To be continued…

15 05 2009

… questo blog continua su www.micozzi.it





Nasce il Blog dell’Intergruppo Parlamentare 2.0

5 05 2009

Noto con piacere il nascere di una bella iniziativa e ne pubblico il link: http://camere2punto0.wordpress.com/
Scopo dell’Intergruppo 2.0 è quello di promuovere un confronto tra politica, imprese e cittadini sul Web 2.0 ed i suoi strumenti, al fine di sfruttarne al meglio le opportunità per l’intero sistema Italia in termini di sviluppo economico, culturale e democratico: prima di legiferare bisogna capire e dialogare.

Speriamo che si acuisca in maniera consapevole l’attenzione dei nostri parlamentari sulle questioni della “rete”!





DPCM 31/09 – Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633

7 04 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista  la  legge  22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;
Visto  il  regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369;
Visto  l’articolo  181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto  dall’articolo  10  della  legge  18  agosto 2000, n. 248, recante nuove norme di tutela del diritto d’autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6;
Sentita la Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE);
Sentite le associazioni di categoria interessate;
Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 2 febbraio 2009;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita’ culturali;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1. Ambito di applicazione

1.Il  presente  regolamento  disciplina,  ai  sensi dell’articolo 181-bis  della  legge  22  aprile 1941, n. 633, come modificato dalla legge  18  agosto  2000, n. 248, le caratteristiche del contrassegno, ivi   comprese   le   dichiarazioni  identificative  sostitutive  del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo  articolo  181-bis  prodotti successivamente all’entrata in vigore della legge n. 248/2000, nonche’ la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Societa’ italiana degli autori e degli editori (SIAE).
2.Sono  legittimamente  circolanti,  ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, i supporti prodotti entro la  data  di  entrata  in  vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248, purche’   conformi   alla   legislazione  previgente  in  materia  di contrassegno e  di  tutela  del diritto d’autore, nonche’ i supporti prodotti  dopo l’entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi  alle  disposizioni  regolamentari  di  cui  al  decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338, come modificato  dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296.

Art. 2. Caratteristiche e tipologia di contrassegno

1.Il  contrassegno  contiene il titolo dell’opera per la quale e’ stato  richiesto,  il nome dell’autore, del produttore o del titolare del  diritto d’autore, un numero progressivo, nonche’ la destinazione del supporto  alla vendita, al noleggio o a qualsiasi altra forma di distribuzione.
2.Per  ragione di speditezza e di semplicita’ delle operazioni di rilascio,  tenuto  conto  delle esigenze specifiche della produzione industriale  e  del  sistema  distributivo,  il contrassegno puo’ non contenere l’indicazione dettagliata di alcuni degli elementi indicati al comma 1. In tale ipotesi, il contrassegno deve comunque recare il riferimento  al  produttore o  al duplicatore dell’opera e un numero progressivo  che consenta di risalire ai dati non espressi, anche con riferimento  ai  dati  identificativi  dei  soggetti  richiedenti il servizio.

Art. 3. Collocazione del contrassegno

1.Il  contrassegno  e’ applicato sulla confezione del supporto in modo  tale  da  risultare visibile e reca caratteristiche tali da non poter  essere  rimosso  senza  danneggiamento  o trasferito su altro supporto.
2.Nel  caso  di  supporti destinati al noleggio, ove tecnicamente possibile,  e’ consentita l’apposizione del contrassegno sui supporti medesimi.
3.Ai  fini  delle  modalita’ di apposizione del contrassegno sono sempre  considerate  le specificita’ e le dimensioni del prodotto, la sua   destinazione  e  la  concreta  presentazione della  confezione destinata alla commercializzazione o comunque alla distribuzione.
4.Nei  casi  in  cui le modalita’ di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze della commercializzazione o distribuzione di  taluni prodotti, la SIAE autorizza l’apposizione del contrassegno sull’involucro  esterno  della confezione o individua le modalita’ di vidimazione piu’ idonee.

Art. 4. Rilascio del contrassegno

1.Gli  interessati  presentano  apposita richiesta su modulistica predisposta  dalla  SIAE, anche per via telematica, corredata della documentazione   e   delle   eventuali dichiarazioni necessarie  a dimostrare  la  liceita’  dei  supporti.  La richiesta deve contenere comunque tutti  i  dati relativi all’opera, agli autori, agli aventi diritto  originari,  ai  titolari dei diritti connessi e deve essere corredata  da  dichiarazione  di avvenuta acquisizione dei diritti di sfruttamento da parte del richiedente. La SIAE puo’ richiedere, anche successivamente,    la documentazione    comprovante   l’effettiva acquisizione dei diritti ed un esemplare del supporto da vidimare.
2.I  contrassegni  sono  rilasciati  entro  dieci  giorni  dalla ricezione della richiesta degli interessati.
3.Il  rilascio  del  contrassegno  puo’  essere  differito per un massimo  di  trenta  giorni  dalla ricezione  della richiesta quando ricorrano i seguenti motivi: a)   necessita’   di  verificare,  in presenza  di  seri  indizi, circostanze  ed  elementi  rilevanti  ai  fini  dell’apposizione  del contrassegno  e  del  regolare assolvimento dei diritti relativi alle opere dell’ingegno in Italia o all’estero;  b)  peculiari  e  specifiche  esigenze segnalate espressamente dal richiedente; c) intese espressamente raggiunte con il richiedente.
4.La  SIAE  puo’ comunque sospendere il rilascio dei contrassegni per il mancato pagamento dei relativi oneri.
5.Quando si renda necessario differire o sospendere le operazioni di   rilascio   dei contrassegni,   la   SIAE   da’   comunicazione all’interessato  nei  dieci  giorni  dalla ricezione della richiesta indicando  le  ragioni  della sospensione o del differimento. La SIAE puo’, altresi’, rifiutare il rilascio dei contrassegni per mancanza o incompletezza di uno degli elementi della richiesta indicati al comma 2,  nonche’ per la mancata indicazione degli elementi contenuti nella attestazione  prevista  dal comma 2 dell’articolo 181-bis della legge 22  aprile  1941,  n.  633.  Nel  caso  di  richieste di quantitativi particolarmente elevati di contrassegni il rilascio dei medesimi puo’ avvenire  oltre  il termine indicato sulla base di scaglioni definiti tra la SIAE e i soggetti richiedenti.
6.La SIAE, ai sensi del comma 6 dell’articolo 181-bis della legge 22  aprile  1941,  n.  633, definisce specificamente le modalita’ per l’affidamento  al  richiedente  o  al terzo da questi delegato, della apposizione   materiale   del   contrassegno,   e   per  la  relativa rendicontazione   dell’attivita’   svolta  e  dell’utilizzazione  del materiale  consegnato,  con ogni facolta’ di verifica da parte della SIAE.
7.La  SIAE,  ai sensi del terzo periodo del comma 6 dell’articolo 181-bis  della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e’ tenuta a stabilire i tempi  e le modalita’ della preventiva notizia che l’importatore deve fornire  con  riferimento  all’ingresso  dei  prodotti nel territorio nazionale,    in   accordo   con   le   organizzazioni   interessate. L’importatore  richiede  il rilascio  dei  contrassegni ai sensi del comma  2 e comunque entro i trenta giorni successivi all’importazione dei supporti.

Art. 5. Supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali

1.Ai  fini  dell’applicazione  del  comma 1 dell’articolo 181-bis della  legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall’articolo 10 della legge 10 agosto 2000, n. 248, per supporti contenenti programmi per  elaboratore ovvero multimediali si intendono i supporti comunque confezionati  contenenti  programmi  destinati  ad  essere  posti  in commercio  o  ceduti  in uso a qualunque titolo a fini di lucro ed in particolare:
a) i programmi aventi carattere di sistema operativo, applicazione o  archivio  di contenuti multimediali prodotti in serie sui supporti di   cui   alla  alinea  del  presente  articolo, fruibili  mediante collegamento   e   lettura  diretta  dei  supporti,  quali  dischetti magnetici (floppy  disk),  CD  ROM, schede di memoria (memory card), chiavi  usb, microchip, schede SD o attraverso installazione mediante il  medesimo  supporto  su  altra  memoria  di massa  destinata alla fruizione diretta mediante personal computer;
b)  i  programmi  destinati  alla  lettura  ed  alla  fruizione su apparecchi  specifici  per videogiochi, quali playstation o consolle, comunque  denominati, ed altre applicazioni multimediali quali player audio  o video, nonche’ i programmi destinati alla fruizione mediante apparecchi di telefonia mobile e lettori di Mp3.
2.Sono  comunque  ricompresi  nell’ambito  di  applicazione  del presente  regolamento i programmi per elaboratore ovvero multimediali contenenti  applicazioni  di  tipo videogioco,  enciclopedia  ovvero dizionario,  destinati  a qualsivoglia forma di intrattenimento o per fruizione  da  parte  di  singoli  utilizzatori o di gruppi in ambito privato, scolastico o accademico.
3.Sono  esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della  legge 22 aprile 1941, n. 633, e quindi non soggetti ad obbligo di   vidimazione   o   invio   della   dichiarazione identificativa sostitutiva,  i  supporti contenenti programmi per elaboratore aventi carattere di sistema operativo:
a)   accessoriamente  distribuiti  nell’ambito  della  vendita  di contratti   di   licenza   d’uso multipli  sulla  base  di  accordi preventivamente conclusi con la SIAE;
b)  distribuiti  gratuitamente  con  il  consenso del titolare dei diritti;
c)   distribuiti   mediante   scaricamento  diretto  (download)  e conseguente   installazione sul   personal   computer   dell’utente attraverso  server  o  siti  Internet  se detti programmi non vengano registrati  a  scopo di profitto in supporti diversi dall’elaboratore personale dell’utente, salva la copia privata (back-up);
d)  distribuiti  esclusivamente  al  fine  di far funzionare o per gestire specifiche periferiche o interfacce (driver) oppure destinate all’aggiornamento   del  sistema  o  alla  risoluzione  di conflitti software ed hardware se derivanti da software gia’ installato;
e) destinati esclusivamente al funzionamento di apparati o sistemi di  telecomunicazione quali modem o terminali, sistemi GPRS (General Pocket  Radio  Service) o inclusi in apparati audio/video e destinati al  funzionamento  degli  stessi  o  inclusi  in apparati radiomobili cellulari,  se  con  i  medesimi confezionati e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
f)  inclusi  in  apparati di produzione industriale, di governo di sistemi  di  trasporto  e mobilita’, di impianti di movimentazione e trasporto  merci  o  in  apparati  destinati al controllo ovvero alla programmazione  del  funzionamento  di  elettrodomestici,  se  con  i medesimi    confezionati    e   distribuiti   in   quanto   destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
g)  inclusi  in  apparati di analisi biologica o chimica ovvero di gestione  di  apparati di tipo medico, o sanitario, di misurazione ed analisi  se con i medesimi prodotti e distribuiti in quanto destinati esclusivamente al funzionamento degli stessi;
h)  destinati  esclusivamente  alla funzione di ausilio o supporto per le persone disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i)   aventi   carattere   di  sistema  operativo,  applicazione o distribuzione  di  servizi informatici  (server) destinati ad essere preinstallati   su   di  un  elaboratore  elettronico  e distribuiti all’utente finale insieme ad esso.

Art. 6. Dichiarazione identificativa sostitutiva del contrassegno

1.Nei casi indicati dal comma 3 dell’articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, l’autore ovvero il titolare dei diritti, o un suo   delegato,   puo’   rendere   alla  SIAE,  in  sostituzione  del contrassegno,    l’apposita    dichiarazione   identificativa.   Tale dichiarazione non comporta oneri per il richiedente.
2.Nei casi previsti dal comma 1, il titolare dei diritti o un suo delegato invia alla SIAE la dichiarazione identificativa, sostitutiva del   contrassegno,   anche  in  via  cumulativa  con riferimento  a determinate  tipologie  di  supporti  preventivamente  indicati. Tale dichiarazione  comprova  la legittimita’ dei supporti stessi anche ai fini  della  tutela penale di cui all’articolo 171-bis della legge 22 aprile  1941, n. 633, come modificata dall’articolo 13 della legge 18 agosto 2000, n. 248.
3.La  dichiarazione  identificativa  autocertifica la conformita’ della  tipologia  dei  supporti alle previsioni di cui al terzo comma dell’art.  181-bis  della  legge  22 aprile 1941, n. 633, e di cui al presente   regolamento,   e,   a   tal  fine,  contiene  le  seguenti informazioni:
a) titolo del prodotto;
b) nome e indirizzo del titolare del diritto o del suo delegato;
c) codice identificativo del prodotto, se disponibile;
d)  attestazione  di  assolvimento  di  tutti gli obblighi sanciti dalla  legge  sul  diritto d’autore,  qualora i programmi contengano opere  dell’ingegno  tutelate  dalla  legge 22 aprile 1941, n. 633, o loro brani o parti.
4.La  dichiarazione  identificativa  puo’ essere effettuata anche cumulativamente per piu’ versioni di prodotti informatici. A tal fine e’ sufficiente indicare il titolo del prodotto base, senza necessita’ di  indicare separatamente le diverse versioni del medesimo prodotto, fra cui,  in  particolare,  le  diverse  versioni  linguistiche, gli aggiornamenti, le versioni distinte per canale di distribuzione o per utente finale.
5.La  dichiarazione identificativa deve pervenire alla SIAE prima dell’immissione   in commercio  o  importazione  dei  supporti  nel territorio  nazionale.  L’invio  deve essere effettuato con modalita’ idonea  a  far  constatare  la  data  di  ricevimento  da parte della SIAE. Il dichiarante e’ tenuto a custodire, per i tre anni successivi al  termine  del  periodo di  commercializzazione,  un  esemplare di ciascun  prodotto  dichiarato,  unitamente  a copia  della  relativa dichiarazione.  Per  ogni necessario controllo detti supporti possono essere  richiesti  dalla SIAE presso i soggetti e nei luoghi indicati nella dichiarazione identificativa. Tale custodia, a cura e spese del dichiarante,  non comporta oneri per la SIAE, neppure con riferimentoad eventuali spese di consegna degli esemplari.
6.La  SIAE puo’ chiedere informazioni e documenti con riferimento ai  dati  di  cui  ai  commi 3, 4 e 5. La richiesta di informazioni o documenti   da   parte   della  SIAE  non  sospende  la facolta’  di commercializzare i prodotti.
7.Le disposizioni di cui al presente articolo sono dettate al solo fine di definire l’ambito di applicazione dell’articolo 181-bis della citata   legge   n.   633/1941,   nonche’  l’ambito operativo  della dichiarazione  identificativa sostitutiva del contrassegno e lasciano totalmente  impregiudicata  la  protezione del diritto d’autore e dei diritti  connessi,  cosi come disposta dalla legge 22 aprile 1941, n. 633,  e  successive modificazioni ed integrazioni, anche in relazione alla  utilizzazione  non eccedente il cinquanta per cento delle opere intere.
8.Sono fatti salvi in ogni caso gli atti e i rapporti intervenuti tra  la SIAE ed i soggetti indicati dall’articolo 181-bis della legge 22  aprile 1941, n. 633, a seguito dell’entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248.

Art. 7. Casi particolari

1.Nei casi di contrassegni destinati a noleggiatori di supporti o rivenditori  di supporti nuovi o usati, nell’ipotesi di smarrimento o distruzione  fortuita  di  contrassegni  originariamente apposti, la SIAE,  esaminata  la documentazione e la dichiarazione rese, provvede al rilascio  del  nuovo contrassegno,  entro  dieci  giorni  dalla richiesta,  salvo  che non riscontri elementi significativi dai quali emergano   fondati   dubbi  di  illecita  riproduzione  dei  supporti medesimi;  in  questa  ipotesi  la  SIAE  sospende il rilascio per un termine  massimo  di  quarantacinque  giorni,  nel  corso  dei  quali provvede  ai  necessari  accertamenti.  Scaduto  il  termine  la SIAE provvede  al  rilascio  del  contrassegno  ovvero  informa  del fatto l’autorita’  giudiziaria.  Le maggiori spese per la verifica, l’esame ed  il  controllo dei supporti sono a carico dei richiedenti la nuova contrassegnatura.
2.Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva i supporti che le emittenti radiofoniche o televisive, nel rispetto dei diritti d’autore e dei diritti connessi, realizzano  per  finalita’  esclusivamente  di  carattere  tecnico o comunque funzionale   alla   propria   attivita’   di   diffusione radiotelevisiva, salvo che tali supporti siano destinati al commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
3.Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva  i supporti di lavoro realizzati dai disk jockey  in  possesso  di  specifica  autorizzazione della SIAE per lo svolgimento  della  propria  attivita’  professionale, salvo che tali supporti  siano destinati al commercio o ceduti a qualunque titolo a terzi a fine di lucro.
4.Non  sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva  i supporti  allegati ad opere librarie i quali riproducono in tutto o in parte il contenuto delle opere stesse ovvero   sono   ad  esse  accessori,  quali  dizionari,  eserciziari, presentazioni dell’opera, purche’ non commerciabili autonomamente.
5.Non   sono  soggetti  ad  apposizione  del  contrassegno  ne’ a dichiarazione  sostitutiva  i libri  o  altri  prodotti editoriali a stampa  contenenti  microchip,  sonori o musicali strettamente legati alla  fruizione  dell’opera  letteraria e che propongono una melodia, ovvero  una  canzone  o  una  narrazione  vocale  che accompagnano le situazioni previste nello stesso prodotto editoriale.

Art. 8. Abrogazioni

1.  Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001,  n.  338,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296, e’ abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 23 febbraio 2009
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro per i beni
e le attivita’ culturali
Bondi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2009
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 207





Un presupposto sbagliato crea leggi inique!

23 03 2009

Grazie a GliEletti.it per il video…

Gabriella Carlucci: “Io l’unica cosa che trovo negativa, in questo momento, osservando soprattutto come viene utilizzato lo strumento di Internet, è che in Internet tutti possono dire le proprie idee… e questo è bellissimo, però tutti possono anche offendere, mettere a pubblico ludibrio, senza, in nessun modo essere toccati dalle leggi dello Stato. Faccio un esempio: in Italia la diffamazione a mezzo stampa o la diffamazione a mezzo televisivo viene punita, anche molto severamente. Tutto questo, invece, non esiste in Internet. Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole e io ritengo che questo non sia giusto”.

Non ci si aspetterebbe una simile dichiarazione da chi ha fatto anche una proposta di legge in materia “Internettiana”.

Per la Carlucci Internet è un territorio assolutamente libero e privo di regole. E questo è un errore grossolano. Anche perché l’esempio preso dalla Carlucci – quello della diffamazione online – non calza assolutamente.

Probabilmente avrà letto en passant dell’ultima sentenza della Cassazione su blog e stampa (Link alla sentenza), e casomai si è lasciata trarre in errore da qualche titolo enfatico tipo “i blog non possono essere accostati alla stampa” o simili.

Vediamo insieme, ad esempio, cosa dice l’art. 595 del codice penale.

Art. 595. (Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [ingiuria ndr], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Concentriamo l’attenzione sul terzo comma. Il “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” non si riferisce, ovviamente, alla reclame o agli spot… Altro mezzo di pubblicità è, ad esempio, proprio Internet!

Ecco allora che la “legge dello Stato” prevede già una sanzione penale (equiparata a quella prevista per la diffamazione a mezzo stampa) anche per le diffamazioni commesse a mezzo tv, a mezzo radio… ed anche a MEZZO INTERNET!! E non è certo una scoperta.

Lettura consigliata: Cassazione penale, Sezione V, sentenza n. 31392 del 1 luglio 2008.





A proposito di reati informatici…

13 03 2009

Ogni tanto è giusto fare un po’ di autopromozione! Ecco quindi un suggerimento editoriale:

http://www.giappichelli.it/home/978-88-7524-158-2,7524158.asp1

I nuovi reati informatici

I nuovi reati informatici

I nuovi reati informatici.
a cura di Paolo Giovanni Demarchi
2009 – pp. XVI-164 – € 19,00 – ISBN 978-88-7524-158-2

Primo commento alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d’Europa, del 23 novembre 2001, sulla criminalità informatica: il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche che estende la portata del reato informatico a tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.
– Un instant book, scritto con competenza da autorevoli giuristi, dotati di particolari esperienze specifiche, strumento utilissimo nella prima applicazione dei nuovi istituti.

Prefazione di Enrico Costa. – Premessa del curatoreXI. – Capitolo 1: Ratifica ed esecuzione. – Capitolo 2: Le modifiche al codice penale e al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. – Capitolo 3: Le modifiche al codice di procedura penale e al codice di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. – Capitolo 4: Disposizioni finali. – Appendice normativa.




Intervista su periodicoitaliano.info

13 03 2009

E’ uscita oggi una mia intervista sul sito http://periodicoitaliano.info
La riporto qui di seguito…

Francesco Paolo Micozzi,
avvocato del Foro di Cagliari, si occupa di diritto penale, diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Membro del consiglio direttivo del Circolo dei Giuristi Telematici e del comitato esecutivo dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione, é coautore, insieme ai colleghi M. Cuniberti e G.B. Gallus, del testo recentemente pubblicato per i tipi della Giappichelli dal titolo “I nuovi reati informatici”.

A lui rivolgiamo un’intervista allo scopo di ottenere un chiarimento tecnico-legale in merito alla nuova proposta di legge: la ddl Carlucci, che in questo periodo sta facendo tanto discutere dentro e fuori la rete.

Il problema della pedofilia è un fatto grave che va sicuramente affrontato, ma è giusto dare la colpa solo ad internet ed alla rete?

E’ difficile parlare di pedopornografia. E’ difficile perché è un argomento che offre molti spunti demagogici. Non c’è bisogno di dichiararsi apertamente contrari alla pedopornografia. Tutte le persone sane di mente sono contrarie alla pedopornografia o alla pedofilia in genere. Il problema è un altro. Il vero problema si crea quando si introduce la parola “pedopornografia” in un discorso che niente ha a che vedere con essa, ma viene unicamente utilizzato come “ariete”. In tal modo si convince l’interlocutore della bontà di introdurre “qualcos’altro”(qualunque cosa esso sia) purché sia contrario alla pedofilia!

Occorre prestare un minimo d’attenzione al testo del ddl “Carlucci” per comprendere, realmente, quale sia la sua intima essenza. Nel testo non si parla dei reati di pedofilia o pedopornografia, vi è unicamente il riferimento (art. 2, primo comma) ad un divieto di “effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in maniera anonima”. Ritengo che, ai fini interpretativi, sia un interessante punto di partenza ciò che lo stesso on. Carlucci dichiara sul suo blog. Sostiene l’onorevole: “Non possiamo continuare a permettere che orchi travestiti da agnellini, sfruttando l’anonimato assicurato dalla rete, utilizzino Internet per adescare giovani prede. Il caso del professionista di una cittadina vicino Napoli, arrestato ieri con l’accusa di aver adescato una minorenne offrendo false generalità e fingendosi suo coetaneo, lo dimostra drammaticamente.”.

Si parla di anonimato o di “sostituzione di persona”? E… l’indirizzo IP della persona che si è “finta minorenne” non è forse sufficiente a consentirne l’individuazione?

Occorre tenere ben distinti i concetti di “irrintracciabilità” e “anonimato”.

Evidentemente il concetto di anonimato descritto dall’on. Carlucci nel suo blog non è lo stesso concetto di “anonimato” al quale ho pensato leggendo la norma. Invero la norma, così come è posta, ha un ventaglio applicativo estremamente ampio. Tanto ampio da coprire anche condotte, di per sé stesse, del tutto lecite.

Cosa significa che non si può introdurre in rete un contenuto in forma anonima?
Che i navigatori saranno dotati di una carta d’indentità elettronica da esibire a ogni piè sospinto? Oppure sarà vietato utilizzare anonymizer, TOR o, in genere, la cifratura dei dati? E tale divieto di navigare in modo anonimo in rete da quale tipo di sanzione è sostenuto? Se navigo in modalità anonima sarò per ciò stesso punibile?
Ebbene personalmente non riesco a attribuire un senso, da un punto di vista “tecnico-informatico”, a questa disposizione.

Sarebbe necessario che il Legislatore, prima di approntare norme di scarsa utilità pratica e di impossibile realizzazione tecnica, si avvicinasse meglio all’ambiente che intende “regolamentare”. A tal punto saluto con favore l’iniziativa dell’Istituto per le Politiche dell’Innovazione tesa a fornire ai nostri politici il sostegno di alcuni tra i massimi esperti nazionali in ambito ICT, mediante una serie di seminari programmati (Rif. http://internetperparlamentari.org).

Quale è secondo lei lo scopo reale di questo DDL?

Si tratta evidentemente di un’ulteriore tentativo di introdurre un rafforzamento della tutela dei diritti di “proprietà intellettuale” nell’incuranza di diritti che meriterebbero maggior rispetto. E ciò è comprensibile anche a sol considerare le parole del “padre morale” della legge (come correttamente segnalato da Guido Scorza), ovvero da Davide Rossi, presidente di Univideo, il quale, nel recente incontro tenutosi a Roma (15 gennaio 2009) ha manifestato il suo pensiero: “personalmente penso che internet non serva all’umanità” (si veda http://www.youtube.com/watch?v=3HabNofBVNo).
Ebbene penso che si stia compiendo uno sbilanciamento nella scala degli interessi costituzionalmente rilevanti. Alcuni interessi stanno ricevendo una tutela maggiore di quella che, invece, spetterebbe loro.
Inoltre pare l’ennesimo provvedimento propagandistico volto a far breccia sull’opinione pubblica, piuttosto che soddisfare una effettiva esigenza normativa, peraltro già coperta da vigenti norme specifiche.
E’ bene che i politici si interroghino sulla reale necessità di questo “impianto” normativo.

Serve davvero una legge come quella proposta dall’Onorevole Carlucci per fermare un movimento come quello della pedofilia?

No. Le leggi per combattere la pedopornografia esistono già nel nostro codice penale. E sono ampiamente applicabili – ovviamente – anche nelle ipotesi in cui lo scambio o il download del materiale illecito avvenga tramite la rete internet.

E’ sconfortante per un giurista trovarsi ad aver a che fare con norme scritte male e non coordinate con le norme già esistenti nell’Ordinamento.
Mi domando, ad esempio, che senso abbia una norma (art. 2 comma IV del ddl) che “in relazione alle violazioni concernenti le norme a tutela del Diritto d’Autore” (si noti l’enfasi data dal maiuscolo, ndr.) preveda che si applichino “senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni”. Non ha alcun senso. E non modifica, di certo, la forza normativa della L. 633/41.

Cosa sfugge ai molti che invece non ritengono per nulla pericolosa questa nuova legge?

Oltre a tutte le implicazioni in termini di perdita di libertà della riservatezza dei milioni di onesti navigatori in rete, sfugge anche una frase che Cesare Beccaria, nel suo “Dei delitti e delle pene” attribuisce al Montesquieu: “Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica”

Quali sono secondo lei gli aspetti che dovrebbero essere considerati nella stesura di una legge simile?

Riterrei che una legge simile non debba mai nascere. In primis perché non aggiunge all’Ordinamento alcuno strumento per la repressione dei reati che già non esista, in secondo luogo perché introduce un divieto che ha come contraltare la possibilità che si concretizzi il “controllo dei contenuti”, e, non ultimo, forme di censura preventiva e fortemente lesive del diritto alla riservatezza dei consociati.
Mi piace richiamare un brillante testo del Prof. Stefano Rodotà – una vera colonna portante in materia – secondo il quale “la pedofilia non è sicuramente una questione da prendere sotto gamba, ma ciò che turba è che è diventata l’occasione o il pretesto per far nascere forme di censura e di controllo di comportamenti individuali, che non è detto che siano necessariamente pericolosi. E quindi certamente questa può essere una strada per restringere la libertà su Internet” (http://www.repubblica.it/online/internet/mediamente/rodota/rodota.html).

E’ giustificato a suo avviso il “rumore” nella rete che ha “paura” di una legge che possa diventare “censura assoluta”?

Assolutamente si. Sono perfettamente d’accordo con il Prof. Rodotà che ho appena citato.





Il ddl C.2195 “CARLUCCI” – Disposizioni per assicurare la tutela della legalità nella rete internet e delega al Governo per l’istituzione di un apposito comitato presso l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

9 03 2009

PROPOSTA DI LEGGE PER “INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA’, DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Articolo 1

La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da – e per il tramite di – apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.

Articolo 2

1. E’ fatto divieto di effettuare o agevolare l’immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.

2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili – in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l’applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d’Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.

Articolo 3

1. Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonchè le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l’Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”. Il Comitato è composto 9 Membri così designati: 3 Membri indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (secondo procedure e modalità da definirsi a cura della stessa Autorità). 2 Magistrati ordinari, designati dal CSM 1 Magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 1 esperto di settore indicato dalla Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori). 2 esperti di settore indicati dalla Confindustria. A tale organismo potranno essere inviate segnalazioni in forma riservata o pubblica. E ad esso potranno essere sottoposti – per una valutazione tecnica e per la creazione di un repertorio casistico – gli atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunzie e le querele, relativi a tematiche di competenza. Il Comitato potrà inoltre essere fatto oggetto di interrogazioni e interpellanze preventive in relazione a dubbi interpretativi riguardanti leggi e regolamenti.

2. Il Comitato resta in carica 3 anni. Il Presidente sarà indicato dal Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il Comitato dovrà predisporre una relazione introduttiva della propria attività inquadrando i temi fondamentali e indicando i punti prioritari della propria missione. Tale relazione dovrà essere approvata dal Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Ogni sei mesi verrà emesso un rapporto sull’avanzamento delle attività e un aggiornamento sui casi di maggiore interesse sottoposti al Comitato.

4. Il Comitato ha titolo per emettere quattro diverse tipologie di atti: a. Raccomandazioni; b. Note interpretative in merito alle norme relative alla rete Internet; c. Pareri non vincolanti in merito alla messa in opera di misure preventive o cautelari; d. Relazioni alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Se richiesto dalle parti interessate, solo su materie di natura civilistica, e a spese delle stesse, il Comitato potrà svolgere attività arbitrale e di mediazione ai fini della messa in opera di accordi intercategoriali o di codici di condotta condivisi.

5. Il regolamento interno del Comitato, predisposto a cura degli uffici tecnici Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, dovrà essere approvato dalla Consiglio della stessa.

Articolo 4

La legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Entro tale termine gli operatori di cui all’articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da esse garantito a quanto prescritto dalla presente legge. L’effettiva costituzione e messa in attività del Comitato dei cui all’art. 3 e seguenti non influisce sulla applicabilità delle norme cui agli Articoli 1, 2 e 4.


Si legga di seguito un commento dell’on. Carlucci, pubblicato sul suo blog all’indirizzo:

http://www.gabriellacarlucci.it/2009/02/25/pedofilia-occorre-combattere-lanonimato-in-rete/

“Non possiamo continuare a permettere che orchi travestiti da agnellini, sfruttando l’anonimato assicurato dalla rete, utilizzino Internet per adescare giovani prede. Il caso del professionista di una cittadina vicino Napoli, arrestato ieri con l’accusa di aver adescato una minorenne offrendo false generalità e fingendosi suo coetaneo, lo dimostra drammaticamente. Dietro nickname fantasiosi spesso si nascondono terribili pericoli per i nostri figli. Per questo ho presentato una proposta di legge che, implicando l’obbligo della tracciabilità di chi pubblica e di cosa viene pubblicato su Internet,  impedisca di fatto il ripetersi di casi analoghi. Davvero non comprendo il polverone di polemiche sollevato da questa mia proposta. Chi non ha nulla da nascondere non deve temere nulla dall’approvazione della mia legge. Del resto non possiamo più sopportare che uno strumento magnifico come la rete venga utilizzato da pericolosi criminali per i loro loschi traffici spesso purtroppo a sfondo sessuale.”





Breve commento al DDL C.2188 – “Barbareschi”

25 02 2009

Vi sono dei principi fondamentali nel nostro Ordinamento che hanno raggiunto una certa maturità ed affinamento nel corso dei secoli. Ma tali conquiste sociali hanno richiesto, oltre ad un notevole tempo, anche un sacrificio in termini di vite umane. Mirabile esempio di tale risultato lo ritroviamo nella nostra Carta costituzionale. Ogni parola in essa contenuta è stata meditata a fondo, ed infine partorita da menti illuminate.
A nessuno dei politici in Parlamento verrebbe – almeno spero – in mente di calpestare una sola di tali conquiste. E quando ciò avviene la Corte costituzionale ha il compito di “rimettere” le cose a posto.
Ultimamente ho avuto modo di notare l’affastellarsi di disegni di legge – in materia di cyberspazio – dagli effetti potenzialmente nefasti per quelle conquiste di libertà e per quei principi fondamentali del moderno vivere civile (in primis penso alla libertà di espressione).

I pericoli derivano da una generalizzata scarsa dimestichezza con le regole del cyberspazio e dell’ICT in genere.
Strano ma vero! Legiferare in modo acritico su una materia sconosciuta determina l’insorgere di una situazione d’ingiustizia. E’ un’evoluzione del brocardo… incivile nisi tota lege perspecta. Non è più sufficiente conoscere le leggi vigenti per creare nuove norme o novellarne di vecchie. E’ necessario anche conoscere a fondo un ambiente “nuovo” che presenta peculiarità ed ingranaggi differenti da quelli che muovono la “vita reale”.
Però, il fatto che il cyberspazio non debba essere un luogo dove tutto è consentito non si deve tradurre nell’esigenza che sia il luogo dove tutto è vietato!

Non posso concordare sul fatto che tra gli illeciti che “possono avvenire attraverso la rete sono molti: innanzitutto la violazione delle norme sul diritto d’autore” (Barbareschi). Nella mente del Legislatore non vi deve essere “innanzi tutto” l’interesse economico di pochi, ma la libertà e la dignità di molti. “Innanzi tutto” sarebbe il caso di considerare i reati contro l’infanzia e contro tutti i soggetti più deboli.

L’on. Barbareschi, dal suo blog, rassicura gli Italiani: “il mio compito era quello di cominciare a parlarne e capire come migliorare questo testo”. Per questo “compito” era necessario proporre un disegno di legge? O meglio un progetto di legge di legge-delega.

L’on. Barbareschi prosegue: “Oggi viviamo una situazione di assoluto caos legislativo e la proposta di legge di cui sono primo firmatario vuole riempire un vuoto normativo e cercare di mettere ordine, tenendo in considerazione ogni singolo aspetto, per una materia difficile e in continua evoluzione.”. Barbareschi ha ragione a dire che si tratta di una materia difficile ed in continua evoluzione, ma la soluzione proposta non pare certo andare nella giusta direzione.
Come ho già avuto modo di segnalare nell’incontro presso il Centro NEXA di Torino, lo scorso 11 febbraio, un gruppo di studiosi olandesi nel loro paper intitolato “Pirates and Samaritans: A decade of measurements on peer production and their implications for net neutrality and copyright”, ha colto in pieno le linee direttrici sulle quali deve necessariamente scorrere l’evoluzione normativa delle norme in tema di diritto d’autore. Gli studiosi olandesi Pouwelse, Garbacki, Epema e Sips osservano le modalità di fruizione degli strumenti offerti dalla rete nel corso degli anni. Ed evidenziano che gli strumenti a disposizione dei cybernauti –  anche in considerazione del fatto che nel giro di due anni le connessioni in darknet consentiranno una velocità di trasmissione identica alle connessioni in chiaro – influiranno necessariamente sulle logiche di mercato legate al multimedia in genere. Su questo punto si veda anche M. RICOLFI, Copyright Policy for digital libraries in the context of the i2010 strategy.

Le logiche del mercato prevedono che sia l’imprenditore ad “adattarsi” all’ambiente circostante. E’, invece, inconcepibile che attraverso la minaccia di una sanzione – di qualsiasi tipo essa sia – si voglia consentire agli imprenditori del multimediale di continuare ad adottare vecchi strumenti di mercato in un ambiente totalmente nuovo ed incompatibile con tali logiche. Le logiche tradizionali, infatti, dimostreranno la loro inadeguatezza e condurranno a morte certa gli imprenditori “old style”.

Spetta agli stakeholders del mercato multimediale adeguare le proprie offerte al mutare della situazione attuale. Si tratta, sostanzialmente, di una “guerra” che deve combattersi con le armi del marketing e non con quelle delle norme sanzionatorie. Il ddl proposto, invece, pare andare in senso opposto: un utilizzo dei vecchi strumenti sanzionatori a sostegno di logiche di mercato sorpassate ed ormai sterili.

Leggo il ddl e cerco di cogliere alcuni aspetti.

Art. 1. (Princìpi generali).1. L’immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle disposizioni della presente legge.

Un principio generale che ha il sapore dell’ovvio. Tuttavia è anche ovvio che in caso di contrasto tra una norma prevista nel presente ddl (qualora assurgesse a rango di norma primaria del nostro Ordinamento) e quella contenuta nella L. 633/41, prevarrebbe – in quanto lex posterior – la prima (fatte le dovute precisazioni in tema di successioni di norme nel tempo).

Art. 2. (Costituzione di piattaforme telematiche).1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l’immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell’ingegno. I prestatori di servizi della società dell’informazione che realizzano le citate piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.

A leggere le parole del deputato Barbareschi mi viene da pensare che questa sorta di “piattaforme telematiche” siano rappresentate da particolari Service Provider sovvenzionati da soggetti pubblici attraverso i quali regolamentare la fruizione “legittima e gratuita” (per gli utenti finali) di opere dell’ingegno. A voler pensar male direi che l’immissione e l’utilizzo legittimo e gratuito può sicuramente prescindere dalla creazione di nuovi soggetti “distributori” di contenuti.
Si potrebbe anche pensare che in tal modo sarà più agevole addossare agli ISP quei compiti da controllore finora sempre esorcizzati. Oltretutto occorre considerare che questo è il trend di tutte le più recenti proposte di legge: colpirne uno (ISP) a causa dell’impossibilità di ferirne milioni (utenti della rete, o “prosumers”).

Apparentemente si tratterebbe di un nuovo sistema di gestione dei diritti sulle opere dell’ingegno. A ben vedere, invece, si tratta di una canalizzazione delle attività “lecite” di file sharing verso soggetti predefiniti che si porrebbero quali unici legittimati a fungere da vetrine telematiche di opere digitali.

Art. 3. (Delega al Governo).1. Per i fini di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina dell’istituzione di piattaforme telematiche nazionali, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

Il ddl manifesta, con l’art. 3, l’intenzione di assurgere a legge-delega per una successiva normativa di produzione governativa. L’art. 76 della Costituzione regola le ipotesi in cui il Parlamento possa delegare al Governo l’adozione di norme aventi valore di legge ordinaria. Tale articolo recita testualmente: “L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.”.

a) inquadramento della normativa nei princìpi generali e negli istituti del diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

Anche questo punto mi sembra sufficientemente ovvio. Occorre notare (cfr. Giovanni Battista Gallus nell’intervento presso il Centro NEXA) che dopo aver enunciato il principio generale di rispetto della normativa comunitaria, il ddl contraddice se stesso nel punto in cui prevede l’introduzione di una diretta responsabilità a carico degli ISP, in totale contraddizione dei profili della direttiva comunitaria 2000/31/CE (oltre che del d.lgs. 70/2003).

b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;

Questo più che ovvio… è già previsto a livello costituzionale.

c) salvaguardia e incentivazione dell’attività produttiva e industriale dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

Occorre in primo luogo domandarsi chi siano i “prestatori di servizi della società dell’informazione”.  Si tratta di termini comuni e che ritroviamo nelle direttive europee 98/34/CE,  98/48/CE e, da ultimo, 2000/31/CE. Dal combinato disposto delle norme appena enunciate comprendiamo che per servizio si intende “qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza (ovvero senza la presenza simultanea delle parti), per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. Il prestatore di questi servizi, invece, può essere rappresentato da una persona fisica o da una persona giuridica.

E’ agevole comprendere, tuttavia, che sebbene il “soggetto” richiamato dalle lettere c) e d) del presente ddl possa apparire identico, occorre fare una necessaria differenziazione. Nel primo caso (lett. c) posto il tenore della norma pare che ci si riferisca a quei soggetti portatori degli interessi legati alla attività “produttiva ed industriale”.
Nel secondo caso, invece, tale “soggetto” rappresenta coloro che avrebbero, di fatto, la possibilità di evitare – almeno con riferimento ad una collettività stanziata su un territorio limitato – che i soggetti di cui al punto c) subiscano limitazioni nell’attività produttiva ed industriale.

d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

Non viene esplicitamente affermato per quali specifiche ipotesi il Governo dovrebbe predisporre i profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale (si ponga l’attenzione sulla “e” cumulativa delle responsabilità). La legge delega è carente sotto il profilo della determinatezza dell’oggetto, consegnando, di fatto, all’autorità governativa una potestà normativa sostanzialmente illimitata. Però, la lettura della relazione fatta dall’on. Barbareschi all’atto della presentazione del ddl alla Camera dei Deputati può chiarire meglio questo punto. Si legge: “Tra le particolarità del mezzo che rendono estremamente difficile l’applicazione della normativa riferita ai mezzi d’informazione tradizionali possiamo senz’altro citare la delocalizzazione, che pone problemi d’identificabilità dei soggetti oltre che di giurisdizione, le grandi possibilità di anonimato concesse agli utenti e le modalità peculiari di pubblicazione dei materiali”.  Delocalizzazione, anonimato e semplicità di condivisione in rete sono elementi sui quali i “prestatori della società dell’informazione” secondo il significato attribuitogli dalla lett. d), possono “fare qualcosa”. Parliamo di ISP. Agli Internet Service Provider, secondo questo modo di vedere, si potrebbe attribuire l’ingrato compito di cerberi della rete e di moralizzatori dei propri utenti. Il tema dell’anonimato in rete ritorna quasi come un’eco della proposta di legge “Carlucci”.

e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;

Deve prevedersi la maggiore diffusione di prodotto intellettuale nazionale e comunitario?

f) massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;

In questo punto ci si riferisce forse alla possibilità di condividere i contenuti digitali senza alcuna restrizione?

g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le piattaforme telematiche, anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d’autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica;

h) previsione dell’attribuzione di obblighi di controllo e di rendicontazione a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione operanti sulle piattaforme telematiche ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno;

Adeguatezza della remunerazione; corretta attribuzione delle remunerazione. Si vuol creare un sistema in cui la remunerazione dei titolari “dei diritti d’autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica” sia proporzionato all’immissione, circolazione e fruizione delle opere medesime attraverso la rete. Secondo un’interpretazione “autentica” fornita dallo stesso Barbareschi, per “remunerazione adeguata” deve intendersi una “remunerazione non simbolica”. In questo punto si vogliono attribuire ulteriori funzioni alla SIAE.

i) attribuzione di poteri di controllo alle autorità di Governo e alle Forze di polizia per la salvaguardia del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume, inclusa la tutela dei minori, nelle piattaforme telematiche;

Questi poteri esistono già. A meno di non volerne prevedere di più stringenti.

l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile e amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendo per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità e professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario.

Si evidenzia la necessità di prevedere sanzioni per i fruitori “scorretti” degli strumenti offerti dalla rete. Benché secondo Barbareschi “la presente proposta di legge intende disciplinare la diffusione telematica delle opere dell’ingegno, non attraverso una censura «a 360 gradi» del web, ma mediante una serie di disposizioni che offrano la possibilità di un nuovo sistema rispettoso dei princìpi e degli istituti del diritto d’autore, in osservanza dei trattati internazionali e delle direttive comunitarie in materia”, tuttavia pare che il testo del ddl proceda in direzione diametralmente opposta.

Manca, inoltre, nel caso di specie una previsione relativa all’individuazione dei criteri di efficacia, dissuasività e proporzionatezza delle sanzioni rispetto alle condotte “illecite”.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il medesimo decreto legislativo è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Il primo periodo è ovvio.

Il secondo paragrafo riguarda le modalità secondo cui il Governo dovrà costruire la legge delegata. Si richiede, per l’adozione del decreto legislativo delegato, innanzitutto il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari “competenti per materia” oltre all’audizione della Conferenza Stato-città unificata con la Conferenza Stato-regioni. Tuttavia i pareri di cui sopra non sono ostativi all’adozione della legge delegata qualora non pervengano al Governo entro sessanta giorni dalla richiesta.
Non è prevista, invece, l’audizione degli altri soggetti coinvolti, come, ad esempio, gli Internet Service Provider. E ciò sebbene, a titolo meramente personale, l’on. Barbareschi si dimostri pronto ad “accogliere il contributo di tutti: associazioni, provider, authority”. La certezza del fatto che la legge delegante non preveda la necessaria audizione di tali soggetti è confermata dal fatto che lo stesso on. Barbareschi spera che essi “chiedano audizione in commissione per capire insieme come redigere la legge”. Sarebbe stato, forse, preferibile consultare gli attori della scena ICT italiana già prima della ideazione del presente ddl.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.

In conclusione, sebbene sia apprezzabile lo sforzo teso a ricercare una soluzione che consenta lo sfruttamento economico delle opere mediante l’individuazione di una differente fonte di guadagno (dove la remunerazione derivante dalla pubblicità consenta un ricavo ai titolari dei diritti di utilizzazione economica delle opere protette, senza che questo venga addossato agli utenti finali), tuttavia il pericolo di limitazione delle libertà fondamentali degli stessi utenti finali resta molto elevato. E tale pericolo è determinato, essenzialmente, dal fatto che questo ddl sembra avere come unico obiettivo quello di sostenere economicamente l’industria basata sullo sfruttamento delle “opere protette” e di garantirle una remunerazione “non simbolica”, ma adeguata.





DDL “Barbareschi” sulla diffusione telematica delle opere dell’ingegno

19 02 2009

Di seguito si riporta il DDL “Barbareschi” (C.2188), che era stato inizialmente attribuito alla SIAE (vedi articolo su PuntoInformatico).

Art. 1. (Princìpi generali).1. L’immissione e la fruizione delle opere dell’ingegno o di loro parti nelle reti telematiche è disciplinata dalle disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle disposizioni della presente legge.

Art. 2. (Costituzione di piattaforme telematiche).1. Lo Stato incentiva la realizzazione di piattaforme telematiche per l’immissione e per la fruizione legittime e gratuite delle opere dell’ingegno. I prestatori di servizi della società dell’informazione che realizzano le citate piattaforme telematiche compensano i detentori dei diritti d’autore relativi alle opere dell’ingegno diffuse per il loro tramite attraverso introiti pubblicitari e di sponsorizzazione realizzati mediante le piattaforme stesse.

Art. 3. (Delega al Governo).1. Per i fini di cui all’articolo 2, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo concernente la disciplina dell’istituzione di piattaforme telematiche nazionali, in conformità a quanto previsto dal citato articolo 2 e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) inquadramento della normativa nei princìpi generali e negli istituti del diritto d’autore vigenti a livello internazionale, comunitario e nazionale;

b) rispetto delle normative internazionali e comunitarie concernenti il commercio elettronico;

c) salvaguardia e incentivazione dell’attività produttiva e industriale dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

d) attribuzione di specifici profili di diretta responsabilità civile, amministrativa e penale all’operato dei prestatori di servizi della società dell’informazione;

e) massima diffusione del prodotto intellettuale nazionale e comunitario;

f) massima accessibilità delle opere dell’ingegno da parte degli utilizzatori delle piattaforme telematiche;

g) adeguata remunerazione dei titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno immesse, circolanti e fruite tramite le piattaforme telematiche, anche attraverso l’attribuzione di specifiche funzioni alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) in ordine alla gestione dei corrispondenti diritti d’autore e dei relativi diritti di utilizzazione economica;

h) previsione dell’attribuzione di obblighi di controllo e di rendicontazione a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione operanti sulle piattaforme telematiche ai fini di una corretta attribuzione delle remunerazioni ai corrispondenti titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno;

i) attribuzione di poteri di controllo alle autorità di Governo e alle Forze di polizia per la salvaguardia del rispetto di norme imperative, dell’ordine pubblico e del buon costume, inclusa la tutela dei minori, nelle piattaforme telematiche;

l) previsione di sistemi sanzionatori prevalentemente di natura civile e amministrativa, nonché di natura penale per i casi di più gravi violazioni, intendendo per tali non solo quelle di interessi maggiormente rilevanti, ma anche quelle caratterizzate da ripetitività, abitualità e professionalità, con particolare riferimento al settore economico e tributario.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 indica esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l’applicazione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. Il medesimo decreto legislativo è adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.
3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.





Slide dell’incontro presso il Centro NEXA di Torino.

17 02 2009

Riporto il link alle slide della presentazione dello scorso 11 febbraio presso il Centro NEXA di Torino. Gli argomenti affrontati: Filtraggio della rete; il caso TPB; il ddl D’Alia sull’oscuramento dei siti web; Comitato tecnico contro la pirateria audiovisiva; le considerazioni di un gruppo di studiosi olandesi sulla necessaria evoluzione del diritto d’autore; le libertà digitali secondo la Corte Costituzionale tedesca in una recente sentenza.

Clicca qui per scaricare le slide!





Da 50-bis a 60… la censura è servita!

17 02 2009

Giovanbattista Frontera, mi riporta all’attenzione il testo della norma di cui all’art. 50-bis del ddl S733, ora C2180. Lo riporto qui di seguito.

Art. 60. (Repressione di attività di apologia o incitamento di associazioni criminose o di attività illecite compiuta a mezzo internet).

1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internetdi utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.

2. Il Ministro dell’interno si avvale, per gli accertamenti finalizzati all’adozione del decreto di cui al comma 1, della polizia postale e delle comunicazioni. Avverso il provvedimento di interruzione è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti indicati nel medesimo comma.

3. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con i Ministri dell’interno e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua e definisce, ai fini dell’attuazione del presente articolo, i requisiti tecnici degli strumenti di filtraggio di cui al comma 1, con le relative soluzioni tecnologiche.

4. I fornitori dei servizi di connettività alla rete internet, per l’effetto del decreto di cui al comma 1, devono provvedere ad eseguire l’attività di filtraggio imposta entro il termine di 24 ore. La violazione di tale obbligo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000, alla cui irrogazione provvede il Ministero dello sviluppo economico.

5. Al quarto comma dell’articolo 266 del codice penale, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1) col mezzo della stampa, in via telematica sulla rete internet, o con altro mezzo di propaganda».





DDL C.2188 – Barbareschi in tema di diffusione telematica delle opere dell’ingegno

16 02 2009

Sul sito della Camera dei Deputati apprendo che l’on. Barbareschi ha proposto, l’11 febbraio, un disegno di legge in materia di  “Disposizioni concernenti la diffusione telematica delle opere dell’ingegno e delega al Governo per la disciplina dell’istituzione di piattaforme telematiche nazionali”. Attendo di leggere il testo del ddl prima di fare un qualsiasi commento, posto che il testo non è disponibile nemmeno sul sito dell’on. Barbareschi.





Occasioni d’incontro. Febbraio 2009

7 02 2009

Altre due importanti occasioni d’incontro:

A presto!





Rilasciata la versione 1.3 della GNU Free Documentation License (FDL)

4 11 2008
BOSTON, Massachusetts, USA — Lunedì 3 Novembre 2008 — La Free Software Foundation (FSF) ha annunciato la nascita della versione 1.3 della FDL. Questa versione consente ai wiki di rilicenziare i loro contenuti coperti da FDL sotto la licenza Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) 3.0.

Questa concessione è stata introdotta su richiesta della Fondazione Wikimedia, che supervisiona il progetto Wikipedia. Gli stessi termini di licenza possono essere utilizzati per ogni wiki pubblico che utilizza materiali disponibili sotto la nuova licenza. La Fondazione Wikimedia adesso potrà avviare un processo di discussione e di voto al fine di determinare se adoperare o meno la licenza CC-BY-SA 3.0 per Wikipedia.

La versione 1.3 della GNU FDL, inoltre, adotterà alcune clausole introdotte nella versione 3 della GNU General Public License. Il testo completo di questa nuova versione della FDL è disponibile all’indirizzi http://www.gnu.org/licenses/fdl-1.3.html. Il testo della licenza CC-BY-SA 3.0 invece è disponibile qui: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/.

La Free Software Foundation è disponibile ad accogliere commenti e considerazioni che potranno influire sulla major revision della licenza FDL.





DDL Regione Sardegna per innovazione e sviluppo della società dell’informazione

16 10 2008

Approvato con Delibera 54/8 del 14 ottobre 2008 il disegno di legge concernente “Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in Sardegna”. Di seguito il testo del DDL.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Disegno di legge concernente “Iniziative volte alla promozione e allo sviluppo della società
dell’informazione e della conoscenza in Sardegna”.
Sommario
TITOLO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Finalità generali
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Obiettivi specifici
Art. 4 – Definizioni
TITOLO II – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Capo I Politiche a favore della collettività
Art. 5 – Diritto all’uso delle tecnologie telematiche
Art. 6 – Superamento del divario digitale
Art. 7 – Partecipazione democratica
Art. 8 – Interventi formativi
Capo II – Software libero e informatizzazione dell’amministrazione regionale
Art. 9 – Software libero
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Art. 11 – Archivi e documenti
Art. 12 – Sito istituzionale della Regione
Art. 13 – Riuso
TITOLO III –ATTUAZIONE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA
Art. 14 – Compiti della Regione
Art. 15 – Piano per l’innovazione digitale e procedure di approvazione
Art. 16 – Contenuto del Piano per l’innovazione digitale
Art. 17 – Coordinamento con l’Unione Europea, lo Stato e le Regioni.

Art. 18 – Ricerca e sviluppo su nuove tecnologie e software libero
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 19 – Norme di coordinamento
Art. 20 – Norma finanziaria
Art. 21 – Clausola valutativa.

Leggi il seguito di questo post »





Online il numero di ottobre di PiratPartiet Diritti digitali

14 10 2008

Come da oggetto segnalo che all’indirizzo http://www.piratpartiet.it/giornale/ottobre08/index.php è possibile prelevare l’ultimo numero della rivista rilasciata sotto licenza CC OpenContent.

Indice:

*I sovversivi sono loro di A. Bottoni
*Copyleft Festival 2008 riflessioni di professionisti open
*Guido Iodice intervista R. Stallman
*Il software si acquista davvero? di D. Masini
*Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca di V. Falcone

Buona lettura!





Occasioni d’incontro

9 10 2008

Segnalo alcuni eventi per il mese di ottobre.

In ordine cronologico abbiamo:

  • 17-19 ottobre 2008 San Giuliano Terme (Pisa)

    Occasione perduta? La società dell’informazione e della conoscenza in un Paese anormale

    Partecipano, tra gli altri: Sergio Bellucci, Leonardo Bertini, Andrea Bonaccorsi, Mariella Berra, Antonello Busetto, Gabriella Cattaneo, Carlo Formenti, Agostino Fragai, David Gay, Umberto Guidoni, Carlo Infante, Linda Lanzillotta, Ennio Lucarelli, Beatrice Magnolfi, Paola Manacorda, Francesco Marcheschi, Joy Marino, Flavia Marzano, Angelo Raffaele Meo, Luciano Modica, Roberto Masiero, Giuliano Murgia, Alessandro Musumeci, Francesco Nachira, David Orban, Gianfranco Prini, Floretta Rolleri, Mirella Schaerf, Carlo Mochi Sismondi, Giovanna Sissa, Walter Tocci, Vincenzo Maria Vita, Paolo Zocchi,…
    Io partecipo in qualità di rappresentante dell’associazione Circolo dei Giuristi Telematici.


  • 22-24 ottobre 2008 - Cagliari

    Internet Governance Forum Italia and Dialogue Forum on Internet Rights 2

    Sin dalla prima edizione del World Summit on Information Society (WSIS), svoltosi a Ginevra nel dicembre del 2003, l’Italia ha giocato un ruolo chiave nel dibattito internazionale sulla governance di Internet. Uno dei risultati più significativi del WSIS è stato la costituzione dell’Internet Governance Forum (IGF), la cui prima edizione si tenne ad Atene nel 2006. La prossima edizione si terrà a Hyderabad, India, dal 3 al 6 dicembre 2008. All’IGF sono invitate a partecipare tutte le istituzioni, organizzazioni e gli esperti sui temi della governance di Internet. L’organizzazione dell’Internet Governance Forum nazionale (IGF Italia), che si terrà il 22 e 23 ottobre a Cagliari, risponde all’invito del Parlamento Europeo di istituire IGF nazionali. Il processo per la costituzione dell’ IGF Italia è stato avviato nel maggio scorso con una riunione ospitata dal CNR e promossa da ISOC Italia. L’evento, organizzato in collaborazione con la sezione italiana della Internet Society (ISOC Italia), ha la finalità di riunire i rappresentanti della comunità nazionale della Rete per discutere e definire una posizione il più possibile comune sui temi del prossimo IGF internazionale (accesso, libertà di espressione, diversità culturale, sicurezza, risorse critiche e problemi emergenti). Il programma della riunione include dodici sessioni di lavoro dedicate ai temi di maggior attualità e rilevanza. Un ampio spazio sarà riservato all’interazione con il pubblico partecipante. Allo scopo di raccogliere contributi utili ai lavori è stata aperta una consultazione online sul sito (www.isoc.it). Sullo stesso sito sono inoltre disponibili le informazioni specifiche sull’evento e i documenti di approfondimento.
    Consulta il programma [file.pdf]

    Qui partecipo insieme a Giovanni Battista Gallus il 22 ottobre, dalle ore 17,00 nel workshop S5 “Il controllo dei Contenuti”. Partecipano allo stesso workshop anche Arturo di Corinto, Professore dell’Università degli Studi Sapienza di Roma e Marco Pancini, European Policy Counsel di Google.


  • 25 ottobre 2008 - Cagliari

    Linux Day del GULCh

    Il GULCh, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica (DIEE) dell’Università di Cagliari organizza il Linux Day che si terrà il 25 ottobre presso il Dipartimento di Ing. Elettrica ed Elettronica (Via Is Maglia – Cagliari).
    Qui dovrei tenere un talk dal titolo “Il software libero nel diritto. Le novità dall’ultimo Linux Day ad oggi”.





ThePirateBay, voci, vocine e vocioni

7 10 2008

C’è un curioso problema di interpolazione di testi su internet, un po’ come accadeva nel medioevo agli amanuensi: il rimbalzare del testo da un blog ad un altro, da un sito ad un altro crea curiosi effetti distorsivi oltre che del testo anche dello stesso contenuto.
E il caso ThePirateBay non fa certo eccezione. Da alcune parti si può sentire il levarsi di un vociare sconfortato: “si, va bene, http://www.thepiratebay.org è stato dissequestrato, ma ci sono comunque gli indizi del reato… non si è assolto TPB”. Da altre parti – ed era prevedibile – si esaltano le capacità taumaturgiche del provvedimento.

TPB ha catalizzato l’attenzione di molte persone spinte da i più disparati interessi, ed è normale che in giro si leggano le più “disparate” (o disperate) opinioni, giuridiche o pseudogiuridiche che siano. Purtroppo non sono tutte intrise di quello spessore che le potrebbe rendere interessanti.
E’ uso comune dettato dal buon senso che l’avvocato difensore non commenti i provvedimenti giudiziali dei propri processi. In questo caso non farò un’eccezione. Non commento l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo del 24 settembre scorso: lascio il compito a colleghi esperti e giuristi blasonati e a chi ha qualche interesse a commentare il testo dell’ordinanza.

Ad ogni modo il risultato che insieme al collega ed amico Giovanni Battista Gallus, ed al consulente di parte Matteo G. P. “LK” Flora volevamo ottenere era il “dissequestro” di TPB. Ed il provvedimento è arrivato. Non c’è un dissequestro più o meno forte.
Ora si pensa ad affrontare al meglio l’eventuale processo, anche con un occhio al provvedimento del Tribunale del riesame.

Ma penso che TPB non abbia ancora finito di far parlare di sé.





Linux Pro n.70 – Anonimato

3 09 2008

Come da oggetto, son qui per segnalare che nel numero di settembre di Linux Pro c’è un mio articolo su privacy ed anonimato in rete.





Legge 24 luglio 2008, n. 125

25 07 2008

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008 la legge 125/2008 di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Entra in vigore il 26 luglio 2008.

LEGGI