal Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il Comitato dovrà predisporre una relazione introduttiva della propria attività inquadrando i temi fondamentali e indicando i punti prioritari della propria missione. Tale relazione dovrà essere approvata dal Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ogni sei mesi verrà emesso un rapporto sull’avanzamento delle attività e un aggiornamento sui casi di maggiore interesse sottoposti al Comitato.

4. Il Comitato ha titolo per emettere quattro diverse tipologie di atti: a. Raccomandazioni; b. Note interpretative in merito alle norme relative alla rete Internet; c. Pareri non vincolanti in merito alla messa in opera di misure preventive o cautelari; d. Relazioni alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Se richiesto dalle parti interessate, solo su materie di natura civilistica, e a spese delle stesse, il Comitato potrà svolgere attività arbitrale e di mediazione ai fini della messa in opera di accordi intercategoriali o di codici di condotta condivisi.

5. Il regolamento interno del Comitato, predisposto a cura degli uffici tecnici Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, dovrà essere approvato dalla Consiglio della stessa.

Articolo 4

La legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine gli operatori di cui all’articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da esse garantito a quanto prescritto dalla presente legge. L’effettiva costituzione e messa in attività del Comitato dei cui all’art. 3 e seguenti non influisce sulla applicabilità delle norme cui agli Articoli 1, 2 e 4.


Si legga di seguito un commento dell’on. Carlucci, pubblicato sul suo blog all’indirizzo:

http://www.gabriellacarlucci.it/2009/02/25/pedofilia-occorre-combattere-lanonimato-in-rete/

“Non possiamo continuare a permettere che orchi travestiti da agnellini, sfruttando l’anonimato assicurato dalla rete, utilizzino Internet per adescare giovani prede. Il caso del professionista di una cittadina vicino Napoli, arrestato ieri con l’accusa di aver adescato una minorenne offrendo false generalità e fingendosi suo coetaneo, lo dimostra drammaticamente. Dietro nickname fantasiosi spesso si nascondono terribili pericoli per i nostri figli. Per questo ho presentato una proposta di legge che, implicando l’obbligo della tracciabilità di chi pubblica e di cosa viene pubblicato su Internet,  impedisca di fatto il ripetersi di casi analoghi. Davvero non comprendo il polverone di polemiche sollevato da questa mia proposta. Chi non ha nulla da nascondere non deve temere nulla dall’approvazione della mia legge. Del resto non possiamo più sopportare che uno strumento magnifico come la rete venga utilizzato da pericolosi criminali per i loro loschi traffici spesso purtroppo a sfondo sessuale.”