DPCM 31/09 – Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

7 04 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto  l’articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto  dall’articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1.Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell’articolo 181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo  articolo  181-bis  prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2.Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche’   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di contrassegno e  di  tutela  del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti  dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi  alle  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1.Il  contrassegno  contiene il titolo dell’opera per la quale e’ stato  richiesto,  il nome dell’autore, del produttore o del titolare del  diritto d’autore, un numero progressivo, nonche’ la destinazione del supporto  alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2.Per  ragione di speditezza e di semplicita’ delle operazioni di rilascio,  tenuto  conto  delle esigenze specifiche della produzione industriale  e  del  sistema  distributivo,  il contrassegno puo’ non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento  al  produttore o  al duplicatore dell’opera e un numero progressivo  che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento  ai  dati  identificativi  dei  soggetti  richiedenti il servizio.

Art. 3. Collocazione del contrassegno

1.Il  contrassegno  e’ applicato sulla confezione del supporto in modo  tale  da  risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter  essere  rimosso  senza  danneggiamento  o trasferito su altro supporto.
2.Nel  caso  di  supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile,  e’ consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3.Ai  fini  delle  modalita’ di apposizione del contrassegno sono sempre  considerate  le specificita’ e le dimensioni del prodotto, la sua   destinazione  e  la  concreta  presentazione della  confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
4.Nei  casi  in  cui le modalita’ di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di  taluni prodotti, la SIAE autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro  esterno  della confezione o individua le modalita’ di vidimazione piu’ idonee.

Art. 4. Rilascio del contrassegno

1.Gli  interessati  presentano  apposita richiesta su modulistica predisposta  dalla  SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione   e   delle   eventuali dichiarazioni necessarie  a dimostrare  la  liceita’  dei  supporti.  La richiesta deve contenere comunque tutti  i  dati relativi all’opera, agli autori, agli aventi diritto  originari,  ai  titolari dei diritti connessi e deve essere corredata  da  dichiarazione  di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo’ richiedere, anche successivamente,    la documentazione    comprovante   l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
2.I  contrassegni  sono  rilasciati  entro  dieci  giorni  dalla ricezione della richiesta degli interessati.
3.Il  rilascio  del  contrassegno  puo’  essere  differito per un massimo  di  trenta  giorni  dalla ricezione  della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi: a)   necessita’   di  verificare,  in presenza  di  seri  indizi, circostanze  ed  elementi  rilevanti  ai  fini  dell’apposizione  del contrassegno  e  del  regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell’ingegno in Italia o all’estero;  b)  peculiari  e  specifiche  esigenze segnalate espressamente dal richiedente; c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4.La  SIAE  puo’ comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5.Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di   rilascio   dei contrassegni,   la   SIAE   da’   comunicazione all’interessato  nei  dieci  giorni  dalla ricezione della richiesta indicando  le  ragioni  della sospensione o del differimento. La SIAE puo’, altresi’, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2,  nonche’ per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione  prevista  dal comma 2 dell’articolo 181-bis della legge 22  aprile  1941,  n.  633.  Nel  caso  di  richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo’ avvenire  oltre  il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.
6.La SIAE, ai sensi del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22  aprile  1941,  n.  633, definisce specificamente le modalita’ per l’affidamento  al  richiedente  o  al terzo da questi delegato, della apposizione   materiale   del   contrassegno,   e   per  la  relativa rendicontazione   dell’attivita’   svolta  e  dell’utilizzazione  del materiale  consegnato,  con ogni facolta’ di verifica da parte della SIAE.
7.La  SIAE,  ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 181-bis  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ tenuta a stabilire i tempi  e le modalita’ della preventiva notizia che l’importatore deve fornire  con  riferimento  all’ingresso  dei  prodotti nel territorio nazionale,    in   accordo   con   le   organizzazioni   interessate. L’importatore  richiede  il rilascio  dei  contrassegni ai sensi del comma  2 e comunque entro i trenta giorni successivi all’importazione dei supporti.

Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1.Ai  fini  dell’applicazione  del  comma 1 dell’articolo 181-bis della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per  elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati  contenenti  programmi  destinati  ad  essere  posti  in commercio  o  ceduti  in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o  archivio  di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di   cui   alla  alinea  del  presente  articolo, fruibili  mediante collegamento   e   lettura  diretta  dei  supporti,  quali  dischetti magnetici (floppy  disk),  CD  ROM, schede di memoria (memory card), chiavi  usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il  medesimo  supporto  su  altra  memoria  di massa  destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b)  i  programmi  destinati  alla  lettura  ed  alla  fruizione su apparecchi  specifici  per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque  denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio  o video, nonche’ i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.
2.Sono  comunque  ricompresi  nell’ambito  di  applicazione  del presente  regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti  applicazioni  di  tipo videogioco,  enciclopedia  ovvero dizionario,  destinati  a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione  da  parte  di  singoli  utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3.Sono  esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di   vidimazione   o   invio   della   dichiarazione identificativa sostitutiva,  i  supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:
a)   accessoriamente  distribuiti  nell’ambito  della  vendita  di contratti   di   licenza   d’uso multipli  sulla  base  di  accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
b)  distribuiti  gratuitamente  con  il  consenso del titolare dei diritti;
c)   distribuiti   mediante   scaricamento  diretto  (download)  e conseguente   installazione sul   personal   computer   dell’utente attraverso  server  o  siti  Internet  se detti programmi non vengano registrati  a  scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
d)  distribuiti  esclusivamente  al  fine  di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento   del  sistema  o  alla  risoluzione  di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia’ installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di  telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket  Radio  Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al  funzionamento  degli  stessi  o  inclusi  in apparati radiomobili cellulari,  se  con  i  medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f)  inclusi  in  apparati di produzione industriale, di governo di sistemi  di  trasporto  e mobilita’, di impianti di movimentazione e trasporto  merci  o  in  apparati  destinati al controllo ovvero alla programmazione  del  funzionamento  di  elettrodomestici,  se  con  i medesimi    confezionati    e   distribuiti   in   quanto   destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g)  inclusi  in  apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione  di  apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi  se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h)  destinati  esclusivamente  alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i)   aventi   carattere   di  sistema  operativo,  applicazione o distribuzione  di  servizi informatici  (server) destinati ad essere preinstallati   su   di  un  elaboratore  elettronico  e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.

Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1.Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo   delegato,   puo’   rendere   alla  SIAE,  in  sostituzione  del contrassegno,    l’apposita    dichiarazione   identificativa.   Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2.Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del   contrassegno,   anche  in  via  cumulativa  con riferimento  a determinate  tipologie  di  supporti  preventivamente  indicati. Tale dichiarazione  comprova  la legittimita’ dei supporti stessi anche ai fini  della  tutela penale di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile  1941, n. 633, come modificata dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3.La  dichiarazione  identificativa  autocertifica la conformita’ della  tipologia  dei  supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell’art.  181-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente   regolamento,   e,   a   tal  fine,  contiene  le  seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d)  attestazione  di  assolvimento  di  tutti gli obblighi sanciti dalla  legge  sul  diritto d’autore,  qualora i programmi contengano opere  dell’ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.
4.La  dichiarazione  identificativa  puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita’ di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5.La  dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione   in commercio  o  importazione  dei  supporti  nel territorio  nazionale.  L’invio  deve essere effettuato con modalita’ idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della SIAE. Il dichiarante e’ tenuto a custodire, per i tre anni successivi al  termine  del  periodo di  commercializzazione,  un  esemplare di ciascun  prodotto  dichiarato,  unitamente  a copia  della  relativa dichiarazione.  Per  ogni necessario controllo detti supporti possono essere  richiesti  dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante,  non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimentoad eventuali spese di consegna degli esemplari.
6.La  SIAE puo’ chiedere informazioni e documenti con riferimento ai  dati  di  cui  ai  commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti   da   parte   della  SIAE  non  sospende  la facolta’  di commercializzare i prodotti.
7.Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della citata   legge   n.   633/1941,   nonche’  l’ambito operativo  della dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente  impregiudicata  la  protezione del diritto d’autore e dei diritti  connessi,  cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla  utilizzazione  non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
8.Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra  la SIAE ed i soggetti indicati dall’articolo 181-bis della legge 22  aprile 1941, n. 633, a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7. Casi particolari

1.Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori  di supporti nuovi o usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione  fortuita  di  contrassegni  originariamente apposti, la SIAE,  esaminata  la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio  del  nuovo contrassegno,  entro  dieci  giorni  dalla richiesta,  salvo  che non riscontri elementi significativi dai quali emergano   fondati   dubbi  di  illecita  riproduzione  dei  supporti medesimi;  in  questa  ipotesi  la  SIAE  sospende il rilascio per un termine  massimo  di  quarantacinque  giorni,  nel  corso  dei  quali provvede  ai  necessari  accertamenti.  Scaduto  il  termine  la SIAE provvede  al  rilascio  del  contrassegno  ovvero  informa  del fatto l’autorita’  giudiziaria.  Le maggiori spese per la verifica, l’esame ed  il  controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2.Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano  per  finalita’  esclusivamente  di  carattere  tecnico o comunque funzionale   alla   propria   attivita’   di   diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
3.Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva  i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey  in  possesso  di  specifica  autorizzazione della SIAE per lo svolgimento  della  propria  attivita’  professionale, salvo che tali supporti  siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
4.Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva  i supporti  allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero   sono   ad  esse  accessori,  quali  dizionari,  eserciziari, presentazioni dell’opera, purche’ non commerciabili autonomamente.
5.Non   sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva  i libri  o  altri  prodotti editoriali a stampa  contenenti  microchip,  sonori o musicali strettamente legati alla  fruizione  dell’opera  letteraria e che propongono una melodia, ovvero  una  canzone  o  una  narrazione  vocale  che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Art. 8. Abrogazioni

1.  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001,  n.  338,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e’ abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207