“Ed io revoco la licenza GPL dai miei software!”

26 01 2008

Su un messaggio pubblico inviato tramite SourceForge (PUBLIC NOTICE: atscap and pchdtvr GPL revoked 2008-01-11 14:45) Inkling ha deciso di revocare la licenza GPL a due sue creature: atscap e pchdtyr (software per la cattura di stream video).


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6 responses

26 01 2008
Herr Doktor

Mi verrebbe di qualificare la “revoca” come recesso.
Se ciò è corretto, comunque, gli utilizzi già fatti (ivi compresi gli atti di distribuzione) dovrebbero essere validi.
Mi verrebbe da dire che chi è in possesso di una copia dovrebbe ancora essere legalmente in grado (applicando una legge quale quella italiana) di effettuare la “correzione errori”
Solo se le modifiche costituissero “opera derivata” potrebbero “sopravvivere” ed essere modificate ulteriormente senza consenso dell’autore. Altrimenti gli sviluppi ulteriori potrebbero avvenire solo tramite la connessione a “moduli esterni”
Certo che è un gesto “dirompente”: ha spiegato le ragioni?

26 01 2008
f.p.micozzi

Nel sito non spiega il motivo di quest'”insano” gesto… ma ritengo, comunque, che la modifica della licenza non sia efficace nei confronti dei soggetti che abbiano ricevuto il software originariamente rilasciato sotto licenza GNU/GPL. Non so quale versione della GPL, ma immagino la più diffusa, ossia la GPLv2.
Ed anche a prescindere dalla soluzione che si voglia dare alla qualificazione della GPLv2 (come contratto o negozio unilaterale (ad esempio promessa…)) in ogni caso una revoca o un recesso unilaterale non può certamente ritenersi (salvo espressa pattuizione in tal senso) non recettizio. Questo secondo la mia modesta opinione.
Poi ci sarebbe tanto da parlare e scrivere in tal senso…

26 01 2008
Herr Doktor

sicuramente c’è molto da scrivere …
nel caso di “licenze pubbliche” il problema dell’incontro tra “proposta” e “accettazione” un problema strutturale: forse il problema principale a ricostruirle come contratti (fino ad ora la licenza è ritenuta, senza particolari riflessioni, salvo un articolo di C.Piana di qualche anno fa, un contratto). In ogni caso, se guardiamo l’art. 1327 c.c., scopriamo che – stretto rigore – la conoscenza dell’accettazione non è neppure necessaria ….
una “licenza pubblica” come una GPL mi ricorda, non solo per assonanza di parole, il meccanismo dell’ “offerta al pubblico” art.1336 cc), nella quale la revoca è valida se effettute nelle stesse forme della proposta (e quindi c’è deroga al principio delle natura ricettizia della revoca, mi sembrerebbe …)
Cio’ se una licenza ‘pubblica’ è – appunto – un contratto.
Si: c’è molto da scrivere. Finora quello che è stato scritto sulle licenze pubbliche (salvo l’articolo di cui sopra) è o un po’ scolastico o molto divulgativo
Casi come questi dovrebbero essere molto stimolanti
Buona domenica e grazie della segnalazione.

26 01 2008
f.p.micozzi

Alcuni anni fa tentai di trovare una giustificazione ad una mia “visione” della GPLv2 non come ad un contratto ma come ad un negozio giuridico unilaterale non recettizio. Il pensiero di partenza è quello di Moglen, il pensiero d’arrivo è quello della professoressa Nerina Boschiero, dell’Università di Milano, che ho avuto il piacere di conoscere, proprio a tal riguardo, proprio a Milano. Segnalo un bell’articolo della prof. Boschiero su un numero di AIDA (BOSCHIERO, Le licenze F/OSS nel diritto internazionale privato: il problema delle qualificazioni, in AIDA 2004).
Quale è questo pensiero (molto sommariamente)?
1) Il diritto d’autore concede una tutela molto ampia al creatore di un’opera originale sin dal momento della sua creazione;
2) L’autore, in virtù della LDA (e tornando a ritroso… alla Convenzione di Berna) ha la possibilità di gestire tale diritto d’autore, anche in modo più intensivo rispetto a quanto concessogli “di default” per legge;
3) Con la GPL non si aggiunge una tutela ulteriore rispetto a quella di default (scusate la discorsività…) ma si creano dei vuoti di tutela. E’ come se l’autore rinunciasse ad una tutela che gli deriva per legge.
4) Però con la GPL non vi è una rinuncia dell’autore sul diritto che gli spetta. C’è, invece, una sorta di promessa fatta dall’autore ai soggetti che ricevono il software. Una promessa che si traduce in una rinuncia all’azione e non ad una rinuncia al diritto.
buona domenica ;-)

26 01 2008
Herr Doktor

già: nella GPL vi sono però anche obbligazioni a carico del licenziatario, che – in certo modo – ne sono il corrispettivo
in ogni caso in Italia abbiamo anche il contratto con obblogazioni a carico di una sola parte 1333 cc
ciao :-)
P.S. AIDA non ce l’ho ….. mica un giorno ti capita di scannerizzarla?

27 01 2008
Herr Doktor

scopro ora che PJ (quella donna, se è una persona reale e non un team è un genio) pubblica un articolo sull’irrevocabilità del GPL
http://www.groklaw.net/article.php?story=2006062204552163
buona domenica
passo e chiudo

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